Subire un licenziamento può essere un'esperienza complessa e stressante, soprattutto quando si nutrono dubbi sulla sua legittimità. Se ti trovi in questa situazione, è fondamentale sapere che la legge prevede tutele specifiche e che il calcolo delle mensilità di risarcimento non è arbitrario, ma segue criteri precisi. In questo articolo troverai una guida chiara per capire come viene determinata l'indennità che potrebbe spettarti.
Per affrontare la situazione con maggiore sicurezza e avere un quadro chiaro dei tuoi diritti, puoi compilare il modulo presente in cima a questa pagina per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza nel calcolo delle mensilità per licenziamento illegittimo.
Qual è il risarcimento per un illegittimo licenziamento?
Il risarcimento per un licenziamento giudicato illegittimo non è una cifra fissa. L'importo, espresso in mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, varia in base a tre fattori principali:
- La data di assunzione del lavoratore.
- Il numero di dipendenti dell'azienda.
- Il motivo specifico per cui il licenziamento è stato ritenuto illegittimo.
In generale, l'indennità risarcitoria può oscillare da un minimo di 2,5 fino a un massimo di 36 mensilità. Le tutele e le modalità di calcolo cambiano notevolmente a seconda che il rapporto di lavoro sia regolato dalla vecchia disciplina o dal contratto a tutele crescenti.
Quante mensilità mi spettano se sono stato assunto dal 7 marzo 2015?
Se sei stato assunto con un contratto a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015, il tuo rapporto di lavoro rientra nella disciplina del contratto a tutele crescenti. In questo caso, le conseguenze di un licenziamento illegittimo sono:
- Licenziamento ingiustificato: In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo ritenuto infondato, ti spetta un'indennità risarcitoria non soggetta a contribuzione previdenziale. Questa è pari a una mensilità per ogni anno di servizio, con un importo minimo di 3 e un massimo di 27 mensilità.
- Licenziamento nullo o discriminatorio: Se il licenziamento è ritenuto nullo, per esempio perché discriminatorio o ritorsivo, hai diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. Oltre alla reintegrazione, ti spetta un risarcimento del danno non inferiore a cinque mensilità.
Come viene calcolato il risarcimento per chi è stato assunto prima del 7 marzo 2015?
Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, si applica la vecchia disciplina, comunemente nota come "articolo 18". Anche in questo caso, le tutele variano in base alle dimensioni dell'azienda.
- Aziende con più di 15 dipendenti - Tutela Reale: Se il licenziamento è illegittimo, la tutela principale è la reintegrazione nel posto di lavoro, accompagnata da un risarcimento del danno, che solitamente non supera le 12 mensilità.
- Aziende con meno di 15 dipendenti - Tutela Obbligatoria: Il datore di lavoro può scegliere tra la riassunzione del lavoratore o il pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 6 mensilità. L'importo può essere elevato fino a 10 o 14 mensilità in caso di anzianità di servizio particolarmente elevata.
Qual è l'indennità risarcitoria in un'azienda con meno di 15 dipendenti?
Per molto tempo, nelle piccole imprese con meno di 15 dipendenti, il risarcimento per licenziamento illegittimo è stato rigidamente fissato tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità.
Tuttavia, una recente sentenza della Corte Costituzionale, la n. 118/2025, ha dichiarato illegittimo questo tetto massimo. La Corte ha stabilito che limitare il risarcimento a sole 6 mensilità violava il principio di uguaglianza e non era sufficientemente dissuasivo.
Di conseguenza, oggi i giudici hanno la facoltà di modulare l'indennità e superare tale soglia, valutando la gravità del caso specifico.
Cosa succede in caso di vizi formali o procedurali?
Se il licenziamento è viziato non nella sostanza ma nella forma, per esempio per non aver rispettato la procedura prevista dalla legge, le conseguenze sono più lievi.
In queste situazioni, è prevista un'indennità risarcitoria ridotta. L'importo non è soggetto a contribuzione e, generalmente, non può essere inferiore a due mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
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