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    Dimissioni per assenza ingiustificata: guida alle regole

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    Un'assenza prolungata dal lavoro senza una giustificazione può avere conseguenze importanti e portare alla cessazione del rapporto. Con le recenti modifiche normative, è fondamentale comprendere le nuove regole per sapere come agire. In questa guida, faremo chiarezza su cosa sono le dimissioni per fatti concludenti, quali sono le tempistiche e le procedure da rispettare.

    Per affrontare la situazione con sicurezza ed evitare errori, puoi compilare il modulo presente in cima a questa pagina per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza nelle procedure di cessazione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata.

    Assenza ingiustificata equivale a dimissioni?

    Sì, in determinate condizioni un'assenza ingiustificata e prolungata può essere legalmente considerata come una manifestazione della volontà del lavoratore di dimettersi.

    Questa procedura è nota come "dimissioni per fatti concludenti" o "dimissioni di fatto" ed è stata introdotta dalla Legge n. 203/2024, che ha modificato l'articolo 26 del D.Lgs. 151/2015.

    In pratica, se un lavoratore si assenta senza fornire alcuna motivazione, il suo silenzio e il suo comportamento vengono interpretati dalla legge come un'intenzione implicita di voler terminare il rapporto di lavoro.

    Dopo quanti giorni di assenza ingiustificata scatta la cessazione del rapporto?

    La legge stabilisce una soglia temporale precisa superata la quale il datore di lavoro può avviare la procedura. La risoluzione del rapporto per dimissioni di fatto scatta quando l'assenza ingiustificata supera:

    • Il termine stabilito dallo specifico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - CCNL applicato al rapporto;
    • In assenza di una specifica previsione contrattuale, 15 giorni continuativi.

    È quindi essenziale verificare prima di tutto cosa prevede il proprio CCNL di riferimento.

    Qual è la procedura che il datore di lavoro deve seguire?

    Il datore di lavoro non può semplicemente decidere in autonomia di considerare il lavoratore dimissionario. Deve seguire una procedura formale per garantire la correttezza dell'azione.

    I passaggi sono i seguenti:

    • Inviare una comunicazione formale sia al lavoratore assente sia all'Ispettorato Territoriale del Lavoro - ITL competente.
    • Utilizzare i modelli ufficiali predisposti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL per questa comunicazione.

    A seguito della segnalazione, l'Ispettorato del Lavoro effettua le opportune verifiche per accertare la veridicità della situazione descritta dal datore di lavoro.

    Quando questa procedura non è valida?

    Le dimissioni per fatti concludenti non sono applicabili in ogni circostanza. La procedura non è valida se il lavoratore è in grado di dimostrare che la sua assenza e la mancata comunicazione non sono dipese dalla sua volontà.

    I casi principali di esclusione sono:

    • L'assenza è dovuta a cause di forza maggiore, come ad esempio un grave ricovero ospedaliero d'urgenza o un altro impedimento oggettivo e documentabile.
    • L'assenza o la mancata giustificazione sono imputabili a fatti riconducibili al datore di lavoro.

    Inoltre, questa procedura non si applica mai alle cosiddette "dimissioni protette", come quelle delle lavoratrici in gravidanza o nei primi anni di vita del bambino, per le quali è sempre richiesta una convalida formale presso l'Ispettorato del Lavoro.

    È un licenziamento o sono dimissioni?

    Questa è una distinzione cruciale. La nuova normativa qualifica l'assenza ingiustificata prolungata come dimissioni e non come un licenziamento disciplinare.

    Prima di questa legge, l'abbandono del posto di lavoro costringeva l'azienda ad avviare un lungo e complesso iter di licenziamento per giusta causa. Le dimissioni per fatti concludenti sono state introdotte per due motivi principali: tutelare l'azienda, semplificando la procedura di cessazione, e prevenire l'uso improprio dell'indennità di disoccupazione NASpI.

    Poiché si tratta di dimissioni volontarie - anche se presunte dal comportamento - il lavoratore che cessa il rapporto in questo modo non ha diritto a percepire la NASpI.

    Hai ancora dubbi sulle dimissioni per assenza ingiustificata?

    Se desideri valutare la tua situazione specifica o hai bisogno di capire come muoverti, compila il modulo che trovi qui sotto per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in materia di dimissioni e cessazione del rapporto di lavoro.

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