Il risarcimento per un licenziamento illegittimo si misura in mensilità di retribuzione: quante spettano dipende da tre elementi, la data di inizio del rapporto, il numero di dipendenti e il tipo di vizio accertato dal giudice. Si parte da un minimo di 2,5 mensilità e si arriva a 36, con la reintegrazione nel posto di lavoro nei casi più gravi.
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Come si calcola il risarcimento per un licenziamento illegittimo?
Il calcolo non parte dal danno concreto che hai subito, ma da un numero di mensilità fissato dalla legge. Il giudice individua la fascia applicabile e poi la moltiplica per la retribuzione di riferimento.
I passaggi sono tre:
- capire quale disciplina copre il tuo rapporto, in base alla data in cui è iniziato e alle dimensioni dell'azienda;
- individuare il vizio del licenziamento, perché a ogni vizio corrisponde una tutela diversa;
- moltiplicare le mensilità riconosciute per la retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto o per la retribuzione globale di fatto, a seconda del regime.
Quale disciplina si applica al tuo caso?
Se il rapporto a tempo indeterminato è iniziato dal 7 marzo 2015, l'indennità è quella delle tutele crescenti, legata all'anzianità di servizio e con tetti più alti ma reintegrazione più rara.
Chi lavora in un'azienda sopra le soglie dimensionali e ha un rapporto iniziato prima di quella data resta nel perimetro della tutela storica, più favorevole. Il risultato cambia a seconda del vizio accertato dal giudice.
La soglia dimensionale che conta è quella dei 15 dipendenti nell'unità produttiva o nel comune, e 60 nel complesso dell'impresa: sotto quei numeri le tutele si riducono, ma non nei casi di nullità o di licenziamento orale, che valgono per tutti.
Quante mensilità spettano? La tabella
| Situazione | Quanto spetta |
|---|---|
| Licenziamento nullo, discriminatorio o intimato a voce, rapporti dal 7 marzo 2015 | reintegrazione più le retribuzioni perse fino al rientro effettivo, comunque non meno di 5 mensilità |
| Rinuncia al rientro al posto di lavoro | 15 mensilità in aggiunta all'indennità, da chiedere entro 30 giorni |
| Fatto contestato insussistente, rapporti dal 7 marzo 2015 | reintegrazione più indennità fino a 12 mensilità |
| Licenziamento ingiustificato, rapporti dal 7 marzo 2015, oltre 15 dipendenti | da 6 a 36 mensilità |
| Vizi di forma o di procedura, rapporti dal 7 marzo 2015 | da 2 a 12 mensilità |
| Licenziamento collettivo con criteri di scelta o procedura violati, rapporti dal 7 marzo 2015 | stesso regime del licenziamento ingiustificato |
| Licenziamento ingiustificato senza reintegrazione, assunzione prima del 7 marzo 2015, oltre 15 dipendenti | da 12 a 24 mensilità |
| Reintegrazione attenuata, assunzione prima del 7 marzo 2015 | retribuzioni perse fino a un massimo di 12 mensilità |
| Vizi formali o procedurali, assunzione prima del 7 marzo 2015 | da 6 a 12 mensilità |
| Assunzione prima del 7 marzo 2015, fino a 15 dipendenti | da 2,5 a 6 mensilità |
| Dipendenti pubblici | reintegrazione più indennità fino a 24 mensilità |
Quanto spetta se l'azienda ha meno di 15 dipendenti?
Nelle piccole imprese la reintegrazione è esclusa, salvo che il licenziamento sia nullo, discriminatorio o comunicato a voce. Resta solo l'indennità, in misura ridotta.
Per i rapporti avviati dal 7 marzo 2015 gli importi sono dimezzati, mentre il tetto delle sei mensilità non si applica più, perché la Corte costituzionale lo ha dichiarato illegittimo.
Per chi è stato assunto prima, l'indennità va da 2,5 a 6 mensilità. La maggiorazione fino a 10 mensilità oltre i dieci anni di anzianità e fino a 14 mensilità oltre i venti anni spetta invece solo quando il datore di lavoro occupa più di quindici dipendenti.
Come fa il giudice a scegliere tra il minimo e il massimo?
La quantificazione è discrezionale: l'anzianità di servizio non è più l'unico criterio, perché il calcolo automatico basato solo sugli anni di lavoro è stato ritenuto contrario ai principi di ragionevolezza e uguaglianza.
Il giudice valuta insieme più elementi, come la gravità della violazione, le dimensioni dell'azienda, il numero dei dipendenti, l'anzianità di servizio e le condizioni personali e familiari del lavoratore.
Questo significa che anche con pochi anni di servizio l'indennità può superare il minimo di legge, per esempio quando l'azienda è grande o il comportamento del datore è stato particolarmente scorretto.
Su quale retribuzione si calcola l'indennità?
Per i rapporti avviati dal 7 marzo 2015 la base è l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Vi rientrano tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto a titolo non occasionale, salvo diversa previsione del contratto collettivo: paga base, scatti di anzianità, superminimi e compensi continuativi.
Per i rapporti più vecchi si usa invece la retribuzione globale di fatto. La giurisprudenza di legittimità è orientata a intenderla come la retribuzione che il lavoratore avrebbe concretamente percepito se avesse continuato a lavorare, compresi gli aumenti contrattuali e i compensi continuativi legati alle modalità della prestazione maturati dopo il licenziamento.
Cosa viene detratto dal risarcimento?
