Nel lavoro privato a tempo indeterminato la buonuscita non è un importo fissato dalla legge: è una somma che si aggiunge al TFR e che nasce da un accordo con il datore di lavoro, in cambio della rinuncia a contestare il licenziamento. Quanto vale dipende da anzianità, retribuzione e soprattutto da quanto è solido il licenziamento, e le indennità previste per il licenziamento illegittimo funzionano da riferimento per il calcolo.
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Che cos'è la buonuscita e in cosa si distingue dal TFR?
La buonuscita è una somma aggiuntiva, frutto di un accordo, che il datore di lavoro paga per chiudere in via definitiva ogni pretesa legata al rapporto di lavoro. Il TFR è un'altra cosa: è la quota di retribuzione accantonata ogni anno, che spetta di diritto alla cessazione del rapporto qualunque sia il motivo.
Il TFR si calcola accantonando ogni anno la retribuzione divisa per 13,5, con rivalutazione annuale delle somme già maturate. Non dipende da trattative e non si può rinunciare ad averlo.
La buonuscita, invece, non è dovuta per legge: nessuna norma la impone e nessuna ne fissa l'importo. Esiste solo se le parti la concordano.
Nel linguaggio comune lo stesso termine viene usato anche per indicare l'incentivo all'esodo, cioè la somma offerta per convincere il lavoratore a lasciare il posto: la logica economica è identica, cambia solo il punto di partenza.
Quando spetta la buonuscita in un licenziamento a tempo indeterminato?
Non spetta in automatico. Viene riconosciuta quando il datore di lavoro ha un interesse concreto a evitare una causa, perché il licenziamento o la gestione del rapporto presentano punti deboli.
Le situazioni che più spesso portano a una buonuscita sono:
- un licenziamento senza una giusta causa o un giustificato motivo reali
- un licenziamento viziato nella forma o nella procedura, ad esempio una contestazione disciplinare tardiva o generica
- un inquadramento inferiore alle mansioni effettivamente svolte, con differenze retributive arretrate
- retribuzioni, straordinari o mensilità aggiuntive non corrisposti
- periodi di lavoro non regolarizzati
- demansionamenti, trasferimenti ingiustificati o condotte vessatorie
Più questi elementi sono documentabili, più l'azienda è disposta a pagare per evitare l'incertezza e i costi di un giudizio. Se invece il licenziamento è solido e il rapporto è stato gestito in modo regolare, la buonuscita può semplicemente non arrivare: in quel caso restano le somme dovute per legge.
Cosa spetta comunque a chi viene licenziato?
A prescindere da ogni accordo, la cessazione del rapporto fa scattare il pagamento di voci dovute per legge o per contratto collettivo. Sono queste le somme che vanno quantificate per prime, perché non si negoziano.
- il TFR maturato, con la rivalutazione
- i ratei di tredicesima e di quattordicesima, se prevista dal contratto collettivo applicato
- l'indennità per le ferie non godute, monetizzabili proprio perché il rapporto si chiude, oltre ai permessi residui
- il preavviso, oppure l'indennità sostitutiva se il datore di lavoro interrompe subito il rapporto, tranne nel licenziamento per giusta causa
- la NASpI, che spetta a chi perde l'impiego per un motivo indipendente dalla propria volontà e dura al massimo 24 mesi
Il TFR non sempre viene liquidato il giorno stesso della cessazione: molti contratti collettivi fissano un termine di pagamento, e in assenza di un termine il pagamento è immediatamente esigibile.
Come funziona l'offerta conciliativa dell'azienda?
È la forma di buonuscita già disciplinata dalla legge per chi è stato assunto dal 7 marzo 2015 in poi. Il datore di lavoro propone una somma, il lavoratore la accetta e rinuncia a impugnare il licenziamento.
L'offerta va fatta entro i termini previsti per l'impugnazione del licenziamento, con assegno circolare consegnato in una delle sedi protette previste dalla legge. L'importo è pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di 3 e un massimo di 27 mensilità. Nelle aziende sotto la soglia dei 15 dipendenti l'importo è dimezzato, mentre il tetto delle sei mensilità è venuto meno con la sentenza n. 118/2025 della Corte costituzionale.
Il vantaggio è fiscale: questa somma non costituisce reddito imponibile e non è soggetta a contribuzione previdenziale. Chi accetta conserva comunque il diritto alla NASpI, perché il rapporto resta cessato per licenziamento.
Accettare significa però rinunciare a contestare il licenziamento, anche se l'impugnazione era già stata inviata. Nulla vieta di trattare un importo superiore a quello dell'offerta: la parte eccedente segue le regole fiscali ordinarie delle somme legate alla cessazione del rapporto.
Quante mensilità spettano se il licenziamento è illegittimo?
Dipende dalla data di assunzione e dal numero di dipendenti dell'azienda. Sono questi importi a fissare il valore massimo realistico di una trattativa.
| Situazione | Quanto prevede la legge |
|---|---|
| Assunti dal 7 marzo 2015, oltre 15 dipendenti, licenziamento ingiustificato | indennità da 6 a 36 mensilità |
| Assunti dal 7 marzo 2015, vizi di forma o di procedura | indennità da 2 a 12 mensilità, determinata dal giudice dopo la sentenza n. 150/2020 della Corte costituzionale |
| Assunti dal 7 marzo 2015, fino a 15 dipendenti | indennità dimezzate, senza più il tetto di 6 mensilità dopo la sentenza n. 118/2025 della Corte costituzionale |
| Assunti prima del 7 marzo 2015, oltre 15 dipendenti | indennità da 12 a 24 mensilità, con reintegro nei casi più gravi |
| Assunti prima del 7 marzo 2015, fino a 15 dipendenti | riassunzione oppure indennità da 2,5 a 6 mensilità |
Nei casi di licenziamento discriminatorio, nullo o intimato oralmente la tutela è più forte: è previsto il reintegro nel posto di lavoro, con la possibilità di chiedere in alternativa un'indennità pari a 15 mensilità, qualunque sia la dimensione dell'azienda.
