Il contratto di apprendistato sta per terminare e non sai cosa succederà dopo? Oppure stai valutando di interrompere il tuo percorso formativo ma hai dubbi su come procedere? Il recesso dal contratto di apprendistato è un tema che genera spesso incertezza, sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori.
In questo articolo, esploreremo in modo chiaro e semplice come funziona il recesso dal contratto di apprendistato secondo l'art. 2118 del Codice Civile, distinguendo tra l'interruzione al termine del periodo formativo e quella che avviene prima della scadenza. Per affrontare la situazione con sicurezza ed evitare errori, puoi compilare il modulo presente in cima a questa pagina per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in materia di recesso dal contratto di apprendistato.
È possibile recedere da un contratto di apprendistato?
Sì, è possibile recedere da un contratto di apprendistato, ma le modalità cambiano radicalmente a seconda del momento in cui viene esercitato il recesso.
Esiste una differenza fondamentale tra l'interruzione del rapporto al termine del periodo di formazione e l'interruzione anticipata, che avviene prima della conclusione del percorso. Le regole e le tutele previste dalla legge sono diverse in questi due scenari.
Cosa significa recesso ex art. 2118 del Codice Civile?
L'articolo 2118 del Codice Civile disciplina il recesso in un contratto a tempo indeterminato e trova una sua specifica applicazione nel contratto di apprendistato, ma solo al termine del periodo formativo.
In questa fase, la legge concede a entrambe le parti — datore di lavoro e apprendista — la facoltà di recedere liberamente dal contratto, senza l'obbligo di fornire una motivazione specifica, come una giusta causa o un giustificato motivo. Si tratta di un recesso "ad nutum", ovvero a discrezione delle parti.
Come funziona il recesso al termine del periodo formativo?
Al termine del periodo di formazione previsto dal contratto, il recesso segue regole precise stabilite dalla legge e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, o CCNL.
Ecco come funziona:
- Libertà di recesso: sia il datore di lavoro che l'apprendista possono decidere di non proseguire il rapporto di lavoro.
- Obbligo di preavviso: la parte che intende recedere deve comunicarlo all'altra rispettando il periodo di preavviso indicato dal CCNL di riferimento.
- Prosecuzione del rapporto: durante il periodo di preavviso, il contratto di apprendistato rimane attivo con tutti i suoi obblighi, incluso quello formativo.
- Trasformazione automatica: se nessuna delle due parti comunica la volontà di recedere, il rapporto di lavoro prosegue automaticamente come un normale contratto a tempo indeterminato.
E se si vuole interrompere il contratto prima della scadenza?
L'interruzione del contratto di apprendistato durante il periodo formativo non rientra nel campo di applicazione dell'art. 2118 c.c. e segue regole molto più stringenti, simili a quelle di un contratto a tempo determinato.
Per il datore di lavoro, il licenziamento anticipato è possibile solo in presenza di:
- Una giusta causa, come un comportamento del lavoratore talmente grave da non consentire la prosecuzione neanche temporanea del rapporto.
- Un giustificato motivo soggettivo o oggettivo, legato a inadempienze del lavoratore o a ragioni tecnico-organizzative dell'azienda.
Per l'apprendista, invece, è sempre possibile presentare le proprie dimissioni in qualsiasi momento.
Come deve fare l’apprendista per dare le dimissioni?
L'apprendista che decide di interrompere il rapporto di lavoro prima della fine del periodo formativo deve presentare le proprie dimissioni volontarie.
Questa procedura va eseguita telematicamente, tramite il portale del Ministero del Lavoro o rivolgendosi a un patronato. È fondamentale rispettare il periodo di preavviso previsto dal proprio CCNL, altrimenti il datore di lavoro potrebbe trattenere dall'ultima busta paga un'indennità sostitutiva.
Quali sono le conseguenze dell'interruzione del contratto?
Le conseguenze cambiano a seconda di come e quando il contratto viene interrotto.
- Recesso al termine con preavviso: il rapporto di lavoro cessa definitivamente alla fine del periodo di preavviso.
- Mancato recesso al termine: il rapporto si trasforma a tempo indeterminato e l'ex apprendista acquisisce la qualifica per cui è stato formato.
- Dimissioni dell'apprendista: il rapporto cessa alla fine del preavviso.
- Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo: il rapporto cessa. A seconda dei casi, il lavoratore potrebbe avere diritto all'indennità di disoccupazione NASpI.
È possibile impugnare il recesso?
Sì, è possibile impugnare il recesso del datore di lavoro se si ritiene che sia illegittimo.
Questo accade soprattutto durante il periodo formativo, qualora il licenziamento non sia supportato da una reale giusta causa o da un giustificato motivo. L'impugnazione deve avvenire entro termini di decadenza molto stretti, per cui è fondamentale agire tempestivamente.
Hai ancora dubbi sul recesso dal contratto di apprendistato?
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