Affrontare un licenziamento o avere dubbi sulla propria stabilità lavorativa può essere una fonte di grande preoccupazione. Sapere quali sono i propri diritti e le tutele previste dalla legge è il primo passo per gestire la situazione con consapevolezza.
In questa guida, esploreremo i punti chiave del D.lgs. 23/2015, per aiutarti a comprendere come funziona il licenziamento secondo le nuove norme e quali tutele ti spettano. Per affrontare la situazione con maggiore sicurezza, puoi compilare il modulo presente in cima a questa pagina e parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in materia di licenziamenti regolati dal Jobs Act.
Che cos'è il decreto legislativo 23/2015?
Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è una delle normative più importanti introdotte nell'ambito della riforma del lavoro conosciuta come Jobs Act.
Il suo scopo principale è stato quello di modificare in modo significativo la disciplina dei licenziamenti per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, introducendo un nuovo regime di tutele.
Perché si parla di contratto a tutele crescenti?
Il D.lgs. 23/2015 ha introdotto il cosiddetto "contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti".
Questa definizione deriva dal fatto che le protezioni per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo non sono più fisse, ma aumentano progressivamente in base all'anzianità di servizio maturata in azienda.
In pratica, più a lungo un dipendente lavora per la stessa azienda, maggiore sarà l'indennità economica a cui avrà diritto in caso di interruzione ingiustificata del rapporto.
A quali lavoratori si applica questa disciplina?
Le norme previste dal D.lgs. 23/2015 non si applicano a tutti i lavoratori indistintamente. Il campo di applicazione è ben definito e riguarda:
- I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015.
- I lavoratori il cui contratto a tempo determinato o di apprendistato sia stato convertito in un contratto a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015.
- I lavoratori di aziende che superano le soglie dimensionali previste dalla legge dopo il 7 marzo 2015.
Per i lavoratori assunti prima di tale data, continuano a valere le tutele previste dall'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, seppur con alcune modifiche introdotte dalla Legge Fornero.
Come cambia il licenziamento con il d.lgs. 23/2015?
La novità più rilevante introdotta dal decreto è il superamento della reintegrazione nel posto di lavoro come sanzione principale per il licenziamento illegittimo.
Mentre prima la reintegra era la regola generale, con il contratto a tutele crescenti la tutela principale diventa di natura economica. Consiste, cioè, nel diritto del lavoratore a ricevere un'indennità risarcitoria, il cui importo è commisurato alla sua anzianità di servizio.
La reintegrazione nel posto di lavoro, come vedremo, è ora limitata a casi specifici e di particolare gravità.
Quali sono le tutele previste in caso di licenziamento illegittimo?
In caso di licenziamento giudicato illegittimo, il decreto prevede diverse forme di tutela a seconda della gravità del vizio riscontrato. La regola generale è il versamento di un'indennità economica.
L'importo di questa indennità è calcolato sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR ed è pari a due mensilità per ogni anno di servizio, con dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge.
Le tutele variano principalmente in base al tipo di illegittimità:
- Vizi formali o procedurali: se il licenziamento è inefficace per violazione di requisiti di forma o di procedura, il lavoratore ha diritto a un'indennità ridotta.
- Assenza di giusta causa o giustificato motivo: se il giudice accerta che non sussistono gli estremi per il licenziamento, il datore di lavoro è condannato a versare un'indennità risarcitoria.
- Licenziamento nullo o discriminatorio: in questi casi, la tutela è massima e prevede la reintegrazione del lavoratore.
La reintegrazione nel posto di lavoro è ancora possibile?
Sì, la reintegrazione è ancora prevista, ma solo per le ipotesi di licenziamento più gravi. Il lavoratore ha diritto a essere riammesso nel suo posto di lavoro quando il licenziamento è:
- Discriminatorio: basato su ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o sindacali.
- Nullo: perché intimato in violazione di norme imperative, come ad esempio durante il periodo di maternità o a causa di matrimonio.
- Orale: comunicato a voce e non in forma scritta.
- Riconducibile ad altri casi di nullità: previsti espressamente dalla legge.
- Basato su un fatto materiale insussistente: quando il giudice accerta la totale inesistenza del fatto contestato al lavoratore.
In questi casi, oltre alla reintegrazione, al lavoratore spetta anche un risarcimento del danno.
Hai ancora dubbi sul licenziamento con il d.lgs. 23/2015?
Se desideri valutare la tua situazione specifica e capire quali passi compiere, puoi compilare il modulo che trovi qui sotto per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza nelle controversie di lavoro legate al contratto a tutele crescenti.