Un licenziamento è illegittimo quando non rispetta le regole sul recesso, per esempio se manca la forma scritta, se non c’è una giusta causa o un giustificato motivo, se è discriminatorio o avviene in periodi protetti come maternità. In questi casi il lavoratore può ottenere reintegra o un’indennità, a seconda della data di assunzione, della dimensione dell’azienda e del vizio accertato. Per far valere i propri diritti serve rispettare termini precisi, a partire dall’impugnazione entro 60 giorni.
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Quando il licenziamento è illegittimo?
Il licenziamento è illegittimo se viola le regole di legge sul recesso. In sintesi, il datore può licenziare solo per giusta causa o per giustificato motivo, e sempre per iscritto.
È illegittimo il licenziamento che non rispetta almeno una di queste condizioni:
- Esiste solo la giusta causa o il giustificato motivo come ragioni di recesso, con comunicazione scritta e motivi specifici come richiesto dalle regole sulla forma e motivazione. Vedi le definizioni di giusta causa e di giustificato motivo.
- Il licenziamento è discriminatorio, vietato dal divieto di atti discriminatori.
- Il licenziamento è disposto durante la maternità o paternità protetta, coperta dal divieto di licenziamento in maternità e paternità, oppure, per malattia, prima della fine del periodo di comporto previsto dalla tutela del posto in caso di malattia.
- Il licenziamento è comunicato solo a voce, in violazione dell’obbligo di forma scritta.
Link utili nella riga sopra:
- giusta causa articolo sulla giusta causa
- giustificato motivo articolo sul giustificato motivo
- forma scritta e motivi specifici regole sulla forma e motivazione del licenziamento
- divieto di atti discriminatori divieto di atti discriminatori
- divieto di recesso in maternità divieto di licenziamento in maternità e paternità
- conservazione del posto in malattia tutela in caso di malattia
Esempi concreti di licenziamento illegittimo
Gli esempi più frequenti hanno un filo comune: manca una ragione prevista dalla legge o si viola una procedura essenziale.
Questi sono casi tipici che il giudice può dichiarare illegittimi o nulli:
- Licenziamento orale, senza lettera scritta, in violazione delle regole sulla forma scritta.
- Licenziamento disciplinare senza contestazione scritta e senza consentire difese, in violazione delle garanzie disciplinari.
- Licenziamento per motivi generici o non provati, in assenza di giusta causa o di giustificato motivo.
- Licenziamento discriminatorio, contrario al divieto di discriminazioni.
- Licenziamento durante la gravidanza e fino a un anno del figlio, vietato e nullo secondo il divieto di licenziamento in maternità e paternità.
- Licenziamento per causa di matrimonio, nullo per effetto del divieto di licenziamento per matrimonio.
- Licenziamento per assenze per malattia prima della fine del periodo di comporto, in contrasto con la tutela del posto in caso di malattia.
Quali regole si applicano in base alla data di assunzione?
Le tutele cambiano a seconda che il rapporto sia iniziato prima o dopo il 7 marzo 2015.
Dal 7 marzo 2015 si applicano le regole sulle tutele crescenti, prima si applicano le regole sulla reintegrazione e sulle indennità.
- Assunti dal 7 marzo 2015
- Reintegra se il licenziamento è nullo o discriminatorio, secondo la tutela della reintegrazione per nullità e discriminazioni.
- Reintegra se, nel disciplinare, il fatto materiale è insussistente, in base alla reintegrazione per insussistenza del fatto materiale.
- Negli altri casi, indennità determinata dal giudice tra sei e trentasei mensilità.
- Nelle imprese di minori dimensioni l’indennità è dimezzata rispetto ai limiti generali, senza tetto massimo di sei mensilità.
- Assunti prima del 7 marzo 2015
- Reintegra nei casi di nullità e discriminazione e, per il disciplinare, anche quando il fatto contestato non sussiste o rientra tra le condotte punite solo con sanzione conservativa secondo le regole sulla reintegrazione.
- Negli altri casi si applicano indennità monetarie graduabili in base ai vizi accertati secondo la disciplina indennitaria applicabile.
- Le soglie dimensionali dell’impresa incidono sulla tutela applicabile secondo i criteri indicati nella norma sull’ambito di applicazione della reintegra.
Quante mensilità può ottenere chi subisce un licenziamento illegittimo?
L’importo varia per regime applicabile e anni di servizio. In generale, nel regime a tutele crescenti l’indennità è fissata entro una forbice legale, mentre nel regime precedente ci sono scaglioni fissati dalla norma.
