L'incentivo all'esodo, spesso chiamato buonuscita, che si riceve al momento del licenziamento da un contratto a tempo indeterminato non si somma agli altri redditi dell'anno: è soggetto a tassazione separata, con la stessa aliquota usata per il TFR. Se invece la somma arriva da un'offerta conciliativa nei limiti di legge, non paga né imposte né contributi.
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Come viene tassata la buonuscita per licenziamento?
La buonuscita è soggetta a tassazione separata: non entra nel reddito complessivo dell'anno e quindi non fa salire l'aliquota applicata allo stipendio e alle altre entrate. Su di essa il datore di lavoro trattiene l'imposta al momento del pagamento, ma il conto definitivo lo fa l'Agenzia delle Entrate negli anni successivi.
Rientrano in questo regime le somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto: il TFR, l'incentivo all'esodo, l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità riconosciuta per un licenziamento illegittimo.
Restano fuori le voci che sono normale retribuzione maturata, come i ratei di tredicesima e le ferie non godute: quelle seguono le regole del reddito di lavoro dipendente e vengono tassate insieme allo stipendio.
Che cos'è la buonuscita e in cosa è diversa dal TFR?
Il TFR è un diritto: spetta sempre alla fine del rapporto, qualunque sia il motivo, ed è la somma accantonata ogni anno dividendo la retribuzione per 13,5, più le rivalutazioni. La buonuscita, invece, è la somma aggiuntiva che il datore di lavoro propone per chiudere la vicenda senza contenzioso.
Nel settore privato la buonuscita non ha una definizione di legge: è il risultato di un accordo e il suo importo dipende dalla solidità delle contestazioni che il lavoratore può muovere al licenziamento. Nel settore pubblico, invece, la parola indica una prestazione vera e propria, l'indennità di buonuscita di chi è in regime di trattamento di fine servizio.
Con quale aliquota si calcola l'imposta?
L'aliquota non è quella dell'anno in cui ricevi la somma, ma un'aliquota media costruita sul TFR. Si divide il TFR maturato per gli anni di servizio, si moltiplica per dodici e sul risultato, chiamato reddito di riferimento, si calcola l'aliquota che viene poi applicata anche alle altre indennità di fine rapporto.
In pratica, chi ha molti anni di servizio e una retribuzione contenuta ottiene un'aliquota bassa, perché il TFR viene idealmente "spalmato" sugli anni in cui è maturato.
Successivamente l'amministrazione finanziaria riliquida l'imposta tenendo conto dei redditi degli anni precedenti: se dal ricalcolo emerge un debito arriva una comunicazione da pagare, se emerge un credito il rimborso viene riconosciuto.
Perché si sente parlare di media dei redditi del biennio?
La media del biennio riguarda un'altra categoria di somme a tassazione separata, non la buonuscita. Vale per gli arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti, come differenze retributive, straordinari o scatti pagati in ritardo: lì l'imposta si calcola su un'aliquota costruita sul reddito del biennio anteriore.
La distinzione conta quando l'accordo di uscita mette insieme voci diverse. Se una parte della somma è qualificata come arretrato e non come indennità legata alla cessazione, quella parte segue una regola di calcolo differente.
Quando la buonuscita non è tassata?
C'è un caso in cui la somma arriva netta: l'offerta conciliativa che il datore di lavoro può presentare al lavoratore licenziato entro il termine per impugnare il licenziamento, pagandola con assegno circolare in una sede protetta.
Quell'importo non costituisce reddito imponibile e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. L'accettazione comporta però la fine del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia a impugnarlo, mentre resta il diritto alla NASpI se ci sono i requisiti.
I limiti sono precisi:
- una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di 3 e un massimo di 27 mensilità;
- per i datori di lavoro di piccole dimensioni l'importo è dimezzato, mentre il tetto massimo che era previsto per loro non si applica più dopo una pronuncia della Corte costituzionale;
- le ulteriori somme pattuite nella stessa sede tornano al regime fiscale ordinario, quindi vengono tassate.
Questo meccanismo riguarda chi è stato assunto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015. Chi è stato assunto prima può comunque concludere un accordo, ma senza l'esenzione: l'intera somma va a tassazione separata.
