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    Accordo di buonuscita: quanto chiedere, calcolo e NASpI

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    Un accordo di buonuscita è una somma extra rispetto a TFR e altre spettanze di fine rapporto, negoziata per chiudere il rapporto senza causa. Come riferimento legale, in caso di licenziamento il datore può proporre un’offerta conciliativa tra 3 e 27 mensilità, calcolate sulla retribuzione di riferimento per il TFR, con importo non tassato e senza contributi, da versare in sede protetta. La NASpI spetta se l’uscita avviene per licenziamento o con risoluzione consensuale conclusa nella procedura presso l’Ispettorato prevista dalla legge.

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    Quanto chiedere in un accordo di buonuscita?

    La richiesta si misura in mensilità aggiuntive rispetto a TFR e arretrati. Se c’è un licenziamento, lo schema legale dell’offerta conciliativa va da 3 a 27 mensilità per anno di servizio, con pagamento netto, da usare come bussola di trattativa, perché è previsto dalla legge e si firma in sede protetta con assegno circolare entro 60 giorni dal licenziamento, con rinuncia all’impugnazione del recesso e chiusura del rapporto alla data del licenziamento. Vedi la regola sull’offerta tra 3 e 27 mensilità e sulla sede e forma del pagamento nell’offerta conciliativa agevolata.

    Nella pratica, la forbice delle richieste dipende da:

    • anzianità di servizio e livello retributivo
    • rischio per l’azienda in giudizio o in ispezione
    • vizi del recesso o del rapporto, per esempio demansionamento, trasferimenti ingiustificati, differenze retributive documentate
    • eventuali pendenze da chiudere, per esempio straordinari, ferie e permessi
    • clausole aggiuntive, per esempio patto di non concorrenza
    • dimensioni dell’azienda e tempi di pagamento
    • copertura delle spese legali a carico del datore nella transazione

    Se non c’è stato un licenziamento e si tratta di una risoluzione consensuale pura, non esistono scale legali di mensilità. Si tratta liberamente, ma la forza della tua posizione resta la stessa: più il datore rischia, più può riconoscere.

    Come si calcola la base di partenza?

    La mensilità di riferimento è quella usata per il TFR. La base è la retribuzione utile prevista dalla disciplina del TFR, che indica quali voci entrano nel calcolo e come si determina la quota annua, vedi la regola sulla retribuzione utile al TFR.

    Se l’azienda usa l’offerta conciliativa agevolata, la misura è una mensilità per ogni anno di servizio, con il minimo e il massimo fissati dalla legge e senza imposte né contributi, vedi l’offerta conciliativa agevolata.

    TFR, ferie e permessi maturati sono voci a parte e vanno pagati comunque. L’incentivo è aggiuntivo.

    Buonuscita, incentivo all’esodo e TFR, che differenza c’è?

    • TFR è la prestazione di legge che matura ogni anno e si calcola con la regola sulla retribuzione utile al TFR.
    • Buonuscita o incentivo all’esodo è una somma pattuita per chiudere il rapporto, extra rispetto a TFR e altre spettanze.
    • Offerta conciliativa agevolata è una tipologia particolare di buonuscita prevista dalla legge in caso di licenziamento, con importi da 3 a 27 mensilità e pagamento netto, vedi l’offerta conciliativa agevolata.

    NASpI: quando spetta con un accordo?

    La NASpI spetta in caso di disoccupazione involontaria, secondo i presupposti fissati dalla legge sulla prestazione. Vedi i requisiti di evento che danno diritto alla NASpI.

    • Se sei stato licenziato, l’uscita con o senza accordo non toglie il diritto alla NASpI, se ricorrono i requisiti previsti dalla norma sulla NASpI.
    • Se l’uscita è una risoluzione consensuale, la NASpI spetta solo se la risoluzione avviene nella procedura di conciliazione davanti all’Ispettorato territoriale prevista dalla legge, vedi la procedura davanti all’Ispettorato e i casi ammessi dalla norma sulla NASpI.

    Quando si sceglie la via della risoluzione consensuale pura, fuori dalla procedura di conciliazione, la NASpI di regola non spetta perché manca la disoccupazione involontaria definita dalla norma sulla NASpI.

