Il licenziamento per giusta causa interrompe subito il rapporto, senza preavviso, ma non azzera i diritti maturati. Restano dovuti TFR e competenze di fine rapporto, e, se ci sono i requisiti, spetta anche la NASpI perché si tratta di perdita involontaria del lavoro. La domanda NASpI va presentata online e rispetta scadenze precise.
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Chi viene licenziato per giusta causa prende la NASpI?
Sì. Il licenziamento per giusta causa è una cessazione decisa dal datore, quindi rientra nella perdita involontaria del lavoro e dà diritto alla NASpI se ci sono i requisiti. Servono almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti.
La NASpI spetta ai lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente l’occupazione, come prevede la disciplina sulla prestazione di disoccupazione, con il requisito di almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti. Il licenziamento per giusta causa interrompe il rapporto senza preavviso, ma non fa venire meno il carattere involontario della disoccupazione ai fini della prestazione.
Cosa spetta e cosa non spetta dopo un licenziamento per giusta causa?
Spettano TFR, ferie maturate e non godute, altri ratei previsti dal contratto. Non spetta l’indennità sostitutiva del preavviso.
Il TFR matura per tutta la durata del rapporto e va corrisposto alla cessazione, come stabilito dalla regola sul trattamento di fine rapporto. Le ferie annuali non godute devono essere liquidate alla chiusura del rapporto, secondo la disciplina sull’orario di lavoro che consente la monetizzazione solo in caso di cessazione del rapporto. Nel licenziamento per giusta causa non è dovuto il preavviso, né l’indennità sostitutiva, in quanto il recesso opera con effetto immediato.
Quali sono esempi concreti di giusta causa?
Sono tipicamente richiamati furti o appropriazioni di beni aziendali, falsificazioni, uso improprio dei permessi, insubordinazione grave, aggressioni, violazioni gravi della riservatezza, timbrature fraudolente. Contano il fatto concreto, la gravità e la proporzionalità.
Non esiste un elenco chiuso in una singola norma. La nozione di giusta causa rinvia a comportamenti così gravi da impedire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, con recesso immediato senza preavviso. La valutazione passa attraverso le contestazioni disciplinari e il diritto di difesa tutelato dallo Statuto dei lavoratori.
Quando e come chiedere la NASpI?
La domanda si presenta all’INPS per via telematica entro 68 giorni dalla cessazione. Se invii la domanda entro 8 giorni, la prestazione decorre dall’ottavo giorno dopo la cessazione, altrimenti dal giorno successivo alla domanda.
Il termine di presentazione è fissato a 68 giorni dalla cessazione. La decorrenza è dall’ottavo giorno successivo alla cessazione se presenti entro 8 giorni, altrimenti dal giorno successivo alla domanda. La domanda si invia online dal servizio INPS dedicato alla domanda di NASpI.
Come si calcola importo e durata della NASpI?
L’importo iniziale è pari al 75 percento della retribuzione media mensile fino a una soglia, più il 25 percento dell’eventuale quota eccedente entro il massimale, con riduzione del 3 percento per ogni mese dal sesto mese, dall’ottavo mese per chi ha almeno 55 anni. La durata è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Il calcolo e la progressiva riduzione mensile sono determinati dalla regola sull’importo e la riduzione della NASpI. La durata massima dipende dai contributi accreditati, secondo la regola che fissa la durata pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
In quali casi la NASpI non spetta o è a rischio?
Non spetta in caso di cessazione volontaria del rapporto, salvo le dimissioni per giusta causa. Se l’azienda considera l’assenza prolungata come dimissioni per fatti concludenti, la NASpI non è dovuta.
La prestazione è riconosciuta in presenza di disoccupazione involontaria, mentre la cessazione volontaria resta esclusa, con l’eccezione delle dimissioni per giusta causa riconosciute come evento tutelato. L’INPS ha chiarito che, in caso di assenze ingiustificate protratte, il datore può qualificare la chiusura come dimissioni per fatti concludenti, che escludono la NASpI. Se invece interviene un licenziamento per giusta causa derivante dalla stessa situazione, la prestazione resta richiedibile se ci sono i requisiti.
Come deve essere comunicato un licenziamento per giusta causa?
Deve essere comunicato per iscritto e contenere i motivi. L’atto produce effetti immediati e senza preavviso.
La forma scritta e l’indicazione dei motivi sono richieste dalla disciplina sui licenziamenti individuali. L’effetto immediato discende dalla regola sulla giusta causa, che consente il recesso senza preavviso.
Entro quando si impugna il licenziamento e si può chiedere la NASpI?
L’impugnazione va inviata entro 60 giorni, poi occorrono 180 giorni per il ricorso o la conciliazione. La richiesta di NASpI si può fare comunque e non preclude la contestazione del licenziamento.
I termini per impugnare sono fissati dalla regola che impone di impugnare il licenziamento entro 60 giorni e depositare il ricorso entro 180 giorni. L’INPS valuta la prestazione in base alla cessazione e ai requisiti contributivi, quindi l’istanza di NASpI può essere presentata anche mentre si contesta la legittimità del recesso.
Dimissioni per giusta causa e NASpI: cosa cambia per chi lascia il lavoro?
Se ci si dimette per giusta causa, la cessazione è equiparata alla perdita involontaria e si può accedere alla NASpI se ci sono i requisiti. Le ragioni tipiche sono mancato pagamento della retribuzione, molestie gravi, trasferimenti illegittimi o demansionamento rilevante.
La tutela è riconosciuta per le dimissioni per giusta causa ai fini della NASpI. Anche qui valgono gli stessi termini per la domanda e le stesse regole su importo e durata della prestazione.
Cosa succede in pratica
Caso tipo. Lavoratrice licenziata per giusta causa il 1 giugno. Retribuzione media mensile di 1.200 euro, contribuzione utile negli ultimi 4 anni pari a 104 settimane, domanda NASpI presentata il 6 giugno.
- Decorrenza: la prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione se la domanda è presentata entro 8 giorni. In questo caso dal 9 giugno.
- Durata: con 104 settimane di contributi, la durata è la metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, quindi 52 settimane.
- Importo iniziale: la NASpI è pari al 75 percento della retribuzione media mensile fino alla soglia di riferimento. Con 1.200 euro, l’importo iniziale è 900 euro al mese.
- Riduzione: dal sesto mese l’importo si riduce del 3 percento per ogni mese. Mesi 1-5 a 900 euro, mese 6 a 873 euro, mese 7 a 846,81 euro e così via fino a esaurimento delle 52 settimane.
- Altre spettanze: TFR alla cessazione secondo la disciplina sul trattamento di fine rapporto, ferie maturate e non godute liquidate secondo la regola sulle ferie e cessazione. Nessuna indennità di preavviso per effetto del recesso senza preavviso.
Tabella rapida scadenze
| Tema | Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Domanda NASpI | Presentare entro 68 giorni dalla cessazione | Termine di 68 giorni |
| Decorrenza NASpI entro 8 giorni | Dall’ottavo giorno dopo la cessazione | Decorrenza dall’ottavo giorno |
| Decorrenza NASpI oltre 8 giorni | Dal giorno successivo alla domanda | Decorrenza dalla domanda |
| Impugnazione licenziamento | 60 giorni per impugnare, 180 giorni per il ricorso | 60 più 180 giorni |
| Difesa disciplinare | 5 giorni per presentare giustificazioni | Termine di 5 giorni |
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Fonti: D.lgs. 22/2015 · Codice civile · Legge 297/1982 · D.lgs. 66/2003 · Legge 604/1966 · Legge 300/1970 · INPS
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