Come sono tassate le singole voci della busta paga finale?
| Voce | Come viene tassata |
|---|---|
| TFR | Tassazione separata con l'aliquota media |
| Rivalutazione annuale del TFR | Imposta sostitutiva, già trattenuta ogni anno |
| Incentivo all'esodo o buonuscita | Tassazione separata |
| Somme dell'offerta conciliativa nei limiti di legge | Nessuna imposta e nessun contributo |
| Indennità sostitutiva del preavviso | Tassazione separata |
| Ratei di tredicesima e ferie non godute | Tassazione ordinaria |
La buonuscita va indicata nella dichiarazione dei redditi?
No, se il datore di lavoro ha già applicato la ritenuta: le somme a tassazione separata non concorrono al reddito complessivo e non vanno riportate tra i redditi ordinari.
Le trovi comunque indicate nella Certificazione Unica, nella parte dedicata ai trattamenti di fine rapporto e alle altre indennità. È utile conservarla: serve per controllare la riliquidazione che arriverà negli anni successivi.
Quante mensilità spettano se il licenziamento è illegittimo?
Dipende dalla data di assunzione e dalle dimensioni dell'azienda, e anche queste somme sono tassate separatamente.
- Chi è stato assunto dal 7 marzo 2015 ha diritto, se il licenziamento viene dichiarato illegittimo, a un'indennità non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità, determinata dal giudice.
- Nelle imprese di piccole dimensioni la stessa indennità è dimezzata, senza più il tetto massimo che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo.
- Per chi è stato assunto prima e lavora in un'azienda sopra i 15 dipendenti, l'indennità in caso di licenziamento ingiustificato va da un minimo di 12 a un massimo di 24 mensilità.
Per arrivare a questi importi il licenziamento va impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione, con un atto scritto: è lo stesso termine entro cui il datore di lavoro può presentare l'offerta conciliativa.
Come funziona la buonuscita se sei un dipendente pubblico?
Chi lavora per lo Stato ed è rimasto in regime di trattamento di fine servizio riceve l'indennità di buonuscita, calcolata moltiplicando un dodicesimo dell'80% della retribuzione annua utile, tredicesima compresa, per gli anni utili. Anche questa somma è soggetta a tassazione separata e viene liquidata d'ufficio, senza domanda.
Il pagamento è rateizzato: un'unica soluzione fino a 50.000 euro lordi, due rate annuali oltre i 50.000 e sotto i 100.000, tre rate annuali sopra i 100.000, con le rate successive alla prima distanziate di dodici mesi.
I tempi di attesa cambiano a seconda del motivo per cui il rapporto è cessato: in caso di licenziamento o dimissioni volontarie restano i termini più lunghi, e il ritardo oltre le scadenze fa maturare gli interessi legali.
Cosa succede in pratica
Immagina una lavoratrice assunta a tempo indeterminato nel 2016, con 10 anni di servizio, retribuzione di riferimento per il TFR di 2.300 euro al mese, licenziata per motivo oggettivo da un'azienda con più di 15 dipendenti.
In sede protetta riceve una proposta complessiva di 30.000 euro oltre alle competenze di fine rapporto. L'accordo distingue le voci così:
- 23.000 euro a titolo di offerta conciliativa, pari a una mensilità per ciascuno dei 10 anni di servizio: su questa parte non si pagano imposte né contributi;
- 7.000 euro come incentivo all'esodo aggiuntivo, soggetti a tassazione separata.
Il TFR maturato è di 22.000 euro. Il reddito di riferimento si ottiene dividendo 22.000 per 10 anni e moltiplicando per 12: 26.400 euro. Su quell'importo si applicano gli scaglioni IRPEF per ricavare l'aliquota media: ipotizziamo che risulti pari al 23%.
La stessa aliquota del 23% si applica sia al TFR sia ai 7.000 euro di incentivo: circa 5.060 euro di imposta sul TFR e circa 1.610 euro sull'incentivo, che resta netto intorno a 5.390 euro.
A parte restano il rateo di tredicesima, ipotizziamo 1.150 euro, e le ferie non godute: entrambe le voci finiscono nella tassazione ordinaria dell'anno.
Due o tre anni dopo l'Agenzia delle Entrate ricalcola l'imposta tenendo conto dei redditi degli anni precedenti: se in quegli anni la lavoratrice ha avuto redditi più bassi, riceve un rimborso; se più alti, una richiesta di pagamento.
Fonti: D.lgs. 117/2026 · Codice civile · D.lgs. 47/2000 · D.lgs. 23/2015 · Legge 300/1970 · Legge 604/1966 · D.l. 78/2010 · INPS
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