Se hai ricevuto una lettera di licenziamento e il tuo contratto rientra nel regime delle tutele crescenti, è normale avere dubbi su quali siano i tuoi diritti. In questo articolo troverai una spiegazione chiara di cosa prevede l'art. 3 del d.lgs. 23/2015, noto anche come Jobs Act, in merito all'indennità che potrebbe spettarti in caso di licenziamento illegittimo.
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Cosa disciplina l'art. 3 del d.lgs. 23/2015?
L'articolo 3 del decreto legislativo 23/2015 si occupa di regolare le conseguenze dei licenziamenti che vengono dichiarati illegittimi.
In particolare, la norma si applica ai lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti che subiscono un licenziamento per giustificato motivo - soggettivo o oggettivo - o per giusta causa, quando un giudice accerta che le motivazioni addotte dall'azienda non sono fondate.
Cosa succede se il licenziamento viene giudicato illegittimo?
Quando un giudice stabilisce che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, la legge prevede una conseguenza precisa.
Il rapporto di lavoro si considera comunque estinto dalla data del licenziamento. Al posto della reintegra, al lavoratore viene riconosciuta una tutela esclusivamente risarcitoria.
Come si calcola l'indennità risarcitoria?
Il datore di lavoro è condannato dal giudice al pagamento di un'indennità economica, che non è soggetta a contribuzione previdenziale.
L'importo è calcolato sulla base di due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per ogni anno di servizio prestato. La legge, tuttavia, fissa dei limiti precisi:
- Un importo minimo, che non può essere inferiore a quattro mensilità.
- Un importo massimo, che non può superare le ventiquattro mensilità.
Questi limiti sono sempre stati gli stessi?
No, i limiti attuali sono stati modificati nel tempo. La versione originale dell'art. 3 prevedeva un'indennità minima di due mensilità e una massima di diciotto.
Successivamente, il Decreto Dignità - D.L. 87/2018 - è intervenuto per innalzare queste soglie, portando l'indennità minima a quattro mensilità e quella massima a ventiquattro.
Esistono eccezioni per le piccole imprese?
Sì, la norma prevede un'eccezione per i datori di lavoro che non raggiungono determinate soglie dimensionali, come le piccole imprese, o per le organizzazioni di tendenza.
In questi casi specifici, l'importo dell'indennità prevista viene ridotto della metà e non può comunque superare il limite massimo di sei mensilità.
Hai dubbi sul licenziamento disciplinato dall'art. 3?
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