Giusto.

    Conciliazione art. 7 L. 604/66: come funziona la procedura

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    Se hai ricevuto una comunicazione di licenziamento che fa riferimento alla procedura di conciliazione prevista dall'articolo 7 della Legge 604/66, è naturale avere dubbi su cosa significhi e su quali siano i tuoi diritti. In questa guida troverai una spiegazione chiara di come funziona questo percorso.

    Per affrontare questa situazione con la giusta preparazione e avere certezze sui tuoi prossimi passi, puoi compilare subito il modulo presente in cima a questa pagina per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in procedure di conciliazione legate al licenziamento.

    Cos'è esattamente la conciliazione prevista dall'art. 7 della legge 604/66?

    La conciliazione ex art. 7 della Legge 604/1966 è un tentativo obbligatorio di trovare un accordo tra datore di lavoro e lavoratore prima che un licenziamento per giustificato motivo oggettivo diventi efficace.

    L'obiettivo di questa procedura è esplorare, con la mediazione di un funzionario dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro - ITL, la possibilità di evitare il licenziamento, ad esempio attraverso il ricollocamento del lavoratore in altre mansioni, o di concordare una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

    In quali casi si applica questa procedura obbligatoria?

    Questa procedura non si applica a tutti i tipi di licenziamento. È obbligatoria esclusivamente nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che avviene per ragioni legate all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento.

    Alcuni esempi includono:

    • Una crisi aziendale che rende necessario un taglio del personale.
    • La cessazione dell'attività o di un ramo d'azienda.
    • La soppressione del posto di lavoro specifico ricoperto dal lavoratore.
    • La riorganizzazione aziendale che porta a una diversa distribuzione delle mansioni.

    La procedura non si attiva, invece, per licenziamenti disciplinari, come quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

    Come viene avviata la procedura di conciliazione?

    È il datore di lavoro che deve avviare la procedura. Prima di poter comunicare il licenziamento al lavoratore, l'azienda deve inviare una comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente e, per conoscenza, al lavoratore stesso.

    In questa comunicazione, il datore di lavoro deve indicare la sua intenzione di procedere al licenziamento, specificandone i motivi e le eventuali misure prese per un possibile ricollocamento del dipendente.

    Cosa succede durante l'incontro di conciliazione?

    Una volta ricevuta la comunicazione, l'Ispettorato del Lavoro convoca le parti - datore di lavoro e lavoratore - per un incontro.

    Durante questo incontro, che si svolge davanti a una commissione apposita, le parti discutono le ragioni alla base del licenziamento. Il lavoratore ha la possibilità di farsi assistere da un rappresentante sindacale, da un avvocato o da un altro consulente del lavoro.

    L'obiettivo della commissione è aiutare le parti a trovare una soluzione condivisa per evitare il contenzioso giudiziario.

    Quali sono i possibili esiti del tentativo di conciliazione?

    L'incontro può concludersi in modi diversi, ciascuno con conseguenze specifiche.

    • Accordo tra le parti: È l'esito positivo. L'accordo può prevedere il mantenimento del posto di lavoro con un cambio di mansioni, oppure la risoluzione consensuale del rapporto, spesso accompagnata da un incentivo economico - la cosiddetta offerta di conciliazione - che dà diritto al lavoratore di accedere alla NASpI.
    • Mancato accordo: Se le parti non riescono a trovare un punto d'incontro, la procedura si conclude con un verbale negativo. A questo punto, il datore di lavoro è libero di procedere con la comunicazione formale del licenziamento.
    • Mancata presentazione delle parti: Se una o entrambe le parti non si presentano all'incontro senza un giustificato motivo, il tentativo di conciliazione si considera comunque fallito e il datore di lavoro può procedere al licenziamento.

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