Principali riferimenti utili:
| Situazione | Tutela prevista | Importo o criterio |
|---|---|---|
| Assunti dal 7 marzo 2015, licenziamento nullo o discriminatorio | Reintegra secondo la tutela per nullità e discriminazioni | Diritto a retribuzioni arretrate e contributi come da regola sulla reintegra |
| Assunti dal 7 marzo 2015, disciplinare con fatto materiale insussistente | Reintegra secondo la reintegrazione per insussistenza del fatto materiale | Indennità massima pari a 12 mensilità come da limite risarcitorio nella reintegra attenuata |
| Assunti dal 7 marzo 2015, altri casi di illegittimità | Indennità determinata dal giudice tra sei e trentasei mensilità | Forbice da sei a trentasei mensilità entro i limiti della stessa norma sull’indennità |
| Datori sotto soglia dimensionale, assunti dal 7 marzo 2015 | Indennità ridotta per piccole imprese secondo la disciplina per i datori sotto soglia | Importo dimezzato rispetto ai limiti generali, senza tetto massimo di sei mensilità come da stessa norma |
| Assunti prima del 7 marzo 2015, nullità o discriminazione | Reintegra secondo le regole sulla reintegrazione | Retribuzioni arretrate e contributi come da regola sulla reintegra |
| Assunti prima del 7 marzo 2015, disciplinare con fatto insussistente o condotta da sanzione conservativa | Reintegra attenuata secondo la disciplina del quarto comma | Risarcimento con tetto a 12 mensilità come da limite risarcitorio |
| Assunti prima del 7 marzo 2015, altri vizi sostanziali | Indennità tra 12 e 24 mensilità secondo la disciplina del quinto comma | Da 12 a 24 mensilità secondo la stessa norma |
| Assunti prima del 7 marzo 2015, vizi formali o procedurali | Indennità tra 6 e 12 mensilità secondo la disciplina del sesto comma | Da 6 a 12 mensilità come da stessa norma |
Nota sulle opzioni in caso di reintegra:
- In entrambi i regimi, quando è disposta la reintegra, il lavoratore può scegliere un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità entro 30 giorni dalle comunicazioni previste dalle regole sulla reintegrazione nella disciplina previgente e dalle regole per l’opzione nelle tutele crescenti.
Cosa guardare nella lettera di licenziamento ricevuta?
La lettera deve essere scritta e motivata. Se mancano elementi essenziali, la contestazione è più forte.
Controlla in particolare:
- Che la comunicazione sia per iscritto secondo le regole sulla forma.
- Che i motivi siano specifici e indicati nella lettera, come richiesto dalla norma sulla motivazione.
- Se il licenziamento è disciplinare, che ci sia stata una contestazione scritta e il tempo per presentare difese, secondo le garanzie sul procedimento disciplinare.
- Se la ragione addotta è la giusta causa o il giustificato motivo, che i fatti descritti corrispondano ai requisiti di giusta causa o di giustificato motivo.
Come e quando impugnare il licenziamento
I termini sono stringenti e perentori. L’impugnazione stragiudiziale va fatta entro 60 giorni, poi serve il deposito dell’azione o la richiesta di conciliazione entro 180 giorni.
Passaggi essenziali:
- Impugnare il licenziamento entro 60 giorni con atto scritto, secondo la regola sull’impugnazione nei 60 giorni.
- Entro i successivi 180 giorni depositare il ricorso in tribunale o chiedere la conciliazione o l’arbitrato, come stabilito dalla stessa norma sui 180 giorni.
- Se rientri nel regime a tutele crescenti, puoi valutare l’offerta economica standard del datore in sede protetta prevista dalla procedura di conciliazione agevolata.
Cosa succede in pratica
Qui un esempio numerico per capire tempi e importi.
Immagina un lavoratore a tempo indeterminato assunto a maggio 2018, azienda con 40 dipendenti, retribuzione lorda mensile 1.800 euro, licenziato per giustificato motivo oggettivo con motivazione generica.
- Regime applicabile
- Si applicano le regole sulle tutele crescenti, con indennità fissata dal giudice tra sei e trentasei mensilità.
- Cosa fare subito
- Impugnare per iscritto entro 60 giorni, secondo la regola dei 60 giorni.
- Entro 180 giorni depositare il ricorso o attivare conciliazione, come da regola dei 180 giorni.
- Esito possibile
- Se il giudice accerta l’assenza di un valido giustificato motivo, riconosce l’indennità.
- Considerando le circostanze, si può ipotizzare un importo pari a 12 mensilità, sempre entro la forbice da sei a trentasei mensilità.
- Importo stimato 12 mensilità, quindi 12 x 1.800 euro, per un totale di 21.600 euro.
- Variante
- Se il licenziamento fosse stato orale, opererebbe la reintegra per nullità della forma secondo la tutela per i licenziamenti nulli nelle tutele crescenti, con diritto alle retribuzioni maturate come da stessa norma.
- In caso di reintegra, il lavoratore potrebbe optare per 15 mensilità entro 30 giorni secondo la regola sull’opzione sostitutiva.
È possibile essere licenziati senza motivo?
No, il datore non può licenziare senza una delle ragioni previste. La regola generale ammette solo giusta causa e giustificato motivo. Vale l’obbligo di comunicare per iscritto e motivare come previsto dalle regole sulla forma e motivazione.
Quando il licenziamento è nullo?
È nullo se è discriminatorio, se avviene nei periodi protetti di maternità o per causa di matrimonio, o se manca la forma quando la legge la richiede.
Rientrano nei casi di nullità:
- Gli atti discriminatori vietati dal divieto di atti discriminatori.
- Il recesso nei periodi protetti dall’articolo sulla maternità e paternità.
- Il licenziamento per causa di matrimonio vietato dal divieto di licenziamento per matrimonio.
- Il licenziamento privo di forma scritta, che è inefficace ai sensi della regola sulla forma scritta e comporta la reintegra nei regimi che prevedono la tutela reale per nullità o secondo le regole generali sulla reintegrazione.
Fonti: Legge 604/1966 · Codice civile · Legge 300/1970 · D.lgs. 151/2001 · D.lgs. 198/2006 · D.lgs. 23/2015
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