Giusto.

    Art 6 dlgs 23 2015: cos'è e come funziona

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    Se hai ricevuto una comunicazione di licenziamento e il tuo contratto di lavoro rientra nel campo di applicazione del Jobs Act, potresti trovarti di fronte a una particolare proposta da parte del tuo ex datore di lavoro. Si tratta di un'alternativa alla via giudiziaria che merita di essere compresa a fondo.

    In questo articolo vedremo insieme cos'è e come funziona l'articolo 6 del decreto legislativo 23 del 2015, che disciplina la cosiddetta offerta di conciliazione, uno strumento pensato per risolvere la controversia in modo rapido e definitivo. Per affrontare questa situazione con la giusta preparazione e avere la certezza di fare la scelta giusta, ti invitiamo a compilare il modulo presente in cima a questa pagina per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in materia di licenziamenti e offerte di conciliazione.

    Cos'è l'offerta di conciliazione prevista dall'art 6 del d.lgs. 23/2015?

    L'articolo 6 del decreto legislativo 23/2015 - noto come Jobs Act - introduce l'offerta di conciliazione. Si tratta di uno strumento stragiudiziale che permette al datore di lavoro di chiudere definitivamente la questione legata a un licenziamento.

    In pratica, l'azienda propone al lavoratore licenziato una somma di denaro in cambio della sua rinuncia a impugnare il licenziamento davanti a un giudice. L'accettazione di questa offerta impedisce al lavoratore di avviare una causa legale per contestare la legittimità del recesso subito.

    Come funziona e come si calcola l'importo?

    L'offerta conciliativa segue regole precise per quanto riguarda l'importo e le modalità di pagamento. La somma offerta al lavoratore è calcolata sulla base della sua anzianità di servizio e della retribuzione di riferimento usata per il calcolo del TFR.

    Le regole generali per il calcolo sono le seguenti:

    • Importo base: una mensilità per ogni anno di servizio.
    • Limite minimo: l'importo non può essere inferiore a 3 mensilità.
    • Limite massimo: l'importo non può superare le 27 mensilità.

    Esiste un'eccezione per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti. In questo caso, i parametri sono ridotti:

    • Importo: mezza mensilità per ogni anno di servizio.
    • Minimo: l'importo non può essere inferiore a 1,5 mensilità.
    • Massimo: l'importo non può superare le 6 mensilità.

    Per garantire la tracciabilità e la validità dell'operazione, la legge stabilisce che il pagamento debba avvenire esclusivamente tramite assegno circolare.

    Quali sono i termini e le modalità per l'accettazione?

    Anche la procedura per formalizzare l'accordo è soggetta a vincoli precisi. Il datore di lavoro deve presentare l'offerta entro un termine perentorio di 60 giorni, che decorrono dal momento in cui il lavoratore ha ricevuto la comunicazione di licenziamento. Questo termine coincide con quello previsto dalla legge per l'impugnazione stragiudiziale del recesso.

    L'eventuale accettazione da parte del lavoratore non può avvenire in una sede qualsiasi. Per essere valida, deve essere formalizzata in una cosiddetta "sede protetta", ovvero uno dei luoghi previsti dalla legge per le conciliazioni, come:

    • L'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
    • Una sede sindacale.
    • Una delle commissioni di certificazione.

    Quali vantaggi offre la conciliazione?

    L'accordo conciliativo previsto dall'articolo 6 presenta vantaggi significativi per entrambe le parti coinvolte, pensati proprio per incentivare una risoluzione rapida e tombale della controversia.

    Per il lavoratore, il beneficio principale è di natura fiscale. La somma percepita a titolo di offerta di conciliazione non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF e, inoltre, non è soggetta al versamento di contributi previdenziali. L'importo ricevuto è quindi netto.

    Per l'azienda, il vantaggio è la certezza della chiusura del rapporto. Una volta che il lavoratore accetta l'assegno, il rapporto di lavoro si considera estinto alla data del licenziamento e il datore di lavoro è al riparo da qualsiasi futura impugnazione, anche nel caso in cui il lavoratore avesse già avviato un'azione legale.

    Hai dubbi sull'offerta di conciliazione prevista dall'art 6 del d.lgs. 23/2015?

    Qualora ti servisse supporto per capire se l'offerta ricevuta è corretta o se accettarla sia la scelta migliore per te, puoi compilare il modulo che trovi qui sotto.

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