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    Art. 18 aggiornato: reintegro o indennizzo?

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    L'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori è una delle norme più celebri e complesse del diritto del lavoro italiano, spesso al centro di dibattiti e riforme. A causa delle modifiche succedutesi nel tempo, capire se in caso di licenziamento illegittimo si abbia diritto al reintegro nel posto di lavoro o a un indennizzo economico può risultare difficile. In questa guida chiariamo come funziona oggi la normativa, distinguendo tra le diverse tutele previste.

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    Cosa prevede l'articolo 18 per i lavoratori?

    L'articolo 18 della Legge 300/1970, conosciuta come Statuto dei Lavoratori, disciplina le conseguenze di un licenziamento che viene giudicato illegittimo. Il suo scopo è proteggere il lavoratore da interruzioni ingiustificate del rapporto di lavoro.

    Oggi, la sua applicazione è complessa e frammentata. A seguito delle riforme, principalmente la Legge Fornero del 2012 e il Jobs Act del 2015, la protezione originale basata sul reintegro - la cosiddetta tutela reale - è stata notevolmente ridotta, lasciando spazio in molti casi a un risarcimento puramente economico.

    Chi rientra oggi nelle tutele dell'articolo 18?

    L'applicazione delle tutele non è uguale per tutti i lavoratori. I fattori determinanti per capire a quale regime si appartiene sono due:

    • La data di assunzione.
    • Il numero di dipendenti dell'azienda.

    La data che funge da spartiacque è il 7 marzo 2015. I lavoratori assunti prima di questa data rientrano nel regime dell'articolo 18 modificato dalla Legge Fornero. Quelli assunti a partire da questa data, invece, rientrano nella nuova disciplina del contratto a tutele crescenti introdotta dal Jobs Act.

    In quali casi si applica il reintegro e quando l'indennizzo?

    La distinzione tra diritto al reintegro e diritto all'indennizzo dipende, come detto, dal regime applicabile e dalla gravità del vizio del licenziamento.

    Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in aziende con più di 15 dipendenti - o più di 5 nello stesso comune - le tutele sono le seguenti:

    • Reintegrazione obbligatoria: è prevista nei casi più gravi, come licenziamento discriminatorio, ritorsivo, per motivi di genere o razza, in violazione delle tutele sulla maternità o se comunicato solo oralmente.
    • Tutela mista: in caso di licenziamento disciplinare illegittimo per insussistenza del fatto materiale contestato, il lavoratore può scegliere tra il reintegro e un'indennità sostitutiva.

    Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 - regime a tutele crescenti - in aziende con più di 15 dipendenti, la regola generale è un risarcimento economico:

    • Indennizzo economico: in caso di licenziamento illegittimo per giustificato motivo oggettivo o soggettivo, spetta un'indennità pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 6 e un massimo di 36.
    • Reintegrazione eccezionale: è limitata ai soli casi di licenziamento nullo - ad esempio discriminatorio - e a specifiche ipotesi di licenziamento disciplinare in cui sia provata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato.

    Per i lavoratori delle piccole imprese, ovvero quelle con un massimo di 15 dipendenti, la tutela è quasi esclusivamente economica. Salvo i casi di licenziamento orale o discriminatorio, il licenziamento illegittimo non prevede mai il reintegro, ma solo il pagamento di un indennizzo ridotto, variabile in base all'anzianità e alle dimensioni aziendali.

    Come è stato modificato l'articolo 18 nel tempo?

    L'articolo 18 è stato oggetto di due importanti riforme che ne hanno cambiato profondamente l'ambito di applicazione. La prima è stata la Legge Fornero nel 2012, che ha iniziato a distinguere diverse ipotesi di licenziamento illegittimo con tutele differenti.

    La seconda e più incisiva modifica è avvenuta con il Jobs Act nel 2015, che ha introdotto il contratto a tutele crescenti per i nuovi assunti, rendendo l'indennizzo economico la regola e il reintegro l'eccezione.

    Cosa significa essere "assunti con articolo 18"?

    Questa espressione, molto comune nel linguaggio corrente, si riferisce ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015. Indica quindi coloro che rientrano nel regime di tutela precedente al Jobs Act, che prevedeva maggiori possibilità di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo.

    Cosa succede in caso di licenziamento disciplinare illegittimo?

    Le conseguenze variano in base al regime applicabile. Per i lavoratori assunti prima del Jobs Act, se il fatto materiale alla base del licenziamento disciplinare risulta insussistente, si applica una tutela forte che può portare al reintegro.

    Per i nuovi assunti, invece, il reintegro in caso di licenziamento disciplinare illegittimo è possibile solo in una specifica circostanza: quando in giudizio viene provata l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. In altri casi di illegittimità, la tutela è solo economica.

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