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    Costituzione convenuto rito lavoro: termine e calcolo

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    Ricevere la notifica di un ricorso per una causa di lavoro può generare preoccupazione, soprattutto riguardo alle scadenze da rispettare. Agire tempestivamente e in modo corretto è fondamentale per difendere i propri diritti. In questo articolo troverai una guida chiara sul termine per la costituzione del convenuto nel rito del lavoro e su come calcolarlo correttamente. Per avere la certezza di non commettere errori, puoi compilare il modulo presente in cima a questa pagina per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in controversie di diritto del lavoro.

    Qual è il termine per la costituzione del convenuto nel rito del lavoro?

    Nel rito del lavoro, il convenuto - ossia la parte che è stata citata in giudizio - deve costituirsi in giudizio depositando la propria memoria difensiva almeno 10 giorni prima della data fissata per l’udienza di discussione.

    Questo termine è stabilito dall'articolo 416 del Codice di Procedura Civile ed è definito "a ritroso", perché si calcola partendo dalla data dell'udienza e tornando indietro nel tempo.

    Cosa si intende per 10 giorni liberi?

    L'espressione "10 giorni liberi" è cruciale per un calcolo corretto. Significa che nel conteggio dei 10 giorni non si devono includere né il giorno iniziale - dies a quo - né il giorno finale - dies ad quem.

    In pratica, tra la data di deposito della memoria difensiva e la data dell'udienza devono intercorrere almeno 10 giorni "pieni" e interi.

    Come si calcolano i termini a ritroso per la costituzione?

    Il calcolo dei termini a ritroso può sembrare complesso, ma segue una logica precisa. Vediamo un esempio pratico.

    Se l'udienza è fissata per il giorno 25 del mese, il calcolo si effettua in questo modo:

    • Si esclude il giorno dell'udienza, il 25.
    • Si contano a ritroso 10 giorni interi: 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15.
    • L'ultimo giorno utile per costituirsi in giudizio è il giorno precedente al primo dei 10 giorni liberi, ovvero il 14 del mese.

    Se un giorno festivo cade all'interno dei 10 giorni, si conta normalmente. Se invece l'ultimo giorno utile per la costituzione - nel nostro esempio il 14 - cade di sabato o in un giorno festivo, il termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

    Cosa succede se il convenuto si costituisce tardivamente?

    La costituzione in giudizio oltre il termine di 10 giorni liberi prima dell'udienza non impedisce di partecipare al processo, ma comporta conseguenze molto gravi, definite "decadenze".

    Costituendosi in ritardo, il convenuto perde la possibilità di:

    • Proporre domande riconvenzionali, cioè contro-domande nei confronti di chi ha iniziato la causa.
    • Chiamare in causa un terzo soggetto.
    • Sollevare eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio dal giudice.
    • Produrre nuovi documenti o indicare nuovi testimoni.

    In sostanza, una costituzione tardiva limita fortemente le possibilità di difesa.

    Come si costituisce il convenuto nel rito del lavoro?

    La costituzione avviene tramite il deposito telematico, da parte del proprio avvocato, di un atto chiamato "memoria difensiva" o "memoria di costituzione e risposta".

    Questo documento contiene le argomentazioni a difesa del convenuto, le eventuali richieste al giudice e l'indicazione delle prove - documenti e testimoni - che si intendono utilizzare nel processo.

    Quali sono i termini previsti dalla Riforma Cartabia per la costituzione?

    È importante notare che la Riforma Cartabia ha modificato i termini per i procedimenti instaurati a partire dal 1 marzo 2023, uniformando in parte il rito del lavoro a quello ordinario.

    Per queste nuove cause, il termine per la costituzione del convenuto è di 70 giorni prima dell'udienza. Tuttavia, il principio dei 10 giorni liberi rimane un concetto fondamentale e continua ad applicarsi a tutte le controversie iniziate prima di tale data.

    Da quando decorrono i 10 giorni per la costituzione dell'attore?

    Questa è una domanda comune, ma riguarda una fase diversa del processo. Il termine per la costituzione dell'attore - colui che inizia la causa - non si calcola a ritroso dall'udienza.

    L'attore, infatti, deve costituirsi in giudizio entro 10 giorni dalla notifica del ricorso al convenuto. Si tratta quindi di un termine che decorre "in avanti" e non all'indietro.

    Hai ancora dubbi sulla costituzione del convenuto nel rito del lavoro?

    Se desideri valutare la tua situazione specifica e assicurarti di rispettare tutte le scadenze processuali, puoi compilare il modulo che trovi qui sotto per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in controversie di diritto del lavoro e nei relativi termini processuali.

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