Giusto.

    Dimissioni per fatti concludenti: lavorativi o calendario?

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    L'assenza ingiustificata dal posto di lavoro può generare molta incertezza sia per il datore di lavoro che per il dipendente. Se ti trovi in una situazione simile, o semplicemente vuoi capire come la legge interpreta un'assenza prolungata, in questo articolo troverai una spiegazione chiara e diretta sulla presunzione di dimissioni per fatti concludenti e sul corretto calcolo dei 15 giorni.

    Per affrontare la situazione con la massima certezza e comprendere appieno i tuoi diritti e doveri, puoi compilare il modulo presente in cima a questa pagina per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in materia di dimissioni e risoluzione del rapporto di lavoro.

    I 15 giorni per le dimissioni per fatti concludenti sono lavorativi o di calendario?

    La risposta è netta: il periodo di 15 giorni si calcola esclusivamente sui giorni lavorativi.

    Questo significa che ai fini della presunzione di dimissioni non si tiene conto dei giorni di calendario, ma soltanto delle giornate in cui il dipendente avrebbe dovuto effettivamente prestare la sua attività lavorativa secondo il contratto.

    Come si calcolano esattamente i giorni lavorativi?

    Il calcolo è meno complesso di quanto possa sembrare e segue una logica precisa. Per determinare il superamento della soglia dei 15 giorni, è necessario considerare quanto segue:

    • Si contano unicamente i giorni in cui il lavoratore era tenuto a presentarsi al lavoro.
    • Si escludono dal conteggio sabati, domeniche e altre festività, a meno che queste giornate non facciano parte del normale orario di lavoro previsto dal contratto individuale o collettivo.

    In pratica, si contano 15 assenze ingiustificate in altrettante giornate in cui era prevista la prestazione lavorativa.

    Cosa succede una volta superato il limite dei 15 giorni?

    Al superamento del termine di assenza ingiustificata, la legge presume che la volontà del lavoratore sia quella di terminare il rapporto di lavoro.

    Il datore di lavoro, a questo punto, è tenuto a comunicare l'assenza all'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Di conseguenza, il rapporto di lavoro si intende risolto non per licenziamento, ma per volontà del dipendente, manifestata attraverso un comportamento concludente – l'assenza prolungata e ingiustificata.

    Che differenza c'è con il normale preavviso di dimissioni?

    È fondamentale non confondere le dimissioni per fatti concludenti con le dimissioni volontarie formali, che richiedono un periodo di preavviso.

    Le prime sono una presunzione di legge legata a un comportamento specifico, l'assenza. Le seconde sono un atto formale con cui il lavoratore comunica la sua intenzione di lasciare il lavoro.

    La differenza principale, oltre alla procedura, risiede proprio nel calcolo dei giorni: il periodo di preavviso per le dimissioni volontarie si calcola sempre in giorni di calendario.

    Il contratto collettivo nazionale può modificare questo termine?

    Sì, i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro – CCNL – possono intervenire su questa materia, ma con un limite preciso.

    Un CCNL può stabilire un termine di assenza ingiustificata più lungo di 15 giorni lavorativi, ma non potrà mai prevedere un termine inferiore. La soglia dei 15 giorni rappresenta quindi una tutela minima per il lavoratore.

    Hai altri dubbi sulle dimissioni per fatti concludenti?

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