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    Buonuscita licenziamento collettivo: cos'è e quanto spetta

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    La buonuscita in un licenziamento collettivo non è un importo stabilito dalla legge: è una somma aggiuntiva che l'azienda offre per chiudere il rapporto senza cause, in genere nell'ambito dell'accordo sindacale. Quello che spetta comunque, con o senza accordo, è altro: TFR, preavviso, ferie e permessi non goduti, ratei di tredicesima e NASpI. L'importo della buonuscita dipende dall'anzianità, da quanto prevede l'accordo e dalla solidità delle contestazioni che il lavoratore può muovere alla procedura.

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    Che cos'è la buonuscita per licenziamento collettivo?

    È una somma che il datore di lavoro versa in aggiunta a quanto già dovuto, in cambio della rinuncia del lavoratore a impugnare il licenziamento. Non esiste una norma che la imponga e non c'è un diritto automatico a riceverla.

    Nel linguaggio comune la stessa parola indica cose diverse: a volte il TFR, a volte l'incentivo all'esodo concordato durante la procedura sindacale, a volte l'indennità riconosciuta dal giudice quando il licenziamento è illegittimo.

    Nei licenziamenti collettivi la buonuscita nasce quasi sempre dal confronto tra azienda e sindacati. La procedura, infatti, prevede che nella comunicazione di avvio l'impresa indichi anche le misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale e il metodo di calcolo di eventuali somme ulteriori rispetto a quelle già previste da legge e contratti collettivi: è lì che si colloca l'incentivo all'esodo.

    Cosa spetta sempre al lavoratore in un licenziamento collettivo?

    Anche senza alcun accordo, al lavoratore licenziato spettano tutte le competenze di fine rapporto. Sono voci dovute per legge, che non si negoziano.

    • Il TFR, cioè l'accantonamento maturato in tutti gli anni di servizio, pari per ogni anno alla retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutato ogni anno.
    • Il preavviso: può essere lavorato oppure sostituito dall'indennità corrispondente alla retribuzione del periodo di preavviso non goduto, la cui durata è fissata dal contratto collettivo in base a qualifica e anzianità.
    • L'indennità per le ferie maturate e non godute, che alla cessazione del rapporto vengono monetizzate, insieme ai permessi residui.
    • I ratei di tredicesima e, dove prevista, di quattordicesima.
    • La NASpI, perché il licenziamento è una perdita involontaria dell'occupazione.

    La buonuscita si aggiunge a queste voci. Una proposta che le conteggia dentro l'importo complessivo, presentandole come un vantaggio, in realtà non sta offrendo nulla di più del dovuto.

    La buonuscita e il TFR sono la stessa cosa?

    No. Il TFR è una retribuzione differita che matura mese per mese durante tutto il rapporto ed è dovuta in qualunque caso di cessazione, anche con le dimissioni.

    La buonuscita è invece una somma eventuale, legata alla chiusura concordata del rapporto. Le due voci hanno anche una tassazione diversa e vanno lette come cifre separate nel prospetto che l'azienda consegna.

    Nel settore pubblico il termine buonuscita indica tradizionalmente il trattamento di fine servizio, che segue regole proprie e non c'entra con l'incentivo all'esodo offerto da un'azienda privata durante una procedura di riduzione del personale.

    Quanto spetta di buonuscita e da cosa dipende l'importo?

    Non esiste una tabella: l'importo si misura in mensilità e può andare da poche mensilità a oltre venti, in base a quanto emerge dalla trattativa sindacale. I fattori che spostano davvero la cifra sono pochi e concreti.

    • L'anzianità aziendale: quasi tutti gli accordi parametrano l'incentivo al numero di anni di servizio.
    • La distanza dalla pensione: chi è vicino alla maturazione dei requisiti ottiene spesso importi più alti o strumenti di accompagnamento.
    • La solidità della procedura: se le comunicazioni sindacali sono incomplete o i criteri di scelta sono stati applicati male, il rischio di causa per l'azienda cresce e con esso la cifra che è disposta a offrire.
    • Le somme ancora da incassare: bonus, premi di risultato, straordinari o differenze di inquadramento non pagate, che vanno conteggiati a parte e non assorbiti nell'incentivo.
    • L'eventuale patto di non concorrenza, che ha un corrispettivo autonomo e non si confonde con la buonuscita.