Quando è ordinata la reintegrazione, dall'importo dovuto si sottrae quanto hai percepito nel frattempo per altre attività lavorative. Nei casi di reintegrazione dopo una contestazione disciplinare risultata infondata si detrae anche quello che avresti potuto guadagnare accettando una congrua offerta di lavoro.
L'indennità che sostituisce la reintegrazione, invece, non subisce queste detrazioni: è un importo fisso in mensilità, indipendente da quanto hai guadagnato dopo il licenziamento.
Insieme alle retribuzioni perse il datore è condannato anche al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo di estromissione.
Spettano anche i danni morali?
L'indennità per licenziamento illegittimo è predeterminata in mensilità e copre in modo forfettario la perdita del posto: non devi dimostrare quanto hai perso, ma non puoi chiedere di più per lo stesso pregiudizio.
Un danno diverso e ulteriore va chiesto a parte e provato. È il caso del pregiudizio alla salute o alla dignità legato a condotte che violano l'obbligo del datore di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale di chi lavora: serve documentazione medica o comunque una prova del danno subito.
Non esiste una tabella di importi fissi per queste voci: la somma dipende da ciò che si riesce a dimostrare in giudizio. Per saperne di più puoi leggere la guida su Danni morali da licenziamento illegittimo: quando spetta?.
Il risarcimento è tassato?
L'indennità riconosciuta quando il rapporto si estingue non è assoggettata a contribuzione previdenziale, e lo stesso vale per l'indennità sostitutiva della reintegrazione.
Le somme la cui erogazione nasce dalla cessazione del rapporto restano fuori dalla base imponibile dei contributi. Diversa è la situazione delle retribuzioni dovute per il periodo che va dal licenziamento al rientro in azienda: lì il rapporto prosegue e i contributi vanno versati.
L'importo dell'offerta conciliativa fatta nei termini in sede protetta non costituisce reddito imponibile e non è soggetto a contributi: per questo va confrontato al netto con l'indennità lorda ottenibile in causa.
Quali sono gli esempi più frequenti di licenziamento illegittimo?
Le situazioni che portano a un risarcimento sono di tre tipi: nullità, mancanza di giustificazione, vizi di forma o di procedura.
- licenziamento comunicato solo a voce, senza lettera scritta;
- licenziamento discriminatorio, per esempio legato al sesso, alla lingua, alla religione, all'attività sindacale;
- licenziamento intimato per causa di matrimonio o in violazione delle tutele di maternità e paternità;
- licenziamento disciplinare basato su un fatto materiale che non è avvenuto;
- addebito che il contratto collettivo punisce con una sanzione conservativa e non con il licenziamento;
- licenziamento per ragioni economiche o organizzative inesistenti o senza aver cercato una ricollocazione;
- licenziamento per superamento del periodo di malattia protetto prima che questo sia scaduto;
- lettera priva di motivi o procedura disciplinare non rispettata, senza contestazione scritta o senza il tempo per difendersi.
Entro quando va impugnato il licenziamento?
Il diritto al risarcimento si perde se non si rispettano due termini. Il licenziamento va impugnato con un atto scritto entro 60 giorni dalla comunicazione.
Dopo l'impugnazione servono altri 180 giorni per depositare il ricorso in tribunale oppure per chiedere la conciliazione o l'arbitrato: se il termine passa, l'impugnazione perde effetto.
La durata del giudizio dipende dal tribunale e dagli accertamenti necessari, quindi non è prevedibile in anticipo.
Conviene accettare l'offerta conciliativa?
Il datore può proporre, entro 60 giorni dal licenziamento e davanti a una sede protetta, una somma pari a una mensilità per ogni anno di servizio, da un minimo di 3 a un massimo di 27 mensilità. L'accettazione vale come rinuncia a impugnare il licenziamento.
Il confronto quindi non è tra numeri omogenei: l'offerta conciliativa resta ancorata alla sola anzianità di servizio, mentre in causa l'indennità può essere più alta perché il giudice valuta anche gli altri criteri. Il prezzo della somma immediata è la chiusura definitiva della vicenda.
Cosa succede in pratica
Un magazziniere assunto a tempo indeterminato nel gennaio 2018 in un'azienda con 60 dipendenti viene licenziato il 10 marzo per riorganizzazione. La sua retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto è di 2.000 euro al mese e l'anzianità è di 6 anni.
Impugna il licenziamento con una lettera inviata il 5 maggio, dentro i 60 giorni, e deposita il ricorso in tribunale il 20 settembre, dentro i 180 giorni successivi.
Il giudice accerta che la posizione soppressa era in realtà coperta da un nuovo assunto e dichiara illegittimo il licenziamento. Il rapporto si estingue e viene riconosciuta un'indennità di 14 mensilità, dentro la forbice tra 6 e 36 mensilità, tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e della scorrettezza del comportamento datoriale: 14 per 2.000 euro, cioè 28.000 euro, somma non soggetta a contributi previdenziali.
Prima della causa l'azienda gli aveva proposto 6 mensilità, una per ogni anno di servizio, cioè 12.000 euro netti senza tasse né contributi. Se lo stesso licenziamento fosse arrivato in un'azienda con 10 dipendenti, l'indennità sarebbe stata dimezzata, cioè 7 mensilità pari a 14.000 euro, senza più il limite massimo delle sei mensilità, rimosso dalla Corte costituzionale.
Fonti: D.lgs. 23/2015 · Legge 300/1970 · Legge 604/1966 · D.lgs. 165/2001 · Codice civile · INPS · Ministero del Lavoro
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