Se hai ricevuto una lettera di licenziamento, o temi che possa accadere, e stai cercando di capire se hai diritto alla tutela prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, questa guida chiarisce i punti fondamentali della normativa attuale. La materia è complessa e ha subito importanti modifiche nel tempo, ma comprendere le basi è il primo passo per proteggere i propri diritti.
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In quali casi si applica ancora la tutela reintegratoria dell'articolo 18?
La massima tutela prevista dall'articolo 18, cioè l'obbligo per il datore di lavoro di reintegrare il dipendente licenziato, si applica ancora oggi a tutti i lavoratori - a prescindere dalla data di assunzione - nei casi più gravi di licenziamento illegittimo.
Nello specifico, la reintegra sul posto di lavoro è sempre prevista quando il licenziamento risulta:
- discriminatorio, cioè basato su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o sindacali;
- nullo perché comminato in costanza di matrimonio;
- intimato in violazione delle tutele previste per la maternità o la paternità;
- determinato da un motivo illecito determinante e unico;
- inefficace perché comunicato solo oralmente, senza alcuna forma scritta.
In queste situazioni, il giudice ordina al datore di lavoro non solo la reintegra, ma anche il risarcimento del danno subito dal lavoratore.
Cosa prevede esattamente l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori?
L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori - legge 300 del 1970 - rappresenta la norma fondamentale a tutela del lavoratore contro i licenziamenti illegittimi.
La sua previsione principale è la cosiddetta "tutela reale", che consiste nell'ordine del giudice al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel suo posto di lavoro. Oltre alla reintegrazione, la norma prevede anche il diritto del lavoratore a ricevere un risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni perse dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra.
Per chi è ancora valido l'articolo 18 in base alla data di assunzione?
La data di assunzione è un elemento cruciale per capire quale versione dell'articolo 18 si applica.
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015, continua ad applicarsi la disciplina dell'articolo 18 come modificata dalla Legge Fornero del 2012. Questa prevede diverse forme di tutela a seconda della gravità del vizio del licenziamento.
Per i lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015, si applica invece il cosiddetto "contratto a tutele crescenti" introdotto dal Jobs Act. In questo regime, la reintegrazione è limitata quasi esclusivamente ai casi di licenziamento nullo e discriminatorio, mentre nelle altre ipotesi di licenziamento illegittimo è prevista principalmente una tutela economica - un'indennità risarcitoria.
Come si calcola il requisito dimensionale dell'azienda?
La piena applicazione delle tutele previste dall'articolo 18 è subordinata al numero di dipendenti del datore di lavoro. Il requisito dimensionale è soddisfatto se l'azienda supera una delle seguenti soglie:
- più di 15 dipendenti nella singola unità produttiva;
- più di 15 dipendenti in diverse unità produttive situate nello stesso comune;
- più di 60 dipendenti in totale a livello nazionale.
Per i datori di lavoro non imprenditori, come le associazioni o le fondazioni, la soglia per l'applicazione della norma è unica ed è fissata a più di 60 dipendenti.
Chi ha modificato l'articolo 18 e perché?
L'articolo 18 è stato oggetto di due importanti riforme negli ultimi anni, con l'obiettivo dichiarato di rendere il mercato del lavoro più flessibile.
La prima grande modifica è avvenuta con la Legge Fornero nel 2012, che ha ridotto le ipotesi di reintegrazione obbligatoria, introducendo la possibilità di una tutela solo risarcitoria per alcuni casi di licenziamento illegittimo.
La seconda e più incisiva riforma è stata quella del Jobs Act nel 2015, che ha ulteriormente limitato l'applicazione della reintegra per i neo-assunti, rendendola un'eccezione e stabilendo come regola generale il versamento di un'indennità economica.
Quali tutele esistono in caso di licenziamento disciplinare?
Il licenziamento per motivi disciplinari avviene a seguito di una grave mancanza del lavoratore. Anche in questo caso, le tutele variano in base alla data di assunzione.
Per gli assunti prima del 7 marzo 2015, se il fatto contestato risulta insussistente in giudizio, è prevista la reintegrazione.
Per gli assunti dopo tale data, la reintegrazione è possibile solo se viene dimostrata l'insussistenza materiale del fatto contestato. In altre ipotesi di illegittimità, la tutela è quasi sempre solo di tipo economico.
L'articolo 18 della legge 81 del 2017 è la stessa cosa?
No, non è la stessa cosa. Questa è una fonte di frequente confusione.
L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori riguarda la tutela contro i licenziamenti. L'articolo 18 della legge 81 del 2017, invece, fa parte della normativa sul lavoro agile - o smart working - e disciplina gli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza per i dipendenti che lavorano in tale modalità. Si tratta di due norme completamente distinte.
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