Le dimissioni vanno comunicate solo in forma telematica, accedendo con la propria identità digitale al portale del Ministero del Lavoro o al servizio dedicato dell'INPS: la comunicazione arriva in automatico al datore di lavoro e all'Ispettorato del lavoro. Restano da rispettare il preavviso previsto dal contratto collettivo e, se cambi idea, i sette giorni per la revoca.
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Come si danno le dimissioni dal sito INPS?
Si entra nel servizio online con SPID, CIE o CNS, si compila il modulo con i dati del rapporto di lavoro e si invia. Non serve consegnare nessun foglio firmato in azienda.
I passaggi sono questi:
- accedi al modulo dal portale del Ministero del Lavoro con SPID o CIE, oppure rivolgiti a un soggetto abilitato che lo compila e lo trasmette per te;
- individua il rapporto di lavoro da cui vuoi recedere: se è iniziato dopo il 2008 molti dati sono già precompilati, altrimenti dovrai indicare data di inizio, tipologia contrattuale e dati del datore di lavoro;
- controlla o inserisci l'indirizzo email o PEC dell'azienda, perché è lì che arriva la comunicazione;
- indica la data di decorrenza delle dimissioni;
- invia il modulo e conserva la ricevuta: ogni invio porta la data di trasmissione e un codice identificativo.
Se sbagli l'indirizzo PEC del datore di lavoro il rapporto non ne risente: le comunicazioni restano comunque visibili all'azienda nella procedura e il Ministero ti segnala l'errore chiedendoti di correggerlo.
Se sei minorenne, la trasmissione va fatta con l'assistenza di un genitore.
Serve lo SPID? Si può fare senza SPID o CIE?
Per inviare le dimissioni da solo servono SPID, CIE o CNS. Se non hai un'identità digitale, puoi rivolgerti a un soggetto abilitato che compila e trasmette il modulo per te.
I soggetti abilitati sono patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro e sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Per farti assistere porta con te un documento di identità, il codice fiscale e i dati del rapporto di lavoro: nome e codice fiscale del datore, data di assunzione, tipo di contratto e la data in cui vuoi che le dimissioni decorrano.
La lettera di dimissioni su carta non è richiesta dalla procedura. Puoi comunque consegnarne una in azienda come cortesia o se te la chiedono, ma da sola non basta a far valere le dimissioni.
Chi comunica le dimissioni all'INPS?
La comunicazione parte dal lavoratore, in prima persona o tramite un soggetto abilitato. Il datore di lavoro non può inviarla al posto tuo: può solo consultare in sola lettura i moduli che riguardano la sua azienda.
Dopo l'invio, l'azienda riceve la comunicazione e provvede poi agli adempimenti di cessazione del rapporto verso gli enti. Se hai attiva l'app IO, ricevi una notifica all'inserimento delle dimissioni, all'inserimento di una revoca e alla scadenza del periodo in cui la revoca è possibile.
Si possono ancora presentare dimissioni cartacee?
No. Dal 12 marzo 2016 le dimissioni e la risoluzione consensuale si comunicano esclusivamente in via telematica, a pena di inefficacia.
Vuol dire che una lettera consegnata a mano o spedita, senza l'invio telematico, non produce effetti: il rapporto di lavoro formalmente resta aperto. La regola è nata per contrastare le dimissioni in bianco, cioè i fogli firmati al momento dell'assunzione e usati poi dal datore per chiudere il rapporto quando gli faceva comodo.
Restano fuori da questo obbligo alcune situazioni, elencate più avanti.
Che data indicare e in quale giorno del mese conviene dimettersi?
Nel modulo va indicata come data di decorrenza il giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro. Non esiste un giorno del mese obbligatorio per legge, ma molti contratti collettivi fissano i giorni da cui parte il conteggio del preavviso.
Il preavviso comincia a decorrere dalla comunicazione al datore di lavoro oppure, se il contratto collettivo lo prevede, da una data fissa del mese, per esempio il primo o il sedicesimo giorno. Da qui l'abitudine di dimettersi a inizio mese o a metà mese: se invii il modulo il giorno dopo la data di decorrenza prevista dal contratto, il preavviso slitta al periodo successivo e l'ultimo giorno di lavoro si sposta in avanti.
Se dopo l'invio ti accordi con l'azienda per una data di cessazione diversa, non devi rifare la procedura: la comunicazione telematica riguarda la volontà di dimetterti, mentre la data effettiva di chiusura la rileva il datore di lavoro. Lo stesso vale se ti ammali dopo l'invio: non serve revocare nulla.
Quanto preavviso devo dare e cosa rischio se non lo rispetto?
Il preavviso è quello stabilito dal tuo contratto collettivo in base a inquadramento, anzianità e tipo di contratto. Se non lo rispetti, il datore di lavoro può trattenerti una somma pari alla retribuzione dei giorni mancanti, di norma dalle spettanze finali.
La trattenuta si calcola sulla retribuzione complessiva, quindi tenendo conto anche di provvigioni, premi di produzione e altri compensi continuativi, mentre restano fuori i rimborsi spese.
Durante il preavviso il conteggio si ferma in caso di malattia, infortunio, ferie e maternità: i giorni di assenza allungano il periodo di altrettanti giorni.
Il preavviso non è dovuto in tre situazioni: dimissioni per giusta causa, periodo tutelato della maternità e periodo di prova. Resta sempre possibile accordarsi con l'azienda per un'uscita anticipata senza trattenute: l'accordo conviene averlo per iscritto.
