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    Art 2118 apprendistato: recesso, preavviso e come funziona

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    Il contratto di apprendistato rappresenta un percorso formativo e lavorativo fondamentale, ma come ogni rapporto di lavoro può arrivare a una conclusione. Comprendere come e quando è possibile interromperlo, sia da parte del datore di lavoro sia dell'apprendista, è essenziale per agire correttamente.

    In questo articolo vedremo insieme come l'articolo 2118 del codice civile si applica al contratto di apprendistato, chiarendo le regole che disciplinano il recesso, il preavviso e il funzionamento generale di questa delicata fase.

    Per avere certezze sulla tua situazione specifica e affrontare il percorso senza commettere errori, puoi compilare il modulo presente in cima a questa pagina per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in materia di contratti di apprendistato e recesso dal rapporto di lavoro.

    Cosa dice l’articolo 2118 del codice civile?

    L'articolo 2118 del codice civile è la norma che regola il recesso nei contratti di lavoro a tempo indeterminato. Stabilisce che ciascuno dei contraenti - datore di lavoro o lavoratore - può recedere dal contratto dando un preavviso nei termini e nei modi stabiliti dai contratti collettivi, dalla legge o dagli usi.

    Nel caso del contratto di apprendistato, che è una forma di contratto a tempo indeterminato finalizzata alla formazione, questa regola si applica in un momento molto preciso: alla scadenza del periodo formativo.

    Quando si può recedere da un contratto di apprendistato?

    Il momento in cui si decide di interrompere il rapporto di lavoro è cruciale, perché le regole da applicare cambiano radicalmente. Esistono tre scenari principali:

    • Durante il periodo di prova: All'inizio del rapporto, entrambe le parti possono recedere liberamente, senza necessità di preavviso né di una motivazione specifica, come previsto dall'articolo 2096 del codice civile.
    • Durante il periodo formativo: Superata la prova, il datore di lavoro non può licenziare l'apprendista liberamente. Può farlo solo per giusta causa - una mancanza talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto - o per giustificato motivo, ad esempio per ragioni disciplinari. L'apprendista, invece, può presentare le dimissioni, ma deve rispettare il preavviso.
    • Al termine del periodo formativo: Questo è il momento in cui entra in gioco l'articolo 2118. Una volta conclusa la formazione, sia il datore di lavoro che l'apprendista hanno la facoltà di recedere dal contratto, purché diano alla controparte il preavviso previsto dal CCNL di riferimento.

    Come funziona il recesso al termine del periodo formativo?

    Alla fine del percorso di apprendistato, le parti si trovano di fronte a un bivio. Se nessuna delle due comunica la volontà di interrompere il rapporto, il contratto prosegue automaticamente come un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Questo meccanismo è noto come silenzio-assenso.

    Se invece una delle parti decide di non proseguire, deve comunicare il recesso rispettando il preavviso. È importante notare che durante tutto il periodo di preavviso, continuano ad applicarsi le norme specifiche del contratto di apprendistato.

    Quanto preavviso bisogna dare per le dimissioni in apprendistato?

    La durata del preavviso che l'apprendista deve rispettare in caso di dimissioni - sia durante il periodo formativo che al suo termine - non è fissa, ma è stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - CCNL - applicato in azienda.

    Per conoscere il numero esatto di giorni di preavviso, è quindi necessario consultare il proprio CCNL di riferimento, che varia in base al settore di appartenenza.

    Cosa succede se un apprendista si licenzia?

    Quando un apprendista decide di interrompere il rapporto di lavoro, deve formalizzare le sue dimissioni, solitamente per via telematica, e rispettare il periodo di preavviso.

    Se l'apprendista rispetta queste condizioni, il rapporto di lavoro cessa alla fine del periodo di preavviso senza particolari conseguenze. L'interruzione del contratto comporta ovviamente la fine del percorso formativo e del rapporto di lavoro con quell'azienda.

    Che differenza c'è tra recesso e disdetta?

    Anche se nel linguaggio comune vengono spesso usati come sinonimi, recesso e disdetta hanno significati giuridici diversi.

    Il recesso è l'atto con cui una parte decide unilateralmente di porre fine a un contratto in corso di esecuzione. La facoltà di recedere al termine dell'apprendistato secondo l'art. 2118 ne è un esempio perfetto.

    La disdetta, invece, è la comunicazione con cui si manifesta la volontà di impedire il rinnovo automatico di un contratto che sta per scadere.

    Hai dubbi sull'articolo 2118 e il contratto di apprendistato?

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