Giusto.

    Art. 18: le modifiche da fornero al jobs act

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    Comprendere le evoluzioni dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, soprattutto le differenze tra la riforma Fornero e il successivo Jobs Act, può essere complesso. Queste normative hanno cambiato profondamente le tutele in caso di licenziamento illegittimo, generando spesso dubbi e incertezze. In questo articolo faremo chiarezza, spiegando in ordine cronologico chi ha modificato questa norma fondamentale e quali sono state le conseguenze per i lavoratori.

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    Chi ha introdotto l'articolo 18 in origine?

    L'articolo 18 è stato introdotto con la Legge n. 300 del 20 maggio 1970, meglio conosciuta come Statuto dei Lavoratori. Questa legge è stata il risultato di un lungo periodo di lotte sindacali e sociali ed è considerata una delle normative più importanti a tutela dei diritti dei lavoratori in Italia.

    La sua formulazione originale prevedeva, in caso di licenziamento illegittimo, l'obbligo per il datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno.

    La riforma Fornero ha modificato l'articolo 18?

    Sì, la prima modifica significativa all'articolo 18 è avvenuta nel 2012 con la Legge n. 92, nota come Riforma Fornero, introdotta dal governo tecnico guidato da Mario Monti.

    Questa riforma non ha abolito l'articolo 18, ma ne ha ridotto il campo di applicazione, introducendo diverse conseguenze a seconda della gravità del vizio del licenziamento. Invece di un'unica tutela - la reintegrazione - la riforma ha previsto casistiche differenti:

    • Reintegrazione piena: Per i licenziamenti discriminatori o nulli.
    • Reintegrazione attenuata: Per l'insussistenza del fatto contestato nel licenziamento disciplinare o per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo.
    • Tutela indennitaria forte: Un indennizzo economico compreso tra 12 e 24 mensilità in altri casi di illegittimità.
    • Tutela indennitaria debole: Un indennizzo economico ridotto per vizi formali o procedurali.

    Quale governo ha poi modificato l'articolo 18 con il Jobs Act?

    La seconda e più incisiva modifica è stata introdotta dal governo guidato da Matteo Renzi. Attraverso una serie di decreti legislativi emanati tra il 2014 e il 2015, è stata attuata una riforma complessiva del mercato del lavoro conosciuta come Jobs Act.

    Il decreto legislativo n. 23/2015 ha introdotto il cosiddetto contratto di lavoro a tutele crescenti, che ha di fatto superato il regime dell'articolo 18 per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015.

    Cosa ha abolito di fatto il Jobs Act?

    Il Jobs Act non ha cancellato formalmente l'articolo 18, che rimane in vigore per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015. Tuttavia, per i nuovi assunti, ha sostituito la reintegrazione nel posto di lavoro con un indennizzo economico come regola generale in caso di licenziamento illegittimo.

    La reintegrazione è rimasta una possibilità solo per un numero molto limitato di casi, ovvero per i licenziamenti:

    • Discriminatori
    • Nulli, perché intimati per motivi illeciti o in altre situazioni previste dalla legge
    • Intimati in forma orale

    In tutte le altre ipotesi di licenziamento illegittimo, la tutela prevista è unicamente un'indennità economica, il cui importo cresce in base all'anzianità di servizio del lavoratore.

    L'articolo 18 è stato tolto dalla Costituzione Italiana?

    No, questa è una convinzione errata ma diffusa. L'articolo 18 non è mai stato parte della Costituzione Italiana.

    Si tratta di una norma contenuta in una legge ordinaria, lo Statuto dei Lavoratori - Legge 300/1970 - e come tale può essere modificata o superata da altre leggi ordinarie, come è accaduto con la Riforma Fornero e, successivamente, con il Jobs Act.

    Hai ancora dubbi sulle modifiche all'articolo 18?

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