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    Jobs act e articolo 18: cosa prevede la riforma

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    La riforma del lavoro nota come Jobs Act ha introdotto cambiamenti significativi nel panorama delle tutele contro i licenziamenti illegittimi, modificando in modo sostanziale l'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Comprendere queste novità è fondamentale per ogni lavoratore che si trovi ad affrontare la cessazione del proprio rapporto di lavoro.

    In questo articolo faremo chiarezza su cosa è cambiato, distinguendo le tutele previste prima e dopo l'intervento normativo.

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    Cos'è il Jobs Act in parole semplici?

    Il Jobs Act non è una singola legge, ma un insieme di decreti legislativi - tra cui il D.Lgs. 23/2015 - che hanno riformato il mercato del lavoro in Italia.

    Uno dei suoi interventi più noti riguarda proprio la disciplina dei licenziamenti per i lavoratori a tempo indeterminato, con l'obiettivo di superare il precedente sistema basato quasi esclusivamente sul reintegro nel posto di lavoro.

    Cosa prevedeva l'articolo 18 prima della riforma?

    Prima del Jobs Act, l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori rappresentava la principale tutela contro i licenziamenti illegittimi. La sua regola fondamentale era quella della reintegrazione.

    Se un giudice accertava che un licenziamento era avvenuto senza una giusta causa o un giustificato motivo, ordinava al datore di lavoro di reintegrare il dipendente nel suo posto di lavoro e di corrispondergli un risarcimento del danno.

    Cosa ha cambiato il Jobs Act in caso di licenziamento illegittimo?

    La riforma ha introdotto un nuovo sistema, definito "a tutele crescenti", che lega l'entità della protezione del lavoratore alla sua anzianità di servizio.

    Il cambiamento principale consiste nell'aver sostituito, nella maggior parte dei casi, l'obbligo di reintegro con il pagamento di un indennizzo economico. Di fatto, oggi convivono due regimi di tutela differenti, a seconda della data di assunzione del lavoratore.

    Chi rientra ancora nella tutela dell'articolo 18?

    La vecchia disciplina, con il diritto alla reintegrazione, continua ad applicarsi ai lavoratori assunti a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015.

    Tuttavia, anche per loro, il reintegro è previsto solo nei casi più gravi di licenziamento illegittimo, come:

    • Licenziamento discriminatorio o nullo, ad esempio perché ritorsivo, basato su genere o fede religiosa, oppure intimato solo oralmente.
    • Licenziamento disciplinare, qualora venga dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.

    In questi casi, oltre al reintegro, spetta un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione, per un massimo di 12 mensilità.

    Chi rientra invece nel regime a tutele crescenti del Jobs Act?

    Il nuovo regime si applica a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015. Per loro, le tutele variano a seconda del vizio che rende illegittimo il licenziamento.

    • Licenziamento illegittimo per motivi economici o scarso rendimento: non è previsto il reintegro. Il lavoratore ha diritto a un'indennità economica pari a due mensilità per ogni anno di servizio, con un importo minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità.
    • Licenziamento disciplinare illegittimo: il reintegro è possibile solo se in giudizio viene dimostrata l'insussistenza del fatto materiale contestato. In tutti gli altri casi di illegittimità, si applica l'indennità risarcitoria.
    • Vizi formali o procedurali: se il licenziamento è illegittimo per vizi di forma, come il mancato rispetto della procedura disciplinare, il rapporto di lavoro si estingue e al lavoratore spetta un'indennità fissa pari a una mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 12 mensilità.
    • Licenziamento nullo o discriminatorio: anche nel nuovo regime, per i casi di massima gravità resta sempre applicabile la tutela più forte, con l'ordine di reintegro e il pieno risarcimento del danno.

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