Se il tuo datore di lavoro ti ha comunicato un trasferimento che non puoi accettare e ti stai chiedendo se le tue dimissioni possano darti diritto alla NASpI, la circolare INPS 142/2015 offre chiarimenti fondamentali. In questo articolo, vedremo insieme cosa dice questo documento e quali sono i tuoi diritti in queste specifiche circostanze.
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Cos'è la circolare INPS 142/2015?
La circolare INPS numero 142, datata 29 luglio 2015, è un documento ufficiale con cui l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fornito una serie di chiarimenti importanti riguardo alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, meglio nota come NASpI.
Questo documento non introduce nuove leggi, ma serve a interpretare e specificare l'applicazione della normativa già esistente, in particolare per risolvere dubbi su alcuni casi specifici che possono dare accesso all'indennità di disoccupazione.
Quali sono i principali chiarimenti sulla NASpI?
In linea generale, la NASpI spetta ai lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro. Le dimissioni volontarie, quindi, non danno diritto a riceverla.
Tuttavia, esistono delle eccezioni: le dimissioni per giusta causa.
Il chiarimento più significativo della circolare 142/2015 riguarda proprio una di queste situazioni, ovvero quando le dimissioni sono motivate da un trasferimento del lavoratore ad un'altra sede, a condizioni che rendono la prosecuzione del rapporto di lavoro non più sostenibile.
Cosa dice la circolare sul trasferimento del lavoratore?
La circolare stabilisce che le dimissioni presentate a seguito di un trasferimento del lavoratore possono essere considerate per giusta causa.
Questo accade quando il trasferimento, imposto dal datore di lavoro, modifica in modo così rilevante le condizioni di lavoro da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto.
In sostanza, l'INPS riconosce che un trasferimento non giustificato o eccessivamente oneroso per il dipendente equivale a una causa che impedisce al lavoratore di continuare a svolgere la sua attività.
Quando le dimissioni per trasferimento danno diritto alla NASpI?
Secondo le indicazioni fornite dalla circolare e dalla normativa di riferimento, le dimissioni a seguito di trasferimento possono dare diritto alla NASpI quando si verificano determinate condizioni. Le più comuni includono:
- Il trasferimento avviene verso una sede distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore.
- La nuova sede non è raggiungibile in meno di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
- Il trasferimento non è motivato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, come richiesto dalla legge.
Se il trasferimento imposto dal datore di lavoro rientra in queste casistiche e il lavoratore si dimette per questo motivo, la sua disoccupazione è considerata involontaria e ha quindi diritto a richiedere la NASpI.
Quali altri casi di dimissioni per giusta causa sono previsti?
Oltre al trasferimento, esistono altre situazioni in cui le dimissioni sono considerate per giusta causa e danno accesso alla NASpI. Tra le principali troviamo:
- Mancato o ritardato pagamento della retribuzione.
- Comportamenti di mobbing da parte del datore di lavoro.
- Molestie sessuali sul luogo di lavoro.
- Modifica peggiorativa delle mansioni lavorative.
- Spostamento del lavoratore da una sede all’altra senza che vi siano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive".
Hai ancora dubbi sulla circolare 142/2015 e la NASpI?
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