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    Giusta causa o motivo soggettivo: differenze e conseguenze

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    Affrontare un licenziamento di natura disciplinare può essere un'esperienza complessa e stressante, soprattutto quando non sono chiari i termini utilizzati dall'azienda. Comprendere la distinzione tra "giusta causa" e "giustificato motivo soggettivo" è il primo passo fondamentale per capire i propri diritti e le possibili conseguenze. In questo articolo faremo chiarezza sulle differenze sostanziali tra queste due tipologie di recesso, sugli esempi pratici e su cosa spetta al lavoratore.

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    Qual è la differenza principale tra giusta causa e giustificato motivo soggettivo?

    La differenza fondamentale tra il licenziamento per giusta causa e quello per giustificato motivo soggettivo risiede nella gravità della condotta del lavoratore. Entrambi sono licenziamenti di natura disciplinare, legati cioè a un comportamento del dipendente, ma il loro impatto sul rapporto di lavoro è diverso.

    La giusta causa implica una violazione talmente grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l'azienda, rendendo impossibile la prosecuzione del lavoro anche solo per un giorno.

    Il giustificato motivo soggettivo, invece, si riferisce a un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali che, pur essendo grave, non giustifica un'interruzione immediata e senza preavviso del rapporto.

    Cos'è in pratica il licenziamento per giusta causa?

    Il licenziamento per giusta causa, regolamentato dall'articolo 2119 del Codice Civile, è la sanzione disciplinare più severa. Comporta l'interruzione immediata del rapporto di lavoro, senza l'obbligo per l'azienda di rispettare il periodo di preavviso. Viene comunemente definito "licenziamento in tronco".

    I comportamenti che possono portare a questa misura sono quelli che ledono in modo irreparabile il vincolo di fiducia. Alcuni esempi includono:

    • Furto di beni aziendali.
    • Gravi atti di violenza o minacce sul luogo di lavoro.
    • Falsa timbratura del cartellino, se effettuata con intento fraudolento.
    • Divulgazione di segreti aziendali.
    • Grave e palese insubordinazione.

    Quando si verifica un licenziamento per giustificato motivo soggettivo?

    Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo - GMS - è previsto dall'articolo 3 della Legge 604/1966 e si configura in presenza di un "notevole inadempimento" degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore.

    La condotta è meno grave rispetto alla giusta causa, pertanto l'azienda è tenuta a rispettare il periodo di preavviso previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - CCNL - di riferimento. Durante il preavviso, il rapporto di lavoro prosegue regolarmente.

    Tra le motivazioni più comuni troviamo:

    • Ripetute assenze ingiustificate.
    • Negligenza grave e continuativa nello svolgimento delle mansioni.
    • Uno scarso rendimento prolungato e colpevole.
    • Insubordinazione verso superiori che non raggiunge la gravità della giusta causa.

    Quali sono le conseguenze per il lavoratore?

    Nonostante la natura disciplinare del recesso, in entrambi i casi il lavoratore conserva il diritto a percepire due importanti tutele economiche.

    La prima è l'indennità di disoccupazione, la NASpI, erogata dall'INPS. Il licenziamento, anche se per colpa del dipendente, costituisce uno stato di disoccupazione involontaria e dà quindi diritto al sussidio, se si possiedono i requisiti contributivi.

    La seconda è il Trattamento di Fine Rapporto - TFR - che rappresenta una retribuzione differita e spetta sempre al lavoratore alla cessazione del rapporto, indipendentemente dalla causa.

    È possibile convertire un licenziamento per giusta causa in giustificato motivo soggettivo?

    Sì, è una possibilità che può verificarsi, tipicamente in sede di impugnazione del licenziamento.

    Se un lavoratore contesta un licenziamento per giusta causa, il giudice potrebbe valutare che la condotta, pur essendo disciplinarmente rilevante, non era così grave da giustificare un licenziamento in tronco.

    In questo caso, il giudice può "convertire" il licenziamento, riqualificandolo da giusta causa a giustificato motivo soggettivo. Questa conversione ha delle conseguenze pratiche, come il diritto del lavoratore a ricevere l'indennità sostitutiva del mancato preavviso.

    Qual è la differenza con il giustificato motivo oggettivo?

    È importante non confondere il giustificato motivo soggettivo con quello oggettivo.

    Mentre il motivo soggettivo riguarda, come visto, il comportamento e la condotta del lavoratore, il giustificato motivo oggettivo si riferisce a ragioni che non dipendono dal dipendente. Riguarda infatti decisioni aziendali, come crisi economiche, riorganizzazioni produttive o la soppressione di una specifica mansione.

    Hai ancora dubbi sul licenziamento per giusta causa o motivo soggettivo?

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