Licenziamento del datore di lavoro: motivi e procedura

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    Il datore di lavoro può licenziare solo per motivi previsti e seguendo regole precise. I motivi ammessi sono giusta causa o giustificato motivo. Il giustificato motivo può essere soggettivo o oggettivo, mentre la giusta causa comporta recesso senza preavviso. Il licenziamento deve essere scritto e indicare i motivi, e se non li indica puoi chiederli per iscritto entro 15 giorni, con risposta dovuta in 7 giorni. Se ritieni illegittimo il recesso, devi impugnare entro 60 giorni.

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    Quali sono i motivi per cui il datore può licenziare?

    I motivi sono tre. La giusta causa è il fatto gravissimo che non consente la prosecuzione del rapporto, e comporta il recesso senza preavviso. Il giustificato motivo soggettivo riguarda un inadempimento significativo del lavoratore e prevede preavviso. Il giustificato motivo oggettivo dipende da ragioni organizzative o economiche dell’azienda e prevede preavviso.

    La giusta causa è prevista quando un fatto rende impossibile proseguire neppure provvisoriamente, ed è senza preavviso. Le ipotesi di giustificato motivo, soggettivo o oggettivo, rientrano nella disciplina dei licenziamenti individuali e richiedono che il datore indichi la ragione del recesso ammessa dalla legge.

    Per chi è assunto in prova, le regole sui licenziamenti individuali si applicano dopo la conferma in servizio o, comunque, trascorsi sei mesi dall’assunzione, come previsto tra le esclusioni dalla disciplina ordinaria.

    Come deve avvenire il licenziamento e cosa deve esserci nella lettera?

    Il licenziamento deve essere per iscritto e contenere i motivi. Se non sono indicati subito, puoi richiederli entro 15 giorni e il datore deve rispondere entro 7 giorni, in modo puntuale e non modificabile.

    La forma scritta è obbligatoria e rende nullo il recesso orale. La lettera con i motivi consente al lavoratore di capire la ragione e di esercitare il diritto di difesa. Queste regole sono fissate sulla forma e motivi del licenziamento e ribadite tra le condizioni e diritti in caso di licenziamento.

    Anche un licenziamento comunicato via WhatsApp può essere valido, ma solo se rispetta i requisiti di forma e prova previsti dall’art. 2 della Legge 604/1966. Secondo la giurisprudenza (ad esempio Cassazione, ord. 13731/2026, e pronunce dei Tribunali di Catania e Milano) il messaggio non è nullo a priori se ci sono contemporaneamente questi elementi:

    • Forma scritta. Il testo su WhatsApp vale come documento informatico e soddisfa il requisito della forma scritta.
    • Certezza del mittente. Deve essere dimostrato senza dubbi che il numero e l’account appartengono al datore di lavoro.
    • Volontà inequivoca. Il testo deve essere chiaro e definitivo, ad esempio "Sei licenziato". Non bastano frasi ambigue o colloquiali come "da domani non venire più".
    • Motivazione. Il messaggio deve contenere i motivi del licenziamento o richiamarli in modo specifico.
    • Prova di ricezione e lettura. Serve la certezza che tu abbia effettivamente ricevuto e letto il messaggio: la doppia spunta blu o, meglio ancora, una tua risposta scritta o una tempestiva impugnazione.

    Se il motivo è giusta causa, il rapporto si interrompe subito per la previsione sul recesso senza preavviso. Negli altri casi si applica il preavviso o l’indennità sostitutiva prevista dalla regola sul preavviso.

    Devo firmare qualcosa quando mi licenziano?

    Non sei obbligato a firmare per accettare il licenziamento. La firma sulla lettera, se richiesta, serve solo come ricevuta di consegna.

    Il licenziamento produce effetto quando ti viene comunicato per iscritto secondo la regola sulla forma del licenziamento. Prima di sottoscrivere qualsiasi quietanza o accordo economico, verifica le somme e valuta se far verificare i documenti.

    Cosa ti spetta quando vieni licenziato?

    Alla cessazione devono essere saldati gli importi maturati. Di seguito le voci principali.