Per arrivare davanti al giudice occorre rispettare i tempi: il licenziamento va impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione e il ricorso va depositato entro i successivi 180 giorni, altrimenti il diritto si perde e con esso ogni forza negoziale.
Come si calcola la buonuscita da chiedere?
Il punto di partenza è quanto si otterrebbe vincendo una causa, ridotto in proporzione al rischio di perderla e al tempo necessario. Su quella base si costruisce la richiesta.
Gli elementi che spostano davvero la cifra sono:
- la gravità dei vizi del licenziamento e la loro dimostrabilità con documenti, lettere e testimoni
- l'anzianità di servizio, che determina quasi tutte le indennità previste
- la retribuzione di riferimento e il livello di inquadramento
- le altre pretese ancora esigibili, come differenze retributive per mansioni superiori o straordinari non pagati
- la durata prevedibile del giudizio e la solidità economica dell'azienda
Ragionare sul netto, e non sul lordo, evita sorprese al momento dell'accordo.
Quanto costa all'azienda licenziare un dipendente a tempo indeterminato?
Oltre alle spettanze di fine rapporto, il datore di lavoro paga all'INPS un contributo di licenziamento. È dovuto in tutti i casi di interruzione del rapporto a tempo indeterminato che possono dare diritto alla NASpI.
Il contributo è pari al 41 per cento del massimale mensile della NASpI per ogni dodici mesi di anzianità negli ultimi tre anni. A questo si aggiungono, in caso di causa persa, l'indennità riconosciuta dal giudice, i contributi e le spese legali: è proprio questo insieme di costi a rendere spesso conveniente per l'azienda chiudere con un accordo.
Come va firmato l'accordo di buonuscita?
L'accordo va formalizzato in una sede protetta, perché solo così le rinunce diventano definitive e non più contestabili. Farlo con una semplice scrittura privata espone entrambe le parti al rischio che l'intesa venga rimessa in discussione.
Le rinunce e le transazioni che riguardano diritti derivanti da norme di legge o da contratti collettivi non sono impugnabili se concluse davanti alla commissione di conciliazione, in sede sindacale o nelle altre sedi previste. L'offerta conciliativa segue la stessa logica e si perfeziona in quelle sedi.
Prima di firmare conviene verificare che il testo distingua con chiarezza le voci dovute per legge dalla somma aggiuntiva, indichi il trattamento fiscale applicato, specifichi la data e le modalità di pagamento e precisi quali pretese vengono abbandonate. La formula con cui si dichiara di non avere più nulla a pretendere copre di norma tutto il rapporto, anche ciò a cui non si era pensato.
La buonuscita dei dipendenti pubblici è la stessa cosa?
No, e la confusione è frequente. Nel pubblico impiego la parola buonuscita indica il trattamento di fine servizio, cioè la liquidazione spettante a chi è stato assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, mentre a chi è stato assunto dopo si applica il TFR.
Si tratta di una prestazione dovuta per legge, non di una somma negoziata, e viene pagata dall'INPS con tempi propri: l'importo è corrisposto in un'unica soluzione, in due o in tre rate annuali a seconda dell'ammontare complessivo lordo. La buonuscita di cui parla questa guida è invece la somma aggiuntiva che nasce da un accordo nel rapporto di lavoro privato.
Cosa succede in pratica
Un impiegato assunto a tempo indeterminato nel gennaio 2017 in un'azienda con 40 dipendenti riceve un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, motivato con una riorganizzazione. La sua retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR è di 2.200 euro al mese e l'anzianità è di 8 anni.
Le somme che gli spettano comunque comprendono il TFR maturato, pari a circa 17.000 euro considerando gli accantonamenti annui e la rivalutazione, i ratei di tredicesima, le ferie residue monetizzate e l'indennità sostitutiva del preavviso, perché l'azienda lo esonera subito dal servizio.
L'azienda gli propone l'offerta conciliativa: 8 mensilità, una per ogni anno di servizio, cioè 17.600 euro, somma non tassata e non soggetta a contributi.
Emerge però che la posizione soppressa è stata riassegnata a un collega assunto due mesi dopo. In giudizio il licenziamento rischia di essere dichiarato ingiustificato, con un'indennità compresa tra 6 e 36 mensilità, cioè tra 13.200 e 79.200 euro. L'impiegato impugna il licenziamento entro 60 giorni e la trattativa riparte.
Si chiude a 30.000 euro complessivi: 17.600 euro come offerta conciliativa esente e 12.400 euro a titolo transattivo. L'accordo viene sottoscritto davanti alla commissione di conciliazione, con pagamento a 30 giorni, e il rapporto resta cessato per licenziamento, quindi resta il diritto alla NASpI.
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Fonti: Codice civile · D.lgs. 66/2003 · D.lgs. 22/2015 · D.lgs. 23/2015 · Legge 300/1970 · Legge 604/1966 · Legge 92/2012 · D.l. 78/2010