La discussione sull'abolizione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori genera spesso confusione, portando a credere che questa norma sia stata completamente cancellata. Se ti trovi a dover comprendere quali tutele reali si applicano oggi in caso di licenziamento, questo articolo ti aiuterà a fare chiarezza sul suo funzionamento attuale, delineato dalle importanti riforme che si sono susseguite.
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L'articolo 18 è stato davvero abolito?
Contrariamente a un'opinione diffusa, l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori non è stato abrogato, ovvero cancellato del tutto dal nostro ordinamento.
Piuttosto, il suo raggio d'azione è stato fortemente limitato e depotenziato da una serie di riforme, in particolare dalla Riforma Fornero prima e dal Jobs Act dopo.
La sua applicazione oggi dipende in modo decisivo da un singolo fattore: la data di assunzione del lavoratore.
Cosa prevedeva in origine l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori?
Nella sua formulazione originaria, l'articolo 18 prevedeva come sanzione principale per il licenziamento illegittimo la reintegrazione del lavoratore nel proprio posto di lavoro.
Questo significava che, qualora un giudice avesse accertato l'illegittimità del licenziamento, il datore di lavoro era obbligato a riammettere il dipendente in servizio, oltre a corrispondergli un risarcimento del danno.
Quali riforme hanno modificato la sua applicazione?
Le modifiche sostanziali alla disciplina dei licenziamenti sono avvenute in due momenti chiave.
La prima importante modifica è stata introdotta dalla Riforma Fornero - Legge 92/2012 - che ha iniziato a distinguere diverse tipologie di vizi del licenziamento, limitando i casi di reintegrazione.
Il cambiamento più radicale è però avvenuto con il Jobs Act - Decreto Legislativo 23/2015 - del Governo Renzi, che ha introdotto il contratto a tutele crescenti, superando di fatto il vecchio sistema per i nuovi assunti.
Quali tutele si applicano oggi in caso di licenziamento illegittimo?
A seguito delle riforme, oggi convivono due regimi di tutela differenti, basati sulla data di assunzione.
- Lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015: a loro si applica ancora la disciplina dell'articolo 18 come modificata dalla Riforma Fornero. La reintegrazione nel posto di lavoro è prevista solo per i casi più gravi, come licenziamenti discriminatori, nulli o per motivi disciplinari basati su fatti palesemente insussistenti.
- Lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 in poi: questi dipendenti rientrano nel contratto a tutele crescenti. Per loro, la reintegrazione è un'eccezione rarissima, limitata quasi esclusivamente al licenziamento discriminatorio o nullo. Nella maggior parte delle ipotesi di licenziamento illegittimo, la tutela consiste unicamente in un indennizzo economico, il cui importo è calcolato in base all'anzianità di servizio.
L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori è lo stesso dell'articolo 18 della Costituzione?
No, è fondamentale non confondere le due norme, che trattano materie completamente diverse.
L'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori riguarda la disciplina dei licenziamenti individuali.
L'articolo 18 della Costituzione Italiana, invece, tutela la libertà di associazione dei cittadini, garantendo il diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione.
Hai dubbi sulla corretta applicazione dell'articolo 18?
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