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    Articolo 18 licenziamento senza giusta causa: cosa spetta

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    Se il licenziamento è senza giusta causa o senza giustificato motivo, ciò che spetta dipende dal tipo di vizio e dalle dimensioni dell’azienda. Con l’articolo 18 la tutela può essere la reintegrazione con risarcimento e contributi, oppure un’indennità economica entro soglie fissate per legge. Per i rapporti iniziati dal 7 marzo 2015 si applicano regole diverse.

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    Cosa spetta con l’articolo 18 se il licenziamento è illegittimo?

    Può spettare la reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento e versamento dei contributi, oppure un’indennità economica. La scelta non è libera ma dipende dal vizio accertato dal giudice.

    • Se il licenziamento è nullo per ragioni discriminatorie, motivo illecito determinante, matrimonio, divieti connessi alla maternità o se è stato intimato oralmente, il giudice ordina la reintegrazione e condanna il datore al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra, non meno di cinque mensilità, oltre ai contributi per lo stesso periodo.
    • In alternativa alla reintegra, la persona lavoratrice può chiedere una indennità sostitutiva pari a 15 mensilità, da domandare entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza o dall’invito a riprendere servizio.
    • Se il licenziamento disciplinare è illegittimo perché il fatto contestato non esiste o il fatto rientra tra le condotte punibili con sanzione conservativa, scatta la reintegrazione con un risarcimento fino a 12 mensilità e i contributi.
    • Negli altri casi di licenziamento disciplinare senza giusta causa o di licenziamento economico senza giustificato motivo, la tutela è un’indennità tra 12 e 24 mensilità.
    • Se mancano motivazione o procedure richieste, spetta un’indennità tra 6 e 12 mensilità.
    • Nel licenziamento per motivo oggettivo, se il fatto posto a base del recesso è accertato come insussistente, il giudice applica la reintegra con il tetto di 12 mensilità.

    Chi è coperto dall’articolo 18?

    L’articolo 18 si applica nelle aziende che superano certe soglie dimensionali. Sotto tali soglie si applica un regime diverso.

    • Le tutele dei commi su reintegra attenuata e indennità si applicano ai datori che superano più di 15 dipendenti per sede o nel comune, oppure più di 60 complessivi, 5 in agricoltura.
    • La tutela contro i licenziamenti nulli e il licenziamento orale con reintegrazione e minimo 5 mensilità vale a prescindere dal numero di dipendenti.
    • Alcuni datori non imprenditori che svolgono attività di tendenza non applicano l’articolo 18 e seguono un regime diverso, come previsto dalle regole dedicate.

    Quando scatta la reintegrazione?

    La reintegrazione scatta in casi tassativi. Negli altri casi le tutele sono solo economiche.

    • È sempre disposta per i licenziamenti nulli o orali, con pagamento delle retribuzioni arretrate almeno pari a cinque mensilità e contributi.
    • È disposta anche quando, nel licenziamento disciplinare, il fatto materiale non sussiste o la condotta è punibile con sanzione conservativa. In questo caso il risarcimento è limitato a un massimo di dodici mensilità, con versamento dei contributi.
    • Si applica anche nel licenziamento economico quando è accertata l’insussistenza del fatto posto a base del recesso.

    Quando spetta solo l’indennità economica?

    Quando il licenziamento è illegittimo ma non rientra nei casi di reintegrazione, la tutela è monetaria.

    • Nei licenziamenti disciplinari senza giusta causa che non presentano insussistenza del fatto o sanzione conservativa, spetta un’indennità tra 12 e 24 mensilità.
    • Per i vizi di forma o procedura, come mancanza di motivazione o violazione della procedura disciplinare, spetta un’indennità tra 6 e 12 mensilità.
    • La giusta causa, cioè l’evento che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, è definita dalla regola sulla giusta causa. Se la giusta causa non esiste, si applicano le tutele sopra.

    Quanto vale la tutela economica o la reintegra con l’articolo 18?

    La sintesi è nella tabella. Gli importi sono lordi e si calcolano sull’ultima retribuzione globale di fatto indicata dall’articolo 18.