    • Retribuzione fino all’ultimo giorno di lavoro
    • Preavviso o indennità sostitutiva, secondo la regola sul preavviso e indennità
    • TFR, calcolato in base alla regola sul trattamento di fine rapporto
    • Ferie maturate e non godute, monetizzabili alla cessazione secondo la regola sulle ferie annuali
    • Ratei di mensilità aggiuntive previste dal contratto collettivo
    • Eventuali arretrati e premi maturati

    L’azienda versa inoltre un contributo all’INPS in caso di licenziamento, il cosiddetto ticket, che non incide su quanto spetta a te. Trovi come funziona nella pagina sul contributo di licenziamento.

    Hai diritto alla NASpI?

    Sì, in presenza dei requisiti previsti. La prestazione spetta in caso di perdita involontaria del lavoro, con requisiti contributivi e lavorativi minimi indicati nella pagina dedicata alla NASpI.

    Se il recesso è disciplinare o per giusta causa, la perdita è comunque involontaria. In caso di risoluzione consensuale, il diritto dipende dalle condizioni previste dalla disciplina della NASpI.

    Quando il licenziamento è vietato o nullo?

    Il licenziamento è nullo se è discriminatorio o se è comunicato oralmente. In questi casi il rapporto si considera come non interrotto e si applicano le tutele previste.

    È vietato licenziare la lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino a un periodo dopo il rientro, salvo i casi ammessi dalla normativa sulla tutela della maternità e paternità. Sono vietati anche i recessi riconducibili a ragioni discriminatorie tutelate dall’ordinamento.

    Durante malattia o infortunio non si può licenziare per superamento delle assenze finché non è decorso il periodo di comporto previsto, secondo la regola sulla conservazione del posto durante la malattia.

    Come si contesta un licenziamento e cosa puoi ottenere?

    Devi impugnare con atto scritto entro 60 giorni dalla comunicazione e, nei successivi 180 giorni, depositare il ricorso o attivare conciliazione o arbitrato. Le scadenze sono fissate dalla regola sui termini di impugnazione.

    Il datore può revocare il recesso entro 15 giorni dalla tua impugnazione, con ripristino del rapporto e pagamento delle retribuzioni maturate prima della revoca, come indicato tra le condizioni e diritti in caso di licenziamento. Entro 60 giorni dal licenziamento l’azienda può anche proporre l’assegno di conciliazione, da un minimo di 3 a un massimo di 27 mensilità della retribuzione di riferimento per il TFR, secondo la disciplina sull’offerta di conciliazione.

    Se un giudice accerta un vizio, puoi ottenere reintegrazione nei casi più gravi oppure un’indennità risarcitoria in misura variabile, secondo quanto previsto nelle regole applicabili.

    Cosa succede in pratica

    Esempio. Licenziamento per giusta causa comunicato il 10 giugno. Retribuzione annua utile ai fini TFR 23.400 euro, anzianità 3 anni e 6 mesi. Ferie tutte godute.

    • Preavviso. Non spetta, perché la giusta causa comporta recesso senza preavviso.
    • TFR. Quota annua pari a retribuzione annua divisa 13,5 secondo la regola sul TFR. Calcolo: 23.400 diviso 13,5 uguale 1.733,33 euro per anno. Per 3,5 anni uguale 6.066,65 euro, al lordo di rivalutazione e ritenute secondo la stessa regola sul TFR.
    • Ultima busta. Retribuzione fino al 10 giugno e ratei di mensilità aggiuntive previsti dal contratto collettivo.
    • NASpI. Se presenti i requisiti contributivi e lavorativi previsti, puoi richiedere la prestazione indicata nella pagina su NASpI.
    • Impugnazione. Se ritieni il motivo insussistente, hai 60 giorni per contestare e 180 giorni per il ricorso o la conciliazione, secondo i termini di impugnazione.

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    Fonti: Legge 604/1966 · Codice civile · D.lgs. 66/2003 · D.lgs. 151/2001 · D.lgs. 23/2015 · Ministero del Lavoro

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