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    Licenziamento per giustificato motivo: soggettivo o oggettivo?

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    Ricevere una lettera di licenziamento è un momento delicato che genera incertezza. Comprendere la natura e le motivazioni di tale provvedimento è il primo passo per tutelare i propri diritti. In questo articolo troverai una spiegazione chiara delle differenze tra licenziamento per giustificato motivo soggettivo e oggettivo, basata sulle normative vigenti, per aiutarti a comprendere la tua situazione. Se preferisci affrontare la situazione con sicurezza, puoi compilare il modulo presente in cima a questa pagina per parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in materia di licenziamenti per giustificato motivo.

    Qual è la differenza tra licenziamento per giustificato motivo oggettivo e soggettivo?

    La distinzione fondamentale tra le due tipologie di licenziamento per giustificato motivo, entrambe disciplinate dalla Legge n. 604 del 1966, risiede nella causa che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro.

    Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo dipende da un comportamento colpevole del lavoratore, un inadempimento grave ai suoi obblighi contrattuali.

    Al contrario, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è legato alla condotta del dipendente, ma a ragioni che riguardano l'organizzazione produttiva o economica dell'azienda.

    Cosa rientra nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo?

    Questo tipo di licenziamento, noto anche come licenziamento economico, si verifica quando l'azienda, per scelte tecniche o imprenditoriali, sopprime il posto di lavoro. Le ragioni possono essere diverse, tra cui:

    • Crisi aziendale.
    • Riorganizzazione tecnica o produttiva.
    • Cessazione di un'intera attività o di un ramo d'azienda.
    • Sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a svolgere le mansioni assegnate.

    Per procedere legittimamente, l'azienda deve rispettare alcuni requisiti. In particolare, è tenuta a dimostrare l'impossibilità di ricollocare il dipendente in altre mansioni equivalenti o inferiori presenti in azienda - il cosiddetto obbligo di repechage.

    La comunicazione di licenziamento deve avvenire in forma scritta, specificando in modo chiaro i motivi. Il lavoratore licenziato ha diritto al periodo di preavviso - lavorato o pagato tramite indennità sostitutiva - e può richiedere la NASpI, la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego.

    Quali sono i motivi per un licenziamento per giustificato motivo soggettivo?

    Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo - o GMS - ha natura disciplinare. Scaturisce da una condotta negligente o scorretta del dipendente, tale da ledere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, ma non così grave da giustificare un licenziamento in tronco.

    Tra le motivazioni più comuni rientrano:

    • Gravi mancanze nei doveri contrattuali.
    • Assenze ingiustificate e ripetute.
    • Insubordinazione nei confronti dei superiori.
    • Ripetuti ritardi.
    • Scarsa resa lavorativa o scarso rendimento.
    • Abuso dei permessi retribuiti.

    Qual è la procedura per il licenziamento per giustificato motivo soggettivo?

    Trattandosi di un provvedimento disciplinare, l'azienda è tenuta a seguire una procedura ben definita per legge.

    • Contestazione disciplinare: L'azienda deve prima inviare al lavoratore una comunicazione scritta in cui contesta in modo specifico l'addebito.
    • Diritto di difesa: Il lavoratore ha a disposizione un termine minimo di 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, per iscritto o oralmente, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale.
    • Provvedimento: Solo dopo aver valutato le giustificazioni del dipendente, se non le ritiene valide, l'azienda può procedere con la comunicazione del licenziamento.

    Anche in questo caso, il lavoratore ha diritto al periodo di preavviso e all'accesso alla NASpI.

    Qual è la differenza tra giusta causa e giustificato motivo soggettivo?

    Sebbene entrambi derivino da un comportamento del lavoratore, la differenza principale sta nella gravità della mancanza.

    Il licenziamento per giusta causa è riservato a condotte talmente gravi da non consentire la prosecuzione, neanche temporanea, del rapporto di lavoro. Per questo motivo, avviene "in tronco", cioè con effetto immediato e senza preavviso.

    Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, invece, si applica a inadempimenti notevoli ma meno gravi, che non giustificano un'interruzione immediata del rapporto. Per questo motivo, prevede sempre il rispetto del periodo di preavviso.

    Con un licenziamento per giustificato motivo spetta la disoccupazione?

    Sì, in entrambi i casi - sia per giustificato motivo soggettivo che oggettivo - il licenziamento è una forma di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

    Di conseguenza, il lavoratore licenziato ha diritto a presentare la domanda per l'indennità di disoccupazione NASpI, a condizione che soddisfi tutti gli altri requisiti contributivi e lavorativi previsti dalla legge.

    Come si può contestare un licenziamento per giustificato motivo?

    Se il lavoratore ritiene che il licenziamento sia infondato nei motivi o che l'azienda non abbia rispettato la procedura corretta, ha il diritto di impugnarlo.

    È fondamentale agire tempestivamente: l'impugnazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di ricezione della lettera di licenziamento.

    Hai ricevuto un licenziamento per giustificato motivo e hai dei dubbi?

    Qualora ti servisse un supporto per valutare la correttezza della procedura seguita dall'azienda o la fondatezza delle motivazioni, puoi compilare il modulo che trovi qui sotto. Questo ti permetterà di parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza nelle procedure di licenziamento per giustificato motivo.

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