    Quando l'accordo sindacale fissa un importo uguale per tutti, il margine di trattativa individuale è ridotto ma non sempre assente, soprattutto per chi ha contestazioni proprie da far valere.

    Esiste un importo minimo garantito? L'offerta conciliativa

    Per chi è stato assunto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 la legge prevede uno strumento con importi predeterminati: l'offerta conciliativa, che il datore di lavoro può proporre entro il termine di impugnazione del licenziamento. Resta una facoltà dell'azienda, non un obbligo, ma fissa un riferimento utile per capire se la proposta ricevuta è bassa.

    L'importo è pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di 3 e un massimo di 27 mensilità, e non è soggetto a contributi né a imposte.

    Anni di servizioMensilità dell'offerta conciliativa
    1 anno3
    3 anni3
    8 anni8
    15 anni15
    30 anni27

    L'offerta si perfeziona in una delle sedi protette previste dalla legge e comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia a impugnarlo. Nulla vieta che l'azienda aggiunga, accanto a questa somma, un ulteriore importo a titolo di incentivo all'esodo: le due voci convivono spesso nello stesso verbale.

    Chi è stato assunto prima del 7 marzo 2015 non rientra in questo meccanismo: per lui la buonuscita è interamente frutto dell'accordo.

    Quante mensilità si possono ottenere se il licenziamento collettivo è illegittimo?

    Qui si entra nel terreno del risarcimento, che è altra cosa dalla buonuscita: lo decide il giudice e presuppone l'impugnazione del licenziamento. È però il parametro che l'azienda ha in mente quando quantifica una proposta.

    Le conseguenze cambiano a seconda del vizio e della data di assunzione.

    Vizio del licenziamentoAssunti fino al 6 marzo 2015Assunti dal 7 marzo 2015
    Mancanza di forma scrittareintegrazione e risarcimento non inferiore a 5 mensilitàreintegrazione e risarcimento non inferiore a 5 mensilità
    Violazione della procedura sindacaleindennità da 12 a 24 mensilitàindennità da 6 a 36 mensilità
    Violazione dei criteri di sceltareintegrazione e indennità fino a 12 mensilitàindennità da 6 a 36 mensilità

    Per le aziende sotto i 15 dipendenti il discorso in genere non si pone: la procedura di licenziamento collettivo riguarda le imprese che occupano più di quindici dipendenti e intendono licenziare almeno cinque lavoratori nell'arco di 120 giorni nella stessa provincia. Sotto quelle soglie si applicano le regole dei licenziamenti individuali.

    Come si capisce se il licenziamento collettivo è stato fatto bene?

    Si controllano due cose: la procedura seguita con i sindacati e il modo in cui è stato scelto chi licenziare. Sono gli stessi punti che determinano il peso della trattativa sulla buonuscita.

    Sul primo fronte, la comunicazione di avvio deve essere inviata per iscritto alle rappresentanze sindacali e alle associazioni di categoria e deve indicare i motivi dell'eccedenza, le ragioni per cui non si possono adottare misure alternative, il numero e i profili dei lavoratori eccedenti e i tempi del programma. Dati incompleti o generici rendono il confronto sindacale solo apparente.

    Sul secondo, in mancanza di accordo la scelta deve rispettare i carichi di famiglia, l'anzianità e le esigenze tecnico-produttive e organizzative, valutati in concorso tra loro e riferiti all'intero complesso aziendale, non al singolo reparto se non per ragioni dimostrabili. Entro sette giorni dai recessi l'azienda deve comunicare agli enti e ai sindacati l'elenco dei licenziati e il modo in cui ha applicato i criteri: è il documento che permette di verificare le posizioni a confronto.

    I tempi sono stretti. Il licenziamento va impugnato per iscritto entro 60 giorni dalla sua comunicazione, e nei 180 giorni successivi va depositato il ricorso o avviato il tentativo di conciliazione. Scaduti, il licenziamento non è più contestabile e la trattativa sulla buonuscita perde ogni leva.

    Cosa comporta accettare la buonuscita?

