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    Articolo 18 statuto dei lavoratori: cos'è e come funziona

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    Se ti trovi ad affrontare una situazione di licenziamento, o semplicemente desideri comprendere meglio i tuoi diritti, è probabile che tu abbia sentito parlare dell'articolo 18. Questa norma è stata per decenni un pilastro del diritto del lavoro italiano.

    In questa guida, analizzeremo in modo chiaro e semplice cosa prevede questa norma e quali sono state le sue evoluzioni nel tempo, fino ad arrivare alla disciplina attuale. Per affrontare la situazione con la giusta preparazione, puoi compilare il modulo presente in cima a questa pagina per parlare in modo gratis e senza impegno con un avvocato specializzato in questioni legate al licenziamento e all'articolo 18.

    Cosa prevedeva originariamente l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori?

    Nella sua forma originale, contenuta nella Legge n. 300 del 1970 - meglio nota come Statuto dei Lavoratori - l'articolo 18 introduceva la cosiddetta "tutela reale" contro i licenziamenti illegittimi.

    Questo significava che, qualora un giudice avesse accertato l'illegittimità di un licenziamento, il datore di lavoro era obbligato a reintegrare il lavoratore nel suo posto di lavoro. Oltre alla reintegrazione, era previsto un risarcimento del danno subito.

    Questa tutela si applicava ai lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti - o 5 nel settore agricolo - e rappresentava la massima protezione possibile per il lavoratore. Essere un "dipendente art 18" significava, appunto, godere di questo specifico regime di protezione.

    Come funziona oggi l'articolo 18 dopo le riforme?

    Con la Riforma Fornero del 2012, il meccanismo dell'articolo 18 è stato profondamente modificato. La reintegrazione nel posto di lavoro non è più la regola generale in caso di licenziamento illegittimo, ma è stata limitata a casistiche specifiche e di maggiore gravità.

    Oggi, per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, la reintegrazione è prevista principalmente in questi casi:

    • Licenziamento discriminatorio.
    • Licenziamento nullo, per esempio perché avvenuto durante il periodo di maternità.
    • Licenziamento comunicato solo oralmente.
    • Licenziamento disciplinare per un fatto materiale insussistente.

    In altre ipotesi di illegittimità, come un licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo risultato infondato, la tutela principale è diventata un'indennità risarcitoria di natura economica, il cui importo è stabilito dal giudice.

    L'articolo 18 è stato quindi eliminato del tutto?

    No, contrariamente a quanto si pensa comunemente, l'articolo 18 non è stato eliminato o abrogato.

    La sua applicazione è stata però fortemente limitata dalle riforme successive, in particolare dal Jobs Act. La disciplina dell'articolo 18, così come modificata dalla Legge Fornero, continua a valere per tutti i lavoratori a tempo indeterminato assunti prima del 7 marzo 2015.

    Per i lavoratori assunti da quella data in poi, si applica invece una nuova disciplina.

    Cosa prevede il jobs act in caso di licenziamento illegittimo?

    Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015, il decreto legislativo n. 23/2015 - uno dei decreti attuativi del Jobs Act - ha introdotto il "contratto a tutele crescenti".

    Con questo regime, la regola principale in caso di licenziamento illegittimo non è più la reintegrazione, ma il diritto del lavoratore a ricevere un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio.

    La reintegrazione nel posto di lavoro rimane una misura eccezionale, prevista solo per le ipotesi più gravi di licenziamento, tra cui:

    • Licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale.
    • Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo in cui sia dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato.

    Hai ancora dubbi sull'applicazione dell'articolo 18?

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