Giusto.

    Data decorrenza dimissioni senza preavviso: quale inserire

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    Se stai valutando di presentare le dimissioni senza preavviso, è probabile che tu abbia dubbi su quale data indicare per la cessazione del rapporto di lavoro. Compilare correttamente la procedura telematica è fondamentale per evitare incomprensioni o problemi futuri. In questo articolo troverai indicazioni chiare e precise su come individuare la data corretta.

    Per avere la certezza di procedere nel modo giusto e valutare ogni aspetto della tua situazione, puoi compilare il modulo presente in cima a questa pagina per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in materia di dimissioni volontarie e corretta individuazione della data di decorrenza.

    Che data inserire come decorrenza delle dimissioni volontarie? La "data di decorrenza" che devi inserire nel modulo telematico INPS per le dimissioni volontarie è il primo giorno in cui non sarai più un dipendente dell'azienda.

    In altre parole, corrisponde al giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro effettivo.

    Facciamo un esempio pratico: se il tuo ultimo giorno di lavoro è venerdì 15 novembre, la data di decorrenza da inserire sarà sabato 16 novembre. Da quel giorno, il tuo rapporto di lavoro si intende legalmente concluso.

    Da quando partono le dimissioni senza preavviso? Le dimissioni, sia con preavviso che senza, hanno effetto a partire dalla data di decorrenza che hai indicato nel modulo online.

    Questo significa che il rapporto di lavoro cessa ufficialmente da quel giorno. Fino al giorno precedente a tale data, sei a tutti gli effetti un dipendente dell'azienda, con tutti i diritti e i doveri che ne derivano.

    La comunicazione telematica ha valore legale e stabilisce in modo certo e inequivocabile il momento esatto in cui il contratto termina.

    Cosa succede se do le dimissioni volontarie senza preavviso? Quando un lavoratore si dimette senza rispettare il periodo di preavviso previsto dal suo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - CCNL - il datore di lavoro ha il diritto di trattenere dalla busta paga una somma a titolo di "indennità di mancato preavviso".

    Questo importo è pari alla retribuzione che avresti percepito se avessi lavorato durante il periodo di preavviso.

    Tuttavia, esistono delle eccezioni. Le dimissioni senza preavviso sono legittime e non comportano alcuna trattenuta se sono presentate per "giusta causa", ovvero a seguito di un comportamento del datore di lavoro talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto neanche per un giorno.

    Alcuni esempi di giusta causa sono:

    • Il mancato o ritardato pagamento dello stipendio.
    • Atteggiamenti di mobbing o molestie sul luogo di lavoro.
    • La richiesta di compiere atti o comportamenti illeciti.
    • Gravi violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.

    In questi casi, non solo non dovrai versare l'indennità di mancato preavviso, ma avrai anche diritto a richiedere l'indennità di disoccupazione NASpI.

    Le dimissioni possono essere retroattive? No, le dimissioni non possono mai avere una data di decorrenza retroattiva.

    La procedura telematica è stata introdotta proprio per garantire una data certa e trasparente per la cessazione del rapporto di lavoro. La data di decorrenza inserita deve essere sempre successiva alla data di invio della comunicazione.

    Non è quindi possibile indicare come data di fine rapporto un giorno precedente a quello in cui si stanno presentando le dimissioni.

    Hai ancora dubbi sulla data di decorrenza per le dimissioni? Qualora desiderassi un parere sulla tua specifica situazione lavorativa, puoi compilare il modulo che trovi qui sotto per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza nelle procedure di dimissioni e nel calcolo della loro decorrenza.

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