    Tassazione dell’incentivo: netto o lordo?

    • Offerta conciliativa agevolata in caso di licenziamento. L’importo è netto, non soggetto a imposta né a contribuzione e si paga con assegno circolare in sede protetta, vedi l’offerta conciliativa agevolata.
    • Altri incentivi all’esodo. Per queste somme non vale l’esenzione prevista per l’offerta agevolata. Indica nell’accordo se l’importo è lordo o netto e quali ritenute verranno applicate.
    • TFR. Il TFR si liquida a parte rispetto all’incentivo e segue regole fiscali proprie. Specifica sempre nel verbale gli importi al lordo e al netto.

    Se nella lettera di accordo leggi una cifra lorda, chiarisci per iscritto trattamento fiscale, eventuali ritenute e importo netto che riceverai.

    Cosa deve contenere l’accordo scritto?

    Scrivi tutto in modo chiaro e in sede protetta. Le rinunce e transazioni sui diritti del lavoro sono valide solo se concluse nelle sedi protette previste e non sono poi impugnabili, vedi la regola su rinunce e transazioni.

    Inserisci almeno:

    • causale dell’uscita, per esempio licenziamento con offerta conciliativa o risoluzione consensuale in procedura di conciliazione
    • importi distinti tra incentivo, TFR, ferie e permessi e altri arretrati
    • base di calcolo e numero di mensilità dell’incentivo
    • trattamento fiscale dell’incentivo e modalità di pagamento
    • tempistiche e scadenze di pagamento
    • eventuale indennità sostitutiva del preavviso
    • eventuale patto di non concorrenza e relativo compenso
    • rinuncia all’impugnazione del licenziamento o di altre pretese, se previsto
    • eventuale copertura delle spese legali a carico del datore

    Per gli accordi di uscita non conclusi in sede protetta occorre formalizzare le dimissioni o la risoluzione consensuale attraverso la procedura telematica prevista dalla legge, vedi la regola sulle dimissioni e risoluzione consensuale telematiche.

    Sedi e tempi da conoscere

    • Licenziamento. L’impugnazione va fatta con atto scritto entro 60 giorni dalla comunicazione del recesso, poi entro i successivi 180 giorni devi depositare il ricorso in tribunale o inviare la richiesta di conciliazione o arbitrato, altrimenti l’impugnazione è inefficace. Vedi i termini per l’impugnazione del licenziamento.
    • Offerta conciliativa agevolata. Può essere proposta entro 60 giorni dal licenziamento, si versa con assegno circolare e si firma davanti al giudice, in sede sindacale o davanti alla commissione di conciliazione presso l’Ispettorato, vedi l’offerta conciliativa agevolata e l’indicazione delle sedi conciliative sul sito istituzionale dedicato alle condizioni e diritti in caso di licenziamento.
    • Procedura di conciliazione per la risoluzione consensuale con accesso alla NASpI. Si svolge davanti all’Ispettorato territoriale secondo la procedura davanti all’Ispettorato.

    Cosa succede in pratica

    Immagina questo caso tipo. Hai 8 anni di anzianità, retribuzione di riferimento per il TFR pari a 2.000 euro mensili, vieni licenziato per motivi economici. Entro 60 giorni il datore ti propone l’offerta conciliativa agevolata, firmata in commissione di conciliazione presso l’Ispettorato.

    • Incentivo agevolato. Una mensilità per anno di servizio, 8 mensilità totali, con minimo e massimo rispettati e importo non soggetto a imposte né a contributi, vedi la regola sull’offerta conciliativa agevolata. 8 per 2.000 uguale 16.000 euro netti
    • TFR. A parte rispetto all’incentivo, calcolato secondo la regola sulla retribuzione utile al TFR
    • NASpI. Dopo la cessazione puoi chiedere la prestazione perché l’evento è il licenziamento, come previsto dalla regola sui casi che danno diritto alla NASpI

    In accordo puoi anche far inserire il rimborso delle spese legali e la rinuncia reciproca a ogni ulteriore pretesa, firmando in sede protetta per rendere definitive le rinunce secondo la regola su rinunce e transazioni.

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