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    Licenziamento illegittimo: conseguenze, tutele e cosa fare

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    Il licenziamento è illegittimo quando manca un motivo valido, la forma scritta o la procedura, oppure quando è discriminatorio o in periodi protetti. Le conseguenze cambiano in base alla data di assunzione e alle dimensioni dell’azienda: possono andare dalla reintegrazione con retribuzioni arretrate e contributi, a un’indennità in denaro entro soglie fissate, fino a 6-36 mensilità. Per far valere i propri diritti servono tempi rapidi: l’impugnazione va fatta per iscritto entro 60 giorni.

    Se preferisci muoverti con sicurezza e senza errori, puoi compilare il bottone che trovi qui sopra per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in licenziamenti illegittimi e nelle loro conseguenze.

    Quando il licenziamento è illegittimo?

    È illegittimo se manca un motivo valido, la forma o la procedura, oppure se è discriminatorio o ritorsivo. In alcuni casi è nullo e comporta la reintegrazione.

    Rientrano tra i casi:

    • Mancanza di forma scritta, con inefficacia del recesso, secondo le regole sulla forma del licenziamento.
    • Violazione della procedura disciplinare, con tutela indennitaria nei limiti previsti dalle regole sulla procedura e sulle sanzioni.
    • Assenza di giusta causa o giustificato motivo, con indennità entro soglie differenziate a seconda della data di assunzione e della dimensione aziendale, secondo le regole sui rimedi prima del 2015 e dopo il 2015 con le tutele crescenti.
    • Licenziamento discriminatorio o nullo, che dà diritto alla reintegrazione con retribuzioni arretrate e contributi e all’indennità sostitutiva di 15 mensilità a scelta del lavoratore.

    In quali casi il licenziamento è nullo con reintegra?

    La nullità comporta sempre la reintegra, retribuzioni dal licenziamento al rientro con minimo di 5 mensilità e contributi, oltre alla possibilità per il lavoratore di scegliere un’indennità di 15 mensilità al posto del rientro, secondo le regole sulla reintegrazione nei casi di nullità.

    Sono nulli in particolare:

    • Licenziamenti discriminatori, tutelati dalle norme contro le discriminazioni sul lavoro e dalle regole sui licenziamenti discriminatori e ritorsivi.
    • Licenziamento orale, vietato dalle regole sulla forma scritta del recesso.
    • Licenziamento per causa di matrimonio, vietato dalle tutele contro il licenziamento per matrimonio.
    • Licenziamento durante gravidanza o fino a un anno del figlio, vietato dalle tutele di maternità e paternità.

    Nei licenziamenti disciplinari di lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, è prevista la reintegra anche se il fatto materiale contestato non sussiste, secondo le regole specifiche per i casi disciplinari.

    Quante mensilità spettano in caso di licenziamento illegittimo?

    Le mensilità dipendono da data di assunzione, dimensioni dell’azienda e tipo di vizio. Qui i principali esiti.

    • Assunti dal 7 marzo 2015, azienda con almeno 15 dipendenti

      • Se il licenziamento è privo di giusta causa o giustificato motivo, spetta un’indennità tra 6 e 36 mensilità, commisurata all’anzianità e ai criteri indicati.
      • Se manca la procedura o la motivazione scritta, l’indennità è tra 2 e 12 mensilità, determinata dal giudice entro il range.
      • Se il fatto disciplinare non sussiste, si applica la reintegra con retribuzioni fino a 12 mensilità e contributi.
    • Assunti dal 7 marzo 2015, azienda con meno di 15 dipendenti

      • Se il licenziamento è ingiustificato, indennità dimezzata rispetto all’articolo sulle tutele crescenti, tra 3 e 18 mensilità.
      • Se manca la procedura o la motivazione, indennità tra 1 e 6 mensilità.
    • Assunti prima del 7 marzo 2015, azienda con almeno 15 dipendenti

      • Nelle ipotesi più gravi, come licenziamento nullo o discriminatorio, è prevista la reintegra con retribuzioni arretrate e contributi, più opzione per 15 mensilità.
      • Se l’insussistenza del fatto disciplinare è accertata, spetta la reintegra con retribuzioni fino a 12 mensilità e contributi.
      • Negli altri casi senza giusta causa o giustificato motivo, indennità tra 12 e 24 mensilità.
      • Per vizi formali o procedurali, indennità tra 6 e 12 mensilità.
    • Assunti prima del 7 marzo 2015, azienda con meno di 15 dipendenti

      • Indennità tra 2,5 e 6 mensilità, aumentabile fino a 10 o 14 con alta anzianità.
      • Restano comunque le ipotesi con reintegra obbligatoria per i casi di nullità e discriminazione.

    Nei casi di reintegra il lavoratore può scegliere un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità al posto del rientro in azienda, regola prevista anche per i rapporti con tutele crescenti secondo le tutele nei casi di nullità.

    Qual è il risarcimento economico e come si calcola?

    Il risarcimento si calcola in mensilità della retribuzione di riferimento, con minimi e massimi fissati. Per i rapporti a tutele crescenti è la retribuzione utile ai fini del TFR, secondo quanto indicato nelle regole sulle tutele crescenti.

