Nel licenziamento non devi comunicare nulla all’INPS: la cessazione del rapporto la invia il datore di lavoro, nei flussi contributivi verso l’INPS e nelle comunicazioni obbligatorie verso i servizi per l’impiego. Per verificarla, controlla la lettera di licenziamento, chiedi copia della comunicazione di cessazione e, dopo l’ultimo mese pagato, verifica nell’area personale INPS che non arrivino più contributi su quel rapporto.
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Chi comunica il licenziamento all’INPS?
La cessazione la comunica il datore di lavoro. Il lavoratore non deve inviare nulla all’INPS per formalizzare il licenziamento.
In pratica, il datore indica la cessazione nei flussi contributivi mensili destinati all’INPS e invia la comunicazione di cessazione al servizio per l’impiego competente. Se dovuto, versa anche il contributo detto ticket di licenziamento, previsto per le interruzioni a tempo indeterminato che possono dare diritto all’indennità di disoccupazione, come stabilito dal contributo di licenziamento.
Come si verifica se il licenziamento risulta?
La verifica non passa da una conferma dell’INPS al lavoratore. Si controllano i documenti e alcuni riscontri oggettivi.
- Lettera di licenziamento, con data di effetto e preavviso.
- Copia della comunicazione di cessazione inviata dal datore al servizio per l’impiego.
- Ultima busta paga e prospetto di fine rapporto, per TFR e competenze di chiusura.
- Area personale INPS, estratto conto contributivo, per verificare che dopo l’ultimo mese non risultino più versamenti su quel rapporto.
- Eventuale domanda di disoccupazione, se presentata, e messaggi INPS ricevuti nella propria area.
Come si comunica la cessazione agli enti?
Per l’INPS il datore indica la cessazione nei flussi contributivi e, se dovuto, versa il ticket di licenziamento previsto dal contributo di licenziamento. Per i servizi per l’impiego trasmette la comunicazione di cessazione tramite il sistema delle comunicazioni obbligatorie.
Queste trasmissioni servono a chiudere correttamente il rapporto nel sistema contributivo e nel mercato del lavoro, così che eventuali prestazioni, come la disoccupazione, possano essere esaminate dall’INPS.
Qual è la data di cessazione per l’INPS?
La data di cessazione coincide con l’ultimo giorno di lavoro, di norma al termine del preavviso. È la data da cui non maturano più retribuzione e contributi su quel rapporto.
Se invece si tratta di dimissioni telematiche, la decorrenza inserita nel modulo è il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro, come chiarito dal servizio INPS sulle dimissioni telematiche, dove si precisa che la data di decorrenza è il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro, e che la comunicazione è revocabile entro 7 giorni dalla trasmissione, secondo la procedura descritta nelle dimissioni volontarie online e nelle istruzioni del Ministero del Lavoro.
NASpI dopo il licenziamento, cosa sapere in breve
Dopo un licenziamento il lavoratore può, in molti casi, chiedere l’indennità di disoccupazione. La domanda si presenta all’INPS, che verifica i requisiti e le comunicazioni di cessazione trasmesse dal datore.
Se la perdita del lavoro non è volontaria e i requisiti contributivi risultano, l’INPS valuta la prestazione sulla base delle regole vigenti. La domanda si presenta online con identità digitale o tramite soggetti abilitati.
Ticket di licenziamento, quando si paga
Il ticket è un contributo dovuto dal datore per le interruzioni a tempo indeterminato che possono dare accesso alla disoccupazione. Serve a finanziare la prestazione e varia in funzione dell’anzianità del rapporto.
La regola è fissata dal contributo di licenziamento. In alcune ipotesi il ticket non è dovuto, ad esempio quando l’interruzione non dà diritto all’indennità.
Perché si parla di licenziamento INPS se l’INPS non licenzia nessuno?
Molti associano l’INPS al licenziamento perché:
- il datore segnala la cessazione nei flussi contributivi diretti all’INPS
- l’eventuale disoccupazione si richiede all’INPS
- alcune procedure online, come le dimissioni telematiche, si svolgono sul portale del Ministero del Lavoro con SPID o CIE, o tramite un soggetto abilitato
L’INPS però non emette né riceve licenziamenti dal lavoratore. Il licenziamento lo notifica il datore al lavoratore e lo comunica ai sistemi amministrativi.
Dimissioni per fatti concludenti e codice INPS 1Y, non è un licenziamento
Se il lavoratore è assente senza giustificazione oltre il termine previsto dal contratto collettivo, o oltre 15 giorni quando il contratto non prevede un termine, il rapporto può considerarsi risolto per volontà del lavoratore. In questo caso non si tratta di licenziamento.
- Il datore informa la sede territoriale dell’Ispettorato e può inviare la cessazione come dimissioni per fatti concludenti
- Nel flusso verso l’INPS si usa il codice tipo cessazione 1Y, come indicato nelle istruzioni diffuse alle imprese
- Non spetta la disoccupazione e non è dovuto il ticket, secondo le stesse indicazioni operative
Se l’assenza risulta giustificata, l’Ispettorato può comunicare l’inefficacia della risoluzione e il rapporto si ricostruisce.
Cosa succede in pratica
Caso tipo. Un lavoratore non si presenta al lavoro e non invia giustificazioni per 18 giorni consecutivi. Il contratto collettivo applicato non indica un termine specifico, quindi si considera superata la soglia dei 15 giorni prevista dalle istruzioni operative sulle dimissioni per fatti concludenti, come illustrato nelle indicazioni alle imprese.
- Giorno 1, inizio assenza ingiustificata
- Giorno 16, si concretizza la fattispecie di dimissioni per fatti concludenti
- Entro pochi giorni, il datore invia la comunicazione all’Ispettorato e registra la cessazione nei sistemi, usando il codice 1Y nel flusso verso l’INPS, come da istruzioni operative
- L’Ispettorato può verificare la veridicità della comunicazione e la regola non opera se il lavoratore dimostra l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza per forza maggiore o per fatto imputabile al datore, come indicato nelle indicazioni alle imprese
- Non è dovuto il ticket e non spetta la disoccupazione, come indicato nelle istruzioni alle imprese
Se invece c’è un licenziamento vero e proprio, il datore comunica la cessazione, chiude il rapporto nei flussi verso l’INPS e versa l’eventuale ticket stabilito dal contributo di licenziamento.
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Fonti: Legge 92/2012 · INPS · Ministero del Lavoro · Assolombarda
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