    Accettare significa rinunciare a impugnare il licenziamento e, a seconda di come è scritto il verbale, anche a ogni altra pretesa sul rapporto di lavoro: differenze retributive, straordinari, premi, inquadramento. È il punto da leggere con più attenzione, perché una formula ampia di rinuncia chiude anche crediti che non c'entrano con il licenziamento.

    Gli accordi di questo tipo vengono firmati in sede sindacale o davanti all'Ispettorato del lavoro proprio perché le rinunce e le transazioni concluse in quelle sedi non sono più impugnabili nei sei mesi successivi, come avviene invece per quelle firmate altrove.

    L'accordo non fa perdere la disoccupazione: il rapporto resta cessato per licenziamento, quindi per una causa indipendente dalla volontà del lavoratore, e la NASpI va richiesta entro 68 giorni dalla cessazione. Diverso sarebbe un atto formalmente qualificato come risoluzione consensuale o dimissioni incentivate, che su questo punto va guardato con attenzione.

    Come viene tassata la buonuscita?

    Dipende dalla voce. La somma versata come offerta conciliativa non costituisce reddito imponibile e non è soggetta a contribuzione: l'importo scritto nel verbale è quello che arriva sul conto.

    Le altre somme riconosciute a titolo di incentivo all'esodo vengono invece indicate al lordo delle imposte. Per questo, quando si confrontano due proposte, va sempre chiarito quali importi sono lordi e quali netti.

    Quando arrivano i soldi della buonuscita?

    I tempi li fissa l'accordo: di norma il pagamento avviene con l'ultima busta paga o entro i giorni indicati nel verbale di conciliazione, spesso in un'unica soluzione e in alcuni casi in due o tre rate quando l'importo è elevato.

    Il TFR e le altre competenze di fine rapporto seguono invece le scadenze previste dal contratto collettivo applicato. Se l'azienda non paga perché insolvente, il TFR può essere chiesto al Fondo di garanzia gestito dall'INPS, che interviene anche per le retribuzioni degli ultimi tre mesi del rapporto rimaste non pagate.

    Cosa succede in pratica

    Un impiegato assunto a tempo indeterminato nel 2016, con dieci anni di anzianità e una retribuzione utile per il TFR di 2.000 euro al mese su tredici mensilità, viene coinvolto in una procedura che riguarda 40 dipendenti su 300. L'accordo sindacale prevede un incentivo all'esodo pari a dodici mensilità.

    Ecco cosa trova sul tavolo.

    VoceImporto lordoNote
    TFR maturatocirca 19.300 euroretribuzione annua divisa per 13,5 per ogni anno, oltre rivalutazione
    Indennità sostitutiva del preavviso4.000 eurodue mesi previsti dal contratto collettivo, in sostituzione del preavviso non lavorato
    Ferie residue, 10 giornicirca 770 euroferie monetizzate alla cessazione
    Buonuscita, parte in offerta conciliativa20.000 eurodieci mensilità, non tassate né soggette a contributi
    Buonuscita, parte eccedente4.000 eurodue mensilità previste dall'accordo sindacale, importo al lordo delle imposte

    Dopo la cessazione presenta domanda di NASpI entro 68 giorni e, avendo lavorato con continuità nei quattro anni precedenti, matura il diritto alla durata massima di 24 mesi, con un assegno iniziale pari al 75% della retribuzione media mensile entro i limiti di legge.

    Prima di firmare ha comunque 60 giorni di tempo per contestare il licenziamento. Verificando l'elenco comunicato dall'azienda scopre che nel suo ufficio sono stati licenziati solo lavoratori con più di cinquant'anni, mentre i carichi di famiglia non risultano considerati: un elemento che pesa nella trattativa, perché un vizio nei criteri di scelta può portare a un'indennità giudiziale ben superiore alle dodici mensilità offerte.

    Hai ancora dubbi sulla buonuscita per licenziamento collettivo?

    Capire se la cifra proposta è adeguata, cosa si sta rinunciando a chiedere e quanto tempo resta per muoversi dipende dai documenti ricevuti e dalla tua storia in azienda. Qualora ti servisse un confronto prima di decidere, puoi cliccare il bottone che trovi qui sotto: da lì puoi parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in licenziamenti collettivi e nella buonuscita riconosciuta al lavoratore.

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