Ricevere una lettera di licenziamento può essere un momento di grande incertezza, soprattutto riguardo ai passi da compiere e ai propri diritti. In questa guida chiariamo il funzionamento dell'offerta di conciliazione, uno strumento introdotto dall'articolo 6 del Jobs Act pensato proprio per queste situazioni.
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Cos'è l'offerta di conciliazione prevista dall'art. 6 del Jobs Act?
L'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 23/2015, noto come Jobs Act, ha introdotto l'offerta di conciliazione facoltativa.
Si tratta di una proposta che il datore di lavoro può avanzare al dipendente licenziato, assunto con un contratto di lavoro a tutele crescenti, per chiudere in modo definitivo il rapporto di lavoro ed evitare una possibile causa in tribunale.
In pratica, l'azienda offre una somma di denaro in cambio della rinuncia da parte del lavoratore a impugnare il licenziamento.
Come funziona esattamente l'offerta di conciliazione?
La procedura segue passaggi ben definiti per garantire la correttezza della transazione:
- Tempistica: il datore di lavoro ha un termine di 60 giorni dalla data del licenziamento per presentare la sua offerta.
- Importo: la somma proposta è calcolata in base all'anzianità di servizio del dipendente ed è completamente esente da ritenute fiscali e contributi previdenziali.
- Sede protetta: per essere valida, la conciliazione deve avvenire in una sede idonea, come l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, le sedi sindacali o gli enti bilaterali, che garantiscono la tutela di entrambe le parti.
Cosa succede se accetto l'offerta?
L'accettazione dell'importo proposto ha conseguenze importanti e definitive che il lavoratore deve conoscere:
- Il rapporto di lavoro si considera cessato in via definitiva.
- Il dipendente rinuncia formalmente a qualsiasi futura contestazione o ricorso contro il licenziamento.
- L'aver ricevuto l'assegno non impedisce al lavoratore di richiedere l'indennità di disoccupazione NASpI, se ne possiede i requisiti di legge.
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