Giusto.

    Art. 55-quinquies: sanzioni e licenziamento

    Richiedi una chiamata di confronto gratuita sul tema o leggi l'articolo

    L’articolo 55-quinquies del Decreto Legislativo 165/2001, noto anche come Testo Unico sul Pubblico Impiego, rappresenta una delle normative più severe a tutela della corretta gestione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione. Se ti trovi a dover affrontare una situazione legata a questa norma o semplicemente desideri comprenderne a fondo le implicazioni, in questa guida troverai una spiegazione chiara delle condotte sanzionate e delle relative conseguenze. Per affrontare la situazione con le giuste certezze, puoi compilare il modulo presente in cima a questa pagina per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in materia di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego.

    Quali comportamenti sanziona l’art. 55-quinquies?

    Introdotto dalla cosiddetta "Riforma Brunetta", l'art. 55-quinquies mira a prevenire e contrastare i fenomeni di assenteismo fraudolento nella Pubblica Amministrazione. La norma punisce, sia a livello disciplinare che penale, il dipendente pubblico che compie false attestazioni o certificazioni.

    In particolare, le condotte illecite sono riconducibili a due principali casistiche, per le quali è sufficiente anche un singolo episodio per integrare il reato:

    • Falsa attestazione della presenza in servizio: si verifica quando il lavoratore attesta falsamente di essere presente, alterando i sistemi di rilevamento o facendone un uso fraudolento. Un classico esempio è quello del dipendente che timbra il badge per conto di un collega assente.
    • Falsa certificazione medica: riguarda il caso in cui il dipendente giustifica la propria assenza dal lavoro presentando un certificato medico falso o che attesta una condizione di malattia inesistente.

    Quali sono le sanzioni e le conseguenze previste?

    La violazione dell'art. 55-quinquies comporta conseguenze immediate e molto severe, che si sviluppano su più livelli. Il dipendente pubblico che commette uno degli illeciti descritti va incontro a:

    • Licenziamento disciplinare: è la sanzione espulsiva prevista dalla legge e viene applicata senza preavviso.
    • Sanzioni penali: il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con una multa che va da 400 a 1.600 euro. Le stesse pene si applicano anche al medico o a chiunque altro concorra nell'illecito.
    • Risarcimento del danno: il lavoratore è tenuto a risarcire sia il danno patrimoniale, pari alla retribuzione indebitamente percepita, sia il danno all'immagine causato all'Amministrazione di appartenenza. L'azione per il risarcimento del danno all'immagine viene esercitata dalle Procure della Corte dei Conti.
    • Sospensione cautelare: in attesa della conclusione del procedimento, il responsabile della struttura o l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari dispone la sospensione dal servizio e senza stipendio del dipendente. A quest'ultimo spetta comunque un assegno alimentare.

    È possibile l’arresto in flagranza?

    Sì, la normativa lo prevede espressamente. Per il reato di falsa attestazione della presenza in servizio, le forze dell'ordine hanno la facoltà di procedere con l'arresto in flagranza del dipendente.

    Questo può avvenire anche in via differita, sulla base di prove inequivocabili come filmati o registrazioni audio-video.

    Hai bisogno di chiarimenti sull'art. 55-quinquies?

    Qualora la tua situazione richiedesse un approfondimento, puoi compilare il modulo che trovi qui sotto per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in procedimenti disciplinari e licenziamenti nel pubblico impiego.

    Parla con un avvocato

    Richiedi una chiamata di confronto gratuita sul tema o leggi l'articolo