Se stai valutando la possibilità di dimetterti da un lavoro a tempo indeterminato per poi essere riassunto, magari con un contratto a termine, è fondamentale comprendere le regole che governano l'accesso all'indennità di disoccupazione NASpI. La normativa è complessa e l'INPS ha introdotto criteri più stringenti per evitare comportamenti elusivi. In questa guida, faremo chiarezza su quando spetta realmente la NASpI e quali sono i rischi.
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Quali sono le regole per la NASpI in caso di dimissioni volontarie?
La regola generale è molto chiara: la NASpI non spetta in caso di dimissioni volontarie. L'indennità di disoccupazione è una misura di sostegno al reddito pensata per chi perde il lavoro involontariamente.
Tuttavia, esistono delle eccezioni in cui le dimissioni sono considerate equivalenti a una perdita involontaria del lavoro. Le principali sono:
- Dimissioni per giusta causa, dovute a un grave inadempimento del datore di lavoro, come il mancato pagamento dello stipendio.
- Dimissioni durante il periodo tutelato di maternità, ovvero dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
- Dimissioni incentivate nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo.
- Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro avvenuta in sede protetta o nell'ambito di una procedura di conciliazione.
Al di fuori di questi casi specifici, chi si dimette volontariamente da un contratto a tempo indeterminato non ha diritto alla NASpI.
Come prendere la NASpI dopo le dimissioni volontarie?
Una pratica discussa, e oggi attentamente monitorata dall'INPS, consiste nel dimettersi da un contratto a tempo indeterminato per farsi poi riassumere, spesso dalla stessa azienda o da un'azienda collegata, con un contratto a tempo determinato.
L'obiettivo di questa manovra è trasformare una perdita di lavoro volontaria in una involontaria. Al termine del contratto a tempo determinato, infatti, la cessazione del rapporto non dipende più dalla volontà del lavoratore, e questo, in teoria, darebbe accesso alla NASpI.
Sebbene questa procedura fosse in passato utilizzata, oggi l'INPS svolge controlli molto più severi per identificare comportamenti volti a ottenere indebitamente l'indennità.
Quanto tempo deve passare tra dimissioni e riassunzione?
Non esiste una legge che stabilisca un intervallo di tempo minimo da rispettare tra le dimissioni e la successiva riassunzione. Tuttavia, un lasso di tempo molto breve tra la fine del rapporto a tempo indeterminato e l'inizio di quello a tempo determinato - specialmente se con il medesimo datore di lavoro - è considerato un forte indizio di comportamento elusivo.
L'INPS valuta caso per caso, ma una riassunzione quasi immediata può portare l'istituto a negare la prestazione, ritenendo che l'intera operazione sia stata architettata al solo fine di percepire la disoccupazione. Il rischio è quindi quello di vedersi respingere la domanda di NASpI.
Quali sono le novità per la NASpI in caso di dimissioni volontarie?
Recentemente, anche a seguito di nuove circolari e sentenze, l'attenzione dell'INPS su questo tema è aumentata. Si è registrata una stretta significativa sui controlli relativi alle domande di NASpI che seguono una sequenza di dimissioni e riassunzione a breve termine.
Le novità normative e interpretative vanno nella direzione di contrastare i comportamenti opportunistici. L'INPS può indagare sulla reale volontà delle parti e sulla genuinità del nuovo contratto a tempo determinato. Se emerge che l'unico scopo della sequenza di eventi era l'accesso alla NASpI, la domanda viene rigettata e, in alcuni casi, possono esserci conseguenze per il lavoratore e per l'azienda.
Quanto dura la NASpI per dimissioni volontarie?
Come chiarito, in caso di dimissioni volontarie standard, la NASpI non spetta e quindi la sua durata è pari a zero.
Se, invece, si rientra in una delle eccezioni - come le dimissioni per giusta causa - o se si ottiene la NASpI dopo la cessazione di un successivo contratto a tempo determinato, la durata dell'indennità viene calcolata secondo le regole ordinarie. La NASpI dura per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, per un massimo di 24 mesi.
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