    In sintesi:

    • Indennità fissa entro range predeterminati in base a data di assunzione e dimensioni aziendali, come nelle tutele prima del 2015 e nelle tutele dopo il 2015.
    • Per vizi formali o procedurali, indennità più contenute, come previsto dalle regole per i vizi procedurali e, per i piccoli datori, dalle tutele specifiche.
    • Nei casi di reintegra per nullità, anche per licenziamenti discriminatori o orali, il datore versa le retribuzioni dal licenziamento alla reintegra con un minimo di 5 mensilità e con il versamento dei contributi. Nella reintegra per insussistenza del fatto disciplinare le retribuzioni sono dovute fino a 12 mensilità con i contributi, senza un minimo legale.

    Quanto tempo ho per impugnare e per fare causa?

    L’impugnazione va fatta per iscritto entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento. Se entro i termini si impugna, occorre poi depositare il ricorso in Tribunale o avviare un tentativo di conciliazione entro il termine previsto dalla stessa disciplina sui termini di decadenza. In caso di conciliazione rifiutata o non andata a buon fine, il ricorso deve essere depositato entro il successivo termine indicato dalle medesime regole sui termini processuali del lavoro.

    Cosa deve contenere la lettera e cosa puoi chiedere all’azienda?

    La lettera deve essere scritta, altrimenti il licenziamento è inefficace, secondo le regole sulla forma del licenziamento. I motivi devono essere già indicati nella comunicazione, altrimenti il recesso è inefficace, come previsto dalle regole sulla motivazione del licenziamento.

    Se il licenziamento è disciplinare, devono essere rispettate contestazione, termini a difesa e proporzionalità della sanzione secondo le regole sulla procedura disciplinare.

    Cosa fare subito dopo il licenziamento

    • Conservare la lettera e ogni documento utile, incluse email e contestazioni.
    • Verificare che la lettera contenga già i motivi specifici del recesso, come richiesto dalle regole sulla motivazione.
    • Impugnare per iscritto entro 60 giorni, tramite raccomandata o PEC.
    • Depositare il ricorso o avviare la conciliazione entro i termini successivi stabiliti dalle regole di decadenza.

    Cosa succede in pratica

    Esempio. Lavoratore assunto a tempo indeterminato il 1 giugno 2017, in azienda con 50 dipendenti. Ultima retribuzione utile ai fini TFR 1.800 euro al mese. Il 10 gennaio riceve licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che risulta ingiustificato.

    • Entro 60 giorni impugna per iscritto, come previsto dalle regole sui termini di impugnazione.
    • Entro il termine successivo deposita il ricorso, secondo le stesse regole sulla decadenza.
    • Essendo assunto dopo il 7 marzo 2015 in azienda con almeno 15 dipendenti, il giudice liquida un’indennità compresa tra 6 e 36 mensilità, calcolata sulla retribuzione utile al TFR. Con 7 anni e 8 mesi di anzianità, l’importo può essere determinato entro il range. A titolo esemplificativo, 10 mensilità significherebbero 18.000 euro lordi, perché il calcolo avviene in mensilità della retribuzione indicata nelle tutele crescenti.
    • Se invece il licenziamento fosse nullo, ad esempio perché orale o discriminatorio, si applicherebbe la reintegra con retribuzioni arretrate dal licenziamento alla reintegra con minimo di 5 mensilità e contributi, oppure l’opzione per 15 mensilità al posto del rientro, come prevedono le regole nei casi di nullità.
    • Se il vizio fosse solo procedurale, l’indennità ricadrebbe tra 2 e 12 mensilità.

    Le conseguenze a confronto

    SituazioneEsitoImporti e regola
    Licenziamento nullo o discriminatorioReintegra, arretrati e contributi, opzione 15 mensilitàReintegra con minimo 5 mensilità e opzione 15 mensilità
    Disciplinare con fatto materiale insussistente, assunti prima del 2015 o con tutele crescentiReintegraReintegra con arretrati e contributi, fino a 12 mensilità, reintegra specifica nei rapporti a tutele crescenti
    Vizi formali o procedurali, assunti dal 2015 in azienda almeno 15 dipendentiIndennitàDa 2 a 12 mensilità
    Licenziamento ingiustificato, assunti dal 2015 in azienda almeno 15 dipendentiIndennitàDa 6 a 36 mensilità commisurate all’anzianità entro il range
    Licenziamento ingiustificato, assunti dal 2015 in azienda meno di 15 dipendentiIndennitàDa 3 a 18 mensilità
    Vizi formali o procedurali, assunti dal 2015 in azienda meno di 15 dipendentiIndennitàDa 1 a 6 mensilità
    Assunti prima del 2015, azienda più di 15 dipendenti, licenziamento ingiustificatoIndennitàDa 12 a 24 mensilità
    Assunti prima del 2015, azienda più di 15 dipendenti, vizi formaliIndennitàDa 6 a 12 mensilità
    Assunti prima del 2015, azienda meno di 15 dipendentiIndennitàDa 2,5 a 6 mensilità

    Conclusione e cosa puoi fare adesso

    Qualora ti servisse supporto per valutare le conseguenze del tuo licenziamento e le mosse immediate, puoi cliccare il bottone che trovi qui sotto per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in licenziamenti illegittimi e nelle loro conseguenze.

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