Licenziamento concordato NASpI: quando spetta, come funziona

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    Il licenziamento concordato, cioè la risoluzione consensuale del rapporto, dà diritto alla NASpI solo in casi precisi: in sostanza quando l'accordo nasce dentro la procedura di conciliazione davanti all'Ispettorato del lavoro, attivata perché il datore intende licenziare per motivi economici, oppure quando segue il rifiuto di un trasferimento lontano. Fuori da queste ipotesi la cessazione concordata viene considerata volontaria e l'indennità non spetta.

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    Cosa comporta il licenziamento concordato?

    Il licenziamento concordato non è un licenziamento: è un accordo con cui tu e il datore decidete insieme di chiudere il rapporto a una certa data. Chiude il contratto subito, senza obbligo di preavviso e senza una motivazione da contestare.

    Per te comporta tre conseguenze pratiche.

    • Restano dovute tutte le spettanze di fine rapporto: TFR, ferie e permessi non goduti, mensilità aggiuntive maturate.
    • Spesso viene pattuita una somma aggiuntiva, l'incentivo all'esodo, che non è un diritto automatico ma oggetto di trattativa.
    • Non hai la protezione del licenziamento: non puoi impugnare l'accordo come si impugna un licenziamento illegittimo, salvo far valere vizi del consenso.

    L'accordo è efficace solo se trasmesso con la procedura telematica prevista per dimissioni e risoluzioni consensuali, e hai sette giorni di tempo per revocarlo dalla data di trasmissione. Questa forma non è richiesta quando l'accordo viene concluso in sede di conciliazione.

    Quando spetta la NASpI con un licenziamento concordato?

    La NASpI è pensata per chi perde il lavoro contro la propria volontà, quindi di regola una cessazione concordata la esclude. La legge prevede però un'eccezione espressa: l'indennità spetta nei casi di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria.

    Quella procedura funziona così: prima di licenziare per giustificato motivo oggettivo, cioè per ragioni economiche o organizzative, il datore deve comunicare l'intenzione all'Ispettorato del lavoro, che convoca le parti per un incontro. Se durante quell'incontro tu e l'azienda vi accordate per chiudere il rapporto, la cessazione viene trattata come perdita involontaria del lavoro e la NASpI è riconosciuta.

    Il secondo caso è il tuo rifiuto di un trasferimento in un'altra sede della stessa azienda, quando la nuova sede dista oltre 50 chilometri dalla tua residenza o è raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici: se dal rifiuto nasce una risoluzione consensuale, l'indennità spetta.

    Come finisce il rapportoNASpI
    Accordo raggiunto nella conciliazione davanti all'Ispettorato del lavoro per motivo oggettivoSì
    Accordo dopo il rifiuto di un trasferimento oltre 50 km o 80 minutiSì
    Licenziamento già intimato, anche se poi segue un accordo transattivoSì
    Risoluzione consensuale firmata privatamente o solo con il modulo telematicoNo
    Dimissioni volontarie senza giusta causaNo

    Firmare in sede protetta basta per avere la NASpI?

    No, e questo è l'equivoco più diffuso. La firma davanti a un sindacato, in una commissione di conciliazione o anche davanti all'Ispettorato non basta di per sé: deve essere stata attivata proprio la procedura preventiva al licenziamento per motivo oggettivo.

    La giurisprudenza di legittimità ha confermato questa lettura rigorosa, escludendo che la tutela possa estendersi per analogia ad accordi transattivi di altro tipo, anche quando accompagnati da un incentivo all'esodo. Chi aveva già incassato l'indennità si è visto chiedere dall'INPS la restituzione delle somme.

    È stato chiarito allo stesso modo che la NASpI non spetta quando la risoluzione consensuale avviene nel tentativo di conciliazione ordinario, fuori dalla procedura preventiva al licenziamento, nelle aziende sotto i quindici dipendenti.

    Prima di firmare conviene quindi verificare nell'accordo e nel verbale che risulti il richiamo espresso alla procedura attivata dal datore presso l'Ispettorato.

    Cosa cambia se hai già ricevuto la lettera di licenziamento?

    Cambia tutto, in tuo favore. Se il licenziamento è già stato intimato per iscritto, il rapporto è cessato per volontà del datore e il diritto alla NASpI c'è, anche se in un secondo momento firmi una transazione sull'impugnazione o accetti una somma per chiudere la lite.

    In questo caso quello che firmi non è una risoluzione consensuale: è un accordo che definisce le conseguenze economiche di un licenziamento già avvenuto. Nel dubbio, il dato che conta è quale causa di cessazione viene comunicata alle comunicazioni obbligatorie e quale data e motivo risultano nella documentazione finale.

    Quali licenziamenti non danno diritto alla NASpI?

    Tutti i licenziamenti danno diritto alla NASpI, compreso quello per giusta causa o per motivo disciplinare: la perdita del posto resta involontaria, anche se dipende da un comportamento contestato. A restare fuori sono le cessazioni che derivano da una scelta del lavoratore.

