Il termine «licenziamento online» si riferisce in realtà alle dimissioni telematiche, la procedura con cui un lavoratore comunica la volontà di interrompere il rapporto di lavoro. Questa modalità è obbligatoria per quasi tutti i lavoratori del settore privato e garantisce la certezza della data di comunicazione.
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Licenziamento online o dimissioni telematiche?
Anche se spesso si cerca «licenziamento online», la procedura corretta si chiama dimissioni telematiche. Il licenziamento è una decisione del datore di lavoro, mentre le dimissioni sono una scelta del lavoratore.
La confusione nasce dal fatto che in entrambi i casi il rapporto di lavoro si interrompe, ma le cause, le procedure e le conseguenze sono molto diverse. Questa guida si occupa della procedura telematica con cui un lavoratore può dimettersi.
Come si presentano le dimissioni online?
Le dimissioni si presentano attraverso il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È possibile procedere in autonomia oppure con l'assistenza di un soggetto abilitato.
La procedura è obbligatoria e l'unica valida per i lavoratori del settore privato, a pena di inefficacia delle dimissioni. Le due modalità per presentare le dimissioni sono:
- In autonomia: accedendo al portale Servizi Lavoro con le proprie credenziali SPID o CIE e compilando il modulo online.
- Tramite un intermediario abilitato: rivolgendosi a patronati, organizzazioni sindacali, consulenti del lavoro o enti bilaterali, che eseguiranno la procedura per conto del lavoratore.
In entrambi i casi, una volta inviato il modulo, il sistema genera una ricevuta e invia automaticamente una comunicazione via PEC all'indirizzo del datore di lavoro indicato nella procedura.
Chi non deve usare la procedura telematica?
Non tutti i lavoratori devono usare la procedura telematica per dimettersi. Le principali categorie escluse sono i dipendenti pubblici e i lavoratori domestici.
Sono esonerati da questo obbligo:
- i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
- i lavoratori domestici, come colf e badanti
- i lavoratori marittimi
- i genitori lavoratori che devono convalidare le dimissioni presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro
- i lavoratori che risolvono il rapporto in una sede di conciliazione stragiudiziale
Questi lavoratori devono comunicare le dimissioni in forma scritta, per esempio con una lettera raccomandata o consegnata a mano.
Quando arrivano al datore di lavoro?
La comunicazione delle dimissioni telematiche arriva al datore di lavoro in modo immediato. Il sistema invia una notifica all'indirizzo email o PEC dell'azienda non appena il lavoratore completa e invia la procedura.
La data di trasmissione del modulo è certificata da una marca temporale, che ne garantisce l'autenticità e la certezza. Il datore di lavoro può anche consultare le comunicazioni ricevute accedendo a un'area riservata del portale ministeriale.
Devo rispettare un preavviso?
Sì, la procedura online non elimina l'obbligo di rispettare il periodo di preavviso. La durata del preavviso è stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro - CCNL - applicato al rapporto.
Il preavviso è il periodo di tempo che deve intercorrere tra la comunicazione delle dimissioni e l'ultimo giorno effettivo di lavoro. La sua durata varia in base all'inquadramento, al livello e all'anzianità di servizio del lavoratore. Nel modulo online va inserita la data di decorrenza delle dimissioni, che corrisponde al giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro, tenendo conto del preavviso.
È possibile dimettersi online senza preavviso?
Sì, è possibile dimettersi senza preavviso solo in caso di giusta causa. Se invece non c'è una giusta causa e non si rispetta il preavviso, il datore di lavoro può trattenere un'indennità.
Le dimissioni per giusta causa avvengono quando il datore di lavoro commette una violazione così grave da non permettere la prosecuzione del rapporto, neanche per un giorno. Alcuni esempi sono:
- mancato pagamento dello stipendio
- comportamenti di mobbing
- gravi violazioni della sicurezza sul lavoro
In questi casi, le dimissioni hanno effetto immediato e il lavoratore ha diritto a un'indennità sostitutiva del preavviso pagata dal datore di lavoro.
Cosa succede se non rispetto il preavviso?
Se non si rispetta il preavviso senza una giusta causa, il datore di lavoro ha il diritto di trattenere un importo. Questa somma è chiamata indennità sostitutiva del preavviso.
L'importo corrisponde alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato durante il periodo di preavviso non rispettato. Questa somma viene di solito trattenuta dalle competenze di fine rapporto, come l'ultima busta paga, le ferie non godute e il TFR.
Posso annullare le dimissioni online?
Sì, è possibile annullare le dimissioni già inviate, ma solo entro un tempo limitato. La revoca deve avvenire entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo.
Per revocare le dimissioni si deve usare la stessa procedura telematica utilizzata per l'invio. Si accede al portale del Ministero del Lavoro e si seleziona l'opzione di revoca per le dimissioni inviate. Anche in questo caso, il sistema invia una notifica automatica al datore di lavoro. Trascorsi i sette giorni, la revoca non è più possibile tramite questa procedura e le dimissioni diventano definitive.
Cosa succede in pratica
Chiara è un'impiegata nel settore commercio con un contratto a tempo indeterminato, inquadrata al quarto livello e con un'anzianità di servizio di tre anni. Decide di dimettersi per una nuova opportunità di lavoro.
Il suo CCNL prevede un periodo di preavviso di 20 giorni di calendario. Il 10 giugno, Chiara presenta le dimissioni telematiche tramite il portale del Ministero del Lavoro. Nel compilare il modulo, deve calcolare la data di decorrenza, che è il giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro. L'ultimo giorno di lavoro di Chiara, considerando i 20 giorni di preavviso, sarà il 30 giugno. La data di decorrenza che deve inserire nel modulo è quindi il 1° luglio.
Se Chiara decidesse di non rispettare il preavviso e volesse terminare il lavoro il 10 giugno stesso, il datore di lavoro potrebbe trattenerle l'indennità sostitutiva. Con uno stipendio lordo mensile di 1.650 €, l'importo trattenuto sarebbe pari alla retribuzione dei 20 giorni di preavviso non lavorati, cioè circa 1.100 €.
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Fonti: D.lgs. 151/2015 · D.lgs. 151/2001 · Codice civile