Giusto.

    Articolo 18 e jobs act: cosa cambia per i vecchi assunti

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    Il dibattito sull'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e le modifiche introdotte dal Jobs Act genera spesso dubbi e incertezze, in particolare per chi è stato assunto prima delle riforme. Comprendere quale regime di tutela si applica al proprio rapporto di lavoro è fondamentale per conoscere i propri diritti in caso di licenziamento.

    In questo articolo faremo chiarezza proprio su questo punto, spiegando in modo semplice a chi si applica ancora la vecchia disciplina e cosa è cambiato con la nuova normativa.

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    Per chi vale ancora oggi l'articolo 18?

    L'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, nella sua formulazione originaria che prevede la reintegrazione nel posto di lavoro come tutela principale contro il licenziamento illegittimo, continua ad applicarsi a una categoria specifica di lavoratori.

    Rientrano in questa tutela i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015.

    Tuttavia, l'applicazione della norma è legata anche a requisiti dimensionali dell'azienda. La tutela si applica infatti ai datori di lavoro che superano determinate soglie di organico:

    • Più di 15 dipendenti nell'unità produttiva in cui il lavoratore è impiegato.
    • Più di 60 dipendenti in totale a livello nazionale.

    Per i datori di lavoro non imprenditori, come le organizzazioni di tendenza, la soglia di riferimento è unicamente quella dei 60 dipendenti totali.

    Cosa prevedeva l'articolo 18 prima della riforma?

    Il cuore della tutela offerta dall'articolo 18, prima delle modifiche introdotte dal Jobs Act, era l'obbligo per il datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel suo posto di lavoro in caso di licenziamento dichiarato illegittimo dal giudice.

    Questo significava che, se un licenziamento veniva giudicato privo di giusta causa o giustificato motivo, il lavoratore aveva diritto a tornare a svolgere le sue mansioni.

    Oltre alla reintegrazione, il lavoratore aveva diritto a un risarcimento del danno per il periodo intercorso tra il licenziamento e l'effettivo reintegro. In alternativa alla reintegrazione, il lavoratore poteva scegliere di ricevere un'indennità economica sostitutiva.

    Chi ha modificato l'articolo 18 introducendo il jobs act?

    La modifica sostanziale al regime delle tutele in caso di licenziamento è stata introdotta dal Governo Renzi con il Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015.

    Questa normativa, comunemente nota come Jobs Act, ha introdotto il cosiddetto contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, che si applica a tutti i lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015.

    Cosa prevede il jobs act in caso di licenziamento?

    Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, il Jobs Act ha cambiato profondamente il sistema di tutele.

    La regola generale non è più la reintegrazione nel posto di lavoro, ma il diritto a ricevere un'indennità economica, il cui importo è crescente in base all'anzianità di servizio del dipendente.

    La reintegrazione è diventata un'eccezione, limitata a casi di licenziamento di particolare gravità. Tra questi rientrano:

    • Licenziamento discriminatorio.
    • Licenziamento nullo per motivi illeciti o ritorsivi.
    • Licenziamento intimato in forma orale.
    • Altri casi di nullità previsti dalla legge.

    In tutte le altre ipotesi di licenziamento illegittimo, la tutela prevista è quasi esclusivamente di tipo economico.

    Quindi, cosa cambia concretamente per i vecchi assunti?

    Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015, presso aziende che superano le soglie dimensionali previste, non cambia nulla.

    A loro continua ad applicarsi la disciplina dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Questo significa che, in caso di licenziamento giudicato illegittimo, la tutela principale a loro disposizione resta il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.

    La vera differenza, quindi, non riguarda i "vecchi assunti", ma si crea tra questi ultimi e i "nuovi assunti" dal 7 marzo 2015 in poi, i quali rientrano nel regime del contratto a tutele crescenti previsto dal Jobs Act, con una tutela prevalentemente risarcitoria.

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