    Non danno diritto all'indennità:

    • le dimissioni volontarie, salvo quelle per giusta causa, ad esempio per stipendi non pagati;
    • la risoluzione consensuale fuori dai casi tutelati;
    • il pensionamento, perché manca lo stato di disoccupazione;
    • la scadenza del rapporto per chi è escluso dalla platea, come i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.

    Ci sono tutele particolari per i genitori?

    Sì. Se la risoluzione consensuale arriva durante la gravidanza o nei primi tre anni di vita del bambino, o nei primi tre anni di accoglienza in caso di adozione o affidamento, l'accordo è efficace solo se convalidato dall'Ispettorato del lavoro. Senza convalida non produce effetti.

    In questo colloquio l'ufficio verifica che la tua volontà sia libera e consapevole. Nel periodo protetto la cessazione concordata o le dimissioni mantengono inoltre l'accesso all'indennità di disoccupazione.

    Quali requisiti servono comunque per ottenere la NASpI?

    Anche quando la cessazione rientra nei casi tutelati, devi avere i requisiti ordinari. Servono lo stato di disoccupazione, con dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, e almeno tredici settimane di contributi nei quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione.

    Attenzione a una regola introdotta per i rapporti cessati dal 2025: se nei dodici mesi precedenti ti sei dimesso volontariamente o hai risolto consensualmente un altro rapporto fuori dai casi tutelati, devi dimostrare almeno tredici settimane di contribuzione maturate dopo quell'evento.

    La buonuscita influisce sulla NASpI?

    No. L'incentivo all'esodo non riduce né ritarda la NASpI: è una somma legata alla cessazione del rapporto, non un reddito da lavoro che incide sullo stato di disoccupazione.

    L'importo dell'incentivo è libero e dipende da anzianità, inquadramento e interesse dell'azienda a evitare un contenzioso. Conviene chiarire durante la trattativa quanto ti resterà al netto, non dopo la firma.

    Come si chiede la NASpI e entro quando?

    La domanda va presentata all'INPS in via telematica, ed è soggetta a un termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Superato quel termine il diritto si perde, anche se tutti gli altri requisiti ci sono.

    La data da cui l'indennità decorre dipende da quando presenti la domanda: dall'ottavo giorno successivo alla cessazione se la presenti entro l'ottavo giorno, dal giorno dopo la domanda se la presenti più tardi.

    La durata è pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni, con un massimo di 24 mesi. L'importo è calcolato sulla retribuzione media degli ultimi quattro anni e si riduce del 3 per cento al mese a partire dal sesto mese di fruizione, con decorrenza posticipata per chi ha compiuto cinquantacinque anni.

    Cosa fare se l'INPS chiede indietro la NASpI?

    Succede quando l'indennità viene concessa e poi l'ente rileva che la cessazione era una risoluzione consensuale non tutelata. In questi casi arriva un provvedimento di revoca con richiesta di restituzione delle somme percepite.

    Hai due strade, non alternative. La prima è contestare il provvedimento, se dai documenti risulta che la procedura di conciliazione era stata effettivamente attivata o che il rapporto era cessato per licenziamento. La seconda riguarda l'azienda: se ti è stato prospettato l'accesso alla disoccupazione e la procedura corretta non è stata seguita, puoi valutare una richiesta di risarcimento del danno subito.

    Cosa succede in pratica

    Un lavoratore con quindici anni di anzianità in un'azienda di quaranta dipendenti riceve la proposta di chiudere il rapporto per una riorganizzazione. L'azienda comunica all'Ispettorato del lavoro l'intenzione di licenziare per giustificato motivo oggettivo e le parti vengono convocate.

    Nell'incontro si raggiunge un accordo: cessazione al 15 marzo e incentivo all'esodo di 10.000 euro lordi. Poiché l'accordo nasce dentro la procedura attivata dal datore, la NASpI spetta.

    Ecco i numeri del suo caso.

    VoceValore
    Ultimo giorno di lavoro15 marzo
    Termine ultimo per la domanda22 maggio, 68 giorni dopo
    Domanda presentata18 marzo
    Decorrenza dell'indennità23 marzo, ottavo giorno successivo alla cessazione
    Retribuzione media mensile1.300 euro
    Importo mensile iniziale975 euro, pari al 75 per cento
    Settimane contributive negli ultimi quattro anni208
    Durata104 settimane, il massimo di 24 mesi

    Dal sesto mese l'importo si riduce del 3 per cento ogni mese: dai 975 euro iniziali si passa a circa 945 euro, poi a circa 917, e così via. I 10.000 euro dell'incentivo non incidono su questi importi.

    Se lo stesso accordo, con le stesse cifre, fosse stato firmato in uno studio o trasmesso con il modulo telematico delle dimissioni, la cessazione sarebbe risultata volontaria e nessuna di queste mensilità sarebbe stata dovuta.

    Fonti: D.lgs. 151/2015 · D.lgs. 22/2015 · Legge 604/1966 · D.lgs. 151/2001 · Ministero del Lavoro

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