Giusto.

    Art. 18 comma 4: reintegro e risarcimento

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    Un licenziamento disciplinare può rappresentare un momento di grande incertezza e preoccupazione. Se ti trovi ad affrontare questa situazione, è fondamentale conoscere le tutele previste dalla legge. In questo articolo, spiegheremo in modo chiaro cosa stabilisce l'articolo 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori, concentrandoci sui casi che prevedono il reintegro nel posto di lavoro e il relativo risarcimento del danno.

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    In quali casi il giudice ordina il reintegro e il risarcimento?

    La tutela prevista dall'articolo 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori, così come modificato dalla Legge Fornero, si applica ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in caso di licenziamento disciplinare ritenuto illegittimo.

    Il giudice dispone l'annullamento del licenziamento, ordinando al datore di lavoro il reintegro e il pagamento di un risarcimento, in due circostanze ben precise:

    • Insussistenza del fatto contestato: quando in giudizio viene dimostrato che il comportamento per cui il lavoratore è stato accusato e licenziato, in realtà, non è mai avvenuto.
    • Previsione di una sanzione conservativa: quando il fatto contestato è effettivamente accaduto, ma il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - CCNL - o il codice disciplinare aziendale prevedono per quella specifica infrazione una sanzione più lieve del licenziamento, come ad esempio una multa o una sospensione.

    Cosa prevedono nel concreto la reintegrazione e il risarcimento?

    Quando il giudice accerta una delle due condizioni viste sopra, la tutela per il lavoratore è piena e si compone di due elementi principali.

    Il primo è la reintegrazione nel posto di lavoro. Questo significa che il lavoratore ha il diritto di tornare a svolgere le sue mansioni nella stessa posizione che occupava prima del licenziamento.

    Il secondo è il risarcimento del danno. Il datore di lavoro viene condannato a pagare un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. Da questo importo viene dedotto sia quanto il lavoratore ha eventualmente percepito da altre attività lavorative - l'aliunde perceptum - sia quanto avrebbe potuto percepire se si fosse dedicato con diligenza alla ricerca di un nuovo impiego - l'aliunde percipiendum.

    In aggiunta, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi previdenziali e assistenziali per tutto il periodo trascorso dal licenziamento alla reintegrazione.

    Il lavoratore può scegliere un'alternativa al reintegro?

    Sì, la legge offre al lavoratore una facoltà di scelta.

    Anziché tornare a lavorare, il dipendente può richiedere al datore di lavoro il pagamento di un'indennità sostitutiva della reintegrazione. Questo importo è pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La scelta di questa opzione, tuttavia, comporta l'estinzione definitiva del rapporto di lavoro.

    Questa tutela vale per tutti i lavoratori assunti oggi?

    No, è importante fare una distinzione temporale.

    La tutela reintegratoria piena descritta dall'art. 18, comma 4, riguarda esclusivamente i lavoratori assunti con un contratto a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015.

    Per i lavoratori assunti dopo tale data, si applica la disciplina del contratto a tutele crescenti introdotta dal Jobs Act. Con questa riforma, la possibilità di ottenere il reintegro è stata fortemente ridotta e oggi è prevista quasi unicamente per casi di licenziamento discriminatorio, nullo o per specifici vizi di forma e procedura.

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