    Situazione accertataTutela che spettaImporto o limite
    Licenziamento nullo o oraleReintegrazione e retribuzioni arretrate con contributiNon meno di 5 mensilità
    Opzione del lavoratore in luogo della reintegraIndennità sostitutiva15 mensilità
    Disciplinare con fatto insussistente o sanzione conservativaReintegrazione con tetto risarcitorioFino a 12 mensilità
    Altri casi di illegittimità, inclusi economiciIndennità onnicomprensivaTra 12 e 24 mensilità
    Vizi formali o proceduraliIndennità ridottaTra 6 e 12 mensilità

    Cosa cambia per chi è stato assunto dal 7 marzo 2015?

    Per i rapporti a tempo indeterminato iniziati dal 7 marzo 2015 si applica il regime del contratto a tutele crescenti. Le conseguenze del licenziamento illegittimo sono diverse rispetto all’articolo 18.

    • Nel licenziamento disciplinare la reintegra è limitata ai casi di insussistenza materiale del fatto contestato. Negli altri casi la tutela è indennitaria.
    • Nei licenziamenti economici di regola la tutela è indennitaria, salvo ipotesi specifiche in cui la legge consente la reintegra. La misura e il calcolo dell’indennità sono disciplinati dalle stesse regole sulle tutele crescenti.

    Cosa significa essere assunti con articolo 18?

    Significa che, per data di assunzione e dimensioni d’impresa, il rapporto ricade nel perimetro dell’articolo 18.

    • La tutela piena o attenuata dell’articolo 18 si applica ai datori che superano le soglie dimensionali previste.
    • Sotto tali soglie, in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, non si applica l’articolo 18 ma la tutela cosiddetta obbligatoria, che prevede per il datore una scelta tra riassunzione e indennità risarcitoria secondo i limiti fissati dalle regole sulla tutela obbligatoria e dalle integrazioni successive.

    Articolo 18 e articolo 18 del 2017 sono la stessa cosa?

    No. L’articolo 18 dello Statuto regola le tutele contro il licenziamento illegittimo. L’articolo 18 del 2017 disciplina il lavoro agile e non riguarda i licenziamenti.

    • Il lavoro agile è definito dalle regole del 2017 sul lavoro agile e, se il datore adotta un licenziamento o altra misura negativa perché la persona lo ha richiesto, quel provvedimento è nullo.
    • Le conseguenze del licenziamento illegittimo sono disciplinate dall’articolo 18 dello Statuto e, per i rapporti iniziati dal 7 marzo 2015, dalle tutele crescenti.

    Come ci si muove e quali scadenze ci sono?

    Le scadenze sono perentorie. Se non vengono rispettate, si perdono i diritti.

    • Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto e motivato. In caso di mancanza si applicano le tutele economiche per i vizi di forma o procedura.
    • Per far valere i diritti, la persona lavoratrice deve impugnare il licenziamento entro 60 giorni.
    • L’impugnazione deve poi essere seguita, entro i successivi 180 giorni, dal deposito del ricorso o dalla richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
    • Se il datore revoca il licenziamento entro 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione, il rapporto si ripristina senza soluzione di continuità e non si applicano le sanzioni dell’articolo 18.

    Cosa succede in pratica

    Esempio. Azienda con 40 dipendenti licenzia un addetto con retribuzione globale di fatto 1.850 euro al mese, adducendo una giusta causa che in giudizio risulta insussistente. Il rapporto è iniziato prima del 7 marzo 2015.

    • Il giudice dispone la reintegrazione per insussistenza del fatto.
    • Condanna l’azienda a pagare le retribuzioni dal licenziamento alla reintegra, con tetto massimo di 12 mensilità, deducendo quanto percepito altrove.
    • Se tra licenziamento e reintegra trascorrono 8 mesi senza altro reddito, l’azienda paga 1.850 per 8 mesi, pari a 14.800 euro, oltre ai contributi previdenziali per lo stesso periodo.
    • La persona lavoratrice può optare, entro 30 giorni, per l’indennità sostitutiva di 15 mensilità invece della reintegra, pari a 27.750 euro, con risoluzione del rapporto.

    Se invece il vizio fosse solo formale, ad esempio mancanza di motivazione nella lettera, in un’azienda sopra soglia spetterebbe un’indennità tra 6 e 12 mensilità, quindi tra 11.100 e 22.200 euro.

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