Nel lavoro domestico i termini valgono dimezzati rispetto a quelli del licenziamento:
| Situazione della colf o della badante | Preavviso in caso di dimissioni |
|---|---|
| Oltre 24 ore settimanali, meno di 5 anni di anzianità | 7 giorni e mezzo di calendario |
| Oltre 24 ore settimanali, più di 5 anni di anzianità | 15 giorni di calendario |
| Fino a 24 ore settimanali, fino a 2 anni di anzianità | 4 giorni di calendario |
| Fino a 24 ore settimanali, oltre 2 anni di anzianità | 7 giorni e mezzo di calendario |
Anche chi lavora in casa con la famiglia e usufruisce di alloggio ha termini propri, pari alla metà dei 30 o 60 giorni previsti a seconda dell'anzianità. In ogni caso, alla fine del rapporto la liquidazione spetta sempre, anche se il lavoro è saltuario o di poche ore a settimana.
Come si revocano le dimissioni entro sette giorni?
Hai sette giorni dalla data di trasmissione per annullare le dimissioni, con la stessa procedura online usata per l'invio. Non devi dare spiegazioni né ottenere il consenso del datore di lavoro.
La revoca si fa dal servizio INPS o dal portale ministeriale, selezionando il modulo già trasmesso. Dopo la revoca il rapporto di lavoro prosegue come prima.
Una volta scaduti i sette giorni la revoca non è più possibile: per lo stesso rapporto si possono inviare nuove dimissioni, che però non sono revocabili. Se hai cambiato idea oltre il termine, l'unica strada è l'accordo con l'azienda per continuare a lavorare.
Chi è escluso dalla procedura telematica?
Alcune categorie non passano dal modulo online. Per loro valgono forme diverse, previste proprio per garantire che la scelta sia libera.
Sono fuori dalla procedura telematica:
- il lavoro domestico, quindi colf, badanti e baby sitter;
- i rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
- le dimissioni e le risoluzioni consensuali raggiunte in sede di conciliazione o davanti alle commissioni di certificazione;
- le dimissioni della lavoratrice o del lavoratore che devono essere convalidate dall'Ispettorato del lavoro, cioè in gravidanza e nei primi tre anni di vita del figlio, anche in caso di adozione o affidamento;
- il periodo di prova, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i tirocini e il lavoro marittimo.
Chi è genitore nei primi tre anni di vita del figlio si dimette quindi con la convalida davanti all'Ispettorato territoriale del lavoro. Entro il primo anno di vita del figlio le tutele sono più ampie: non si è tenuti a rispettare il preavviso, l'indennità sostitutiva è dovuta dal datore e si può chiedere la NASpI.
Nel lavoro domestico la cessazione viene comunicata all'INPS dal datore di lavoro entro cinque giorni dall'evento: conviene comunque mettere per iscritto le proprie dimissioni e conservarne copia.
Dimissioni per giusta causa: cosa cambia?
Anche le dimissioni per giusta causa vanno comunicate per via telematica, scegliendo l'apposita voce nel modulo. La differenza è negli effetti: il rapporto si interrompe subito, il preavviso non è dovuto e di norma si accede alla NASpI.
La giusta causa è un fatto così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto. Tra le situazioni riconosciute rientrano il mancato pagamento della retribuzione, le molestie sessuali sul lavoro, il demansionamento, il mobbing, il trasferimento senza ragioni comprovate e il comportamento ingiurioso del superiore.
Chi si dimette per giusta causa ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso e può chiedere il risarcimento del danno. La giusta causa però va provata: se non regge, le dimissioni restano volontarie, con le conseguenze del caso su preavviso e disoccupazione.
Cosa succede in pratica
Un impiegato con retribuzione lorda mensile di 1.800 euro decide di cambiare azienda. Il suo contratto collettivo prevede 30 giorni di preavviso, che decorrono dal primo giorno del mese.
Invia il modulo online il 3 marzo. Poiché il conteggio parte dal giorno fissato dal contratto, il preavviso decorre dal 1° aprile e l'ultimo giorno di lavoro cade il 30 aprile: nel modulo indica come data di decorrenza delle dimissioni il 1° maggio, cioè il giorno successivo all'ultimo di lavoro.
Il 7 marzo ripensa all'offerta ricevuta e revoca le dimissioni dal portale: è ancora dentro i sette giorni dalla trasmissione e il rapporto prosegue senza conseguenze.
Qualche settimana dopo conferma la scelta e invia nuove dimissioni, questa volta definitive. La nuova azienda però lo vuole subito e lui smette di lavorare dopo soli 10 giorni di preavviso: per i 20 giorni non lavorati il datore gli trattiene dalle spettanze finali la retribuzione corrispondente, cioè circa 1.200 euro lordi su una mensilità di 1.800 euro.
Se durante quei 10 giorni fosse stato in malattia per 4 giorni, il preavviso si sarebbe allungato di altrettanti giorni e la trattenuta sarebbe cresciuta di conseguenza.
Ti serve parlare con un esperto di dimissioni?
Capire quanti giorni di preavviso ti spettano, quale data indicare nel modulo o se la tua situazione permette di andartene per giusta causa può fare una differenza concreta su quanto riceverai in busta paga e sulla disoccupazione.
Qualora desiderassi un confronto sulla tua situazione specifica, puoi cliccare il bottone che trovi qui sotto: ti dà la possibilità di parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in dimissioni e nella cessazione del rapporto di lavoro. La decisione, poi, resta tua.
Fonti: D.lgs. 151/2015 · Codice civile · D.lgs. 151/2001 · INPS · Ministero del Lavoro