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    Licenziamento a tutele crescenti: tutele e indennità

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    Se hai ricevuto una lettera di licenziamento e il tuo contratto di lavoro è soggetto alla disciplina delle tutele crescenti, è normale sentirsi disorientati riguardo ai propri diritti e alle possibili vie d'azione. In questo articolo troverai una guida chiara sulle tutele e sulle indennità previste dalla legge in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015.

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    Cos'è il contratto a tutele crescenti e quando è entrato in vigore?

    Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti è stato introdotto in Italia con il Jobs Act, attraverso il Decreto Legislativo 23/2015.

    Questa disciplina si applica a tutti i lavoratori con la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015. La sua caratteristica principale è quella di regolare le conseguenze di un eventuale licenziamento illegittimo, legando l'entità della tutela economica all'anzianità di servizio del dipendente.

    Cosa prevede il Jobs Act in caso di licenziamento illegittimo?

    La novità fondamentale introdotta dal Jobs Act è il superamento del tradizionale sistema della reintegrazione nel posto di lavoro, previsto dallo storico articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, come sanzione principale per il licenziamento illegittimo.

    Il nuovo regime si basa prevalentemente su un indennizzo economico, il cui ammontare cresce con l'aumentare degli anni di servizio del lavoratore in azienda. La reintegrazione rimane una possibilità, ma è limitata a casi di eccezionale gravità.

    Quali sono le tutele in caso di licenziamento illegittimo?

    Le tutele previste per il lavoratore variano in modo significativo a seconda della gravità della violazione commessa dal datore di lavoro, della motivazione del licenziamento e delle dimensioni dell'impresa.

    Le casistiche principali sono tre:

    • Licenziamento discriminatorio o nullo
    • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo - GMS - o oggettivo - GMO - illegittimo
    • Licenziamento viziato da difetti di forma o di procedura

    Quali sono le conseguenze di un licenziamento illegittimo?

    A seconda della tipologia di illegittimità, le conseguenze per il lavoratore cambiano radicalmente, portando alla reintegrazione nel posto di lavoro oppure a un risarcimento economico.

    La reintegrazione è la forma di tutela più forte e viene definita "reale". Si applica obbligatoriamente, a prescindere dal numero di dipendenti dell'azienda, solo nei casi più gravi, come il licenziamento discriminatorio o nullo. In questa circostanza, il lavoratore ha diritto a essere riammesso in servizio e a ricevere un risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni perse dal giorno del licenziamento fino alla reintegra, con un importo minimo di 5 mensilità. In alternativa alla reintegrazione, il lavoratore può scegliere di ricevere un'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità.

    L'indennità economica è invece la conseguenza più comune per i licenziamenti illegittimi per giustificato motivo - sia soggettivo che oggettivo - o per vizi formali. In questi casi, il rapporto di lavoro si estingue e al lavoratore spetta una somma di denaro a titolo di risarcimento.

    Quante mensilità spettano per un licenziamento illegittimo?

    L'importo dell'indennità economica dipende dalla motivazione del licenziamento e dal numero di dipendenti dell'azienda.

    Per licenziamento per giustificato motivo illegittimo in aziende con più di 15 dipendenti, l'indennità è pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio. L'importo non può essere inferiore a 6 mensilità né superiore a 36. La reintegra è prevista solo in casi rarissimi, come l'insussistenza del fatto materiale contestato.

    Nelle aziende fino a 15 dipendenti, l'indennità è pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 3 e un massimo di 6 mensilità. Tuttavia, una sentenza della Corte Costituzionale ha eliminato il tetto massimo di 6 mensilità, dando al giudice la possibilità di stabilire un risarcimento superiore tenendo conto di anzianità, gravità e altri fattori.

    Per i licenziamenti viziati da difetti formali o procedurali, come la mancanza della forma scritta, il lavoratore ha diritto a un'indennità non soggetta a contributi previdenziali, pari a 1 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 12 mensilità.

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