Comprendere correttamente la base di calcolo per le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili è un passaggio fondamentale per ogni azienda. Un errore nel determinare il numero di dipendenti su cui si applica la quota di riserva può portare a sanzioni e a una gestione non conforme della normativa. In questo articolo vedremo nel dettaglio quali categorie di lavoratori non rientrano nel computo e come si determina l'organico aziendale ai fini della legge 68/99.
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Qual è il computo per le assunzioni obbligatorie dei disabili?
La legge n. 68 del 1999, nota come "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", stabilisce che i datori di lavoro privati e pubblici sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze un certo numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette.
Questo obbligo, conosciuto come "quota di riserva", scatta al raggiungimento di una determinata soglia di dipendenti computabili e varia in base alla dimensione dell'azienda:
- Da 15 a 35 dipendenti: obbligo di assumere 1 lavoratore disabile.
- Da 36 a 50 dipendenti: obbligo di assumere 2 lavoratori disabili.
- Oltre i 50 dipendenti: obbligo di coprire il 7% dei posti di lavoro con lavoratori disabili.
Il calcolo corretto della base di computo è quindi il primo passo essenziale per capire se l'azienda è soggetta all'obbligo e in quale misura.
Quali lavoratori sono esclusi dal computo dei lavoratori?
Per calcolare correttamente la quota di riserva, è necessario escludere dalla base di computo - ovvero dal totale dei dipendenti - alcune specifiche categorie di lavoratori. La legge e le circolari ministeriali hanno chiarito nel tempo quali figure professionali non devono essere considerate nel conteggio.
I principali lavoratori esclusi dalla base di calcolo sono:
- I lavoratori disabili già assunti ai sensi della legge 68/99.
- I lavoratori con contratto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi.
- I dirigenti.
- I soci di cooperative di produzione e lavoro.
- Gli apprendisti.
- I lavoratori assunti con contratti di inserimento o reinserimento lavorativo.
- I lavoratori a domicilio.
- I lavoratori che svolgono la loro attività esclusivamente all'estero per tutta la durata del rapporto.
- I lavoratori assunti per attività da svolgersi esclusivamente all'estero.
- I lavoratori socialmente utili.
- I lavoratori in somministrazione, che vengono computati nell'organico dell'agenzia per il lavoro.
Queste esclusioni sono tassative e servono a definire in modo preciso l'organico aziendale su cui si applica l'obbligo di assunzione.
Il telelavoro è escluso dal computo dei lavoratori?
No, i lavoratori in regime di telelavoro o smart working non sono esclusi dalla base di calcolo per le assunzioni obbligatorie.
La modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, che sia in ufficio, da casa o in modalità ibrida, non incide sulla natura del rapporto di lavoro dipendente.
Pertanto, un dipendente in smart working viene computato nell'organico aziendale come qualsiasi altro lavoratore, a meno che non rientri in una delle altre categorie di esclusione previste dalla legge, come ad esempio un contratto a termine inferiore ai sei mesi.
Cosa significa esonero parziale?
L'esonero parziale è un istituto che consente ai datori di lavoro, in presenza di specifiche condizioni, di essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione. Non è un'esclusione dal computo, ma una deroga all'obbligo di copertura della quota di riserva.
Questo strumento si applica ad aziende che, per le particolari caratteristiche della loro attività, non sono in grado di occupare l'intera quota di lavoratori disabili. Le condizioni tipiche riguardano processi produttivi con un elevato indice di faticosità, pericolosità o con specifiche norme di sicurezza.
L'esonero parziale, che può arrivare fino al 60% della quota d'obbligo, non è automatico ma deve essere autorizzato dal servizio per il collocamento mirato competente. A fronte dell'esonero, l'azienda è tenuta a versare un contributo giornaliero per ogni posto di lavoro non coperto.
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