Giusto.

    Art. 2118 e 2119: guida a recesso e giusta causa

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    La decisione di interrompere un rapporto di lavoro, che provenga dal lavoratore o dal datore di lavoro, è un momento delicato e regolato da norme precise. Comprendere le differenze tra le varie modalità di recesso è fondamentale per tutelare i propri diritti. In questa guida, faremo chiarezza sugli articoli 2118 e 2119 del Codice Civile, che definiscono le regole per il recesso con preavviso e quello per giusta causa.

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    Cosa dice l'articolo 2118 del codice civile?

    L'articolo 2118 del Codice Civile disciplina il recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.

    Questa norma stabilisce che ciascuna delle due parti – datore di lavoro o lavoratore – può interrompere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza l'obbligo di fornire una motivazione specifica.

    Tuttavia, la parte che decide di recedere deve rispettare un obbligo fondamentale: il preavviso. La durata del periodo di preavviso è definita dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro – CCNL – di riferimento.

    Se la parte che recede non rispetta questo periodo, è tenuta a versare all'altra una somma di denaro, chiamata indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe spettata durante quel lasso di tempo.

    Cosa significa "recesso ad nutum art 2118"?

    L'espressione latina "ad nutum" significa letteralmente "con un cenno del capo" e, in ambito legale, indica un atto che non richiede alcuna giustificazione.

    Il recesso "ad nutum" previsto dall'articolo 2118 è proprio questo: la facoltà di interrompere il contratto di lavoro a tempo indeterminato in modo libero, senza dover specificare le ragioni della propria decisione.

    Questa libertà è bilanciata, come visto, dall'obbligo di concedere un congruo periodo di preavviso all'altra parte.

    Cosa dice l'articolo 2119 del codice civile?

    L'articolo 2119 del Codice Civile introduce un'eccezione alla regola del preavviso: il recesso per giusta causa.

    Questa norma consente a entrambe le parti di interrompere il rapporto di lavoro con effetto immediato, quindi senza preavviso, nel caso in cui si verifichi un fatto talmente grave da non permettere la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto.

    Questo vale sia per i contratti a tempo indeterminato, dove si salta il preavviso, sia per quelli a tempo determinato, dove si può interrompere il rapporto prima della scadenza naturale del contratto.

    Quali sono i motivi di recesso per giusta causa?

    La "giusta causa" deve essere un inadempimento grave degli obblighi contrattuali o un comportamento che lede irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra le parti. Alcuni esempi possono includere:

    Per il datore di lavoro – licenziamento per giusta causa:

    • Furto di beni aziendali.
    • Grave insubordinazione o minacce verso superiori o colleghi.
    • Assenza ingiustificata e prolungata dal posto di lavoro.
    • Falso infortunio o falsa malattia.
    • Svolgimento di attività in concorrenza con l'azienda durante il rapporto di lavoro.

    Per il lavoratore – dimissioni per giusta causa:

    • Mancato o ritardato pagamento della retribuzione.
    • Comportamenti di mobbing da parte del datore di lavoro o dei colleghi.
    • Gravi molestie sessuali sul luogo di lavoro.
    • Peggioramento delle mansioni senza giustificato motivo – dequalificazione professionale.
    • Mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro che mettono a rischio la salute del dipendente.

    Cosa significa "giusta causa" per un recesso del lavoratore?

    Per un lavoratore, recedere per giusta causa significa trovarsi in una situazione in cui il datore di lavoro ha commesso inadempienze così gravi da rendere intollerabile la continuazione del rapporto.

    Le dimissioni per giusta causa non sono una scelta volontaria, ma una reazione necessaria a un comportamento illegittimo dell'azienda.

    Questa forma di dimissioni dà diritto al lavoratore di ricevere l'indennità di disoccupazione NASpI, poiché la perdita del lavoro è considerata involontaria.

    Che differenza c'è tra recesso e disdetta?

    Nel linguaggio comune, i termini sono spesso usati come sinonimi, ma in ambito giuridico hanno sfumature diverse.

    Il recesso è l'atto unilaterale con cui una parte decide di sciogliere un contratto. Gli articoli 2118 e 2119 parlano specificamente di recesso.

    La disdetta, invece, è più propriamente l'atto con cui si impedisce il rinnovo automatico di un contratto che sta per scadere. Si tratta di una comunicazione che manifesta la volontà di non proseguire il rapporto oltre la sua scadenza naturale.

    Quando dai le dimissioni volontarie, cosa ti spetta?

    Quando un lavoratore presenta le dimissioni volontarie secondo l'art. 2118 – quindi con preavviso e senza una giusta causa – ha comunque diritto a ricevere le sue spettanze di fine rapporto, che includono:

    • Il Trattamento di Fine Rapporto – TFR.
    • La liquidazione delle ferie e dei permessi non goduti.
    • La quota parte della tredicesima e dell'eventuale quattordicesima mensilità maturate.

    In questo caso, il lavoratore non ha diritto all'indennità di disoccupazione NASpI.

    Chi viene licenziato per motivi disciplinari ha diritto alla NASpI?

    Sì. Il licenziamento per motivi disciplinari, incluso quello per giusta causa, è considerato una perdita involontaria del posto di lavoro.

    Di conseguenza, il lavoratore che viene licenziato, anche per una sua grave mancanza, ha diritto a presentare la domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione NASpI, a patto di possedere tutti gli altri requisiti contributivi e lavorativi richiesti dalla legge.

    Quando non si può applicare il diritto di recesso?

    Il diritto di recesso nel rapporto di lavoro ha delle limitazioni, soprattutto per il datore di lavoro. Esistono periodi o condizioni in cui il licenziamento è vietato o fortemente limitato.

    Ad esempio, non è possibile licenziare una lavoratrice durante il periodo di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo specifiche eccezioni come il licenziamento per giusta causa. Altre tutele sono previste in caso di matrimonio.

    Il venditore può recedere dal contratto?

    Questa domanda, sebbene frequente, riguarda un ambito diverso da quello del lavoro subordinato.

    Gli articoli 2118 e 2119 del Codice Civile disciplinano esclusivamente il recesso dal contratto di lavoro.

    Il recesso di un venditore da un contratto di vendita è regolato da altre norme del Codice Civile, relative ai contratti e alle obbligazioni in generale, e non ha nulla a che vedere con le dinamiche di preavviso o giusta causa tipiche del diritto del lavoro.

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