Licenziamento e NASpI: i casi in cui non spetta e le novità

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    La NASpI dopo un licenziamento spetta solo se la perdita del lavoro è davvero involontaria e se ci sono i requisiti minimi. Non spetta quando l’uscita è qualificata come dimissioni, per esempio nelle nuove ipotesi di assenza ingiustificata prolungata trattata come dimissioni per fatti concludenti, né se mancano le 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni. Restano ammessi alla NASpI i licenziamenti disciplinari e individuali, se ricorrono i requisiti, ma attenzione ai casi che fanno perdere il diritto o ne comportano il recupero.

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    Quando il licenziamento non dà diritto alla NASpI?

    Non spetta la NASpI se l’uscita dal lavoro non è davvero involontaria o se mancano i requisiti minimi. In alcuni casi l’indennità può essere negata o recuperata dopo il pagamento.

    I principali casi in cui la NASpI non spetta o viene meno sono:

    • Dimissioni per fatti concludenti successive ad assenza ingiustificata oltre il limite previsto dal CCNL, oppure oltre 15 giorni, con cessazione indicata con codice FC, perché è considerata una volontà del lavoratore di chiudere il rapporto assenza oltre il limite o per più di 15 giorni senza motivazione, trattata come dimissioni per fatti concludenti.
    • Dimissioni volontarie non per giusta causa, perché la NASpI spetta solo a chi perde involontariamente il lavoro spetta a chi perde involontariamente il lavoro e possiede i requisiti.
    • Mancanza dei requisiti minimi di contribuzione, almeno 13 settimane nei 4 anni che precedono la disoccupazione almeno 13 settimane nei 4 anni.
    • Appartenenza a categorie escluse dalla prestazione, come i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e gli operai agricoli, che hanno regole dedicate ambito di applicazione ed esclusioni.
    • Presentazione oltre i termini, perché la domanda va inviata entro 68 giorni dalla cessazione e i pagamenti decorrono secondo regole precise domanda entro 68 giorni e decorrenza dalla data prevista.
    • Reintegra successiva, perché se il rapporto viene ripristinato l’indennità viene recuperata dall’ente che la eroga NASpI erogata con possibilità di recupero in caso di reintegra.

    Assenze ingiustificate: licenziamento o dimissioni di fatto?

    Se l’azienda classifica l’assenza prolungata come dimissioni per fatti concludenti, la NASpI non spetta. Se invece c’è un licenziamento disciplinare per assenze ingiustificate, la NASpI può spettare se ci sono i requisiti.

    Cosa controllare se c’è stata un’assenza ingiustificata prolungata:

    • Se l’assenza supera il limite del tuo CCNL, oppure 15 giorni, il rapporto può essere chiuso come dimissioni per fatti concludenti, con codice di cessazione FC e perdita della disoccupazione assenza oltre il limite o per più di 15 giorni senza motivazione, trattata come dimissioni per fatti concludenti.
    • Se, per la stessa condotta, ti è stato contestato un illecito disciplinare ed è arrivato un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, puoi richiedere la NASpI se possiedi i requisiti contributivi e gli altri presupposti NASpI ammissibile in caso di licenziamento disciplinare se ricorrono i requisiti.

    In quali licenziamenti la NASpI spetta comunque?

    Spetta nei licenziamenti in cui la perdita del lavoro è involontaria. Rientrano anche i licenziamenti disciplinari, se ricorrono i requisiti.

    • Un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo consente l’accesso alla prestazione se hai i requisiti minimi NASpI ammissibile in caso di licenziamento disciplinare se ricorrono i requisiti.
    • In generale, la NASpI è riconosciuta a chi perde involontariamente l’occupazione e rispetta i requisiti indicati dalla normativa spetta a chi perde involontariamente il lavoro e possiede i requisiti.

    Dimissioni per giusta causa: quando salvano il diritto alla NASpI?

    Se presenti dimissioni per giusta causa, la NASpI spetta. Anche se l’azienda aveva già avviato la procedura per assenza ingiustificata, le dimissioni per giusta causa prevalgono e salvaguardano l’accesso alla prestazione dimissioni per giusta causa che prevalgono e salvano la NASpI.

    Esempi tipici di giusta causa, da documentare:

    • Mancato pagamento delle retribuzioni dimissioni per giusta causa che prevalgono e salvano la NASpI.

    Requisiti, durata, domanda: cosa controllare prima di chiedere la NASpI

    Servono almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti e la perdita involontaria dell’occupazione. La durata e la decorrenza seguono regole rigide.

    Checklist essenziale:

    • Requisiti minimi contributivi, almeno 13 settimane nei 4 anni anteriori almeno 13 settimane nei 4 anni.
    • Durata pari alla metà delle settimane di contribuzione utili maturate negli ultimi 4 anni durata pari alla metà delle settimane di contribuzione.
    • Misura calcolata sulla retribuzione media mensile, pari al 75 percento fino alla soglia prevista annualmente e al 25 percento della parte eccedente misura e calcolo dell’indennità.
    • Domanda da inviare entro 68 giorni dalla cessazione, con decorrenza dall’ottavo giorno se la domanda arriva entro i primi 8 giorni, altrimenti dal giorno successivo alla domanda domanda entro 68 giorni e decorrenza dalla data prevista.
    • Obblighi durante la fruizione, perché il rifiuto ingiustificato delle iniziative concordate con i servizi per l’impiego patto e servizi per il lavoro comporta la decadenza.

    Tabella di orientamento sui termini | Cosa | Regola | Riferimento | | Domanda NASpI | Va presentata entro 68 giorni dalla cessazione | domanda entro 68 giorni | | Decorrenza pagamenti | Dall’ottavo giorno se si presenta entro 8 giorni, altrimenti dal giorno successivo alla domanda | decorrenza dalla data prevista | | Durata | Pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni | durata pari alla metà delle settimane |

    Cosa succede in pratica

    Caso tipo. Un addetto alle vendite viene allontanato dopo assenze ingiustificate durate 16 giorni consecutivi.

    • Scenario A dimissioni per fatti concludenti. L’azienda chiude il rapporto con codice di cessazione FC per assenze oltre 15 giorni non giustificate. Esito per il lavoratore: niente NASpI, perché la cessazione è trattata come dimissioni e quindi non è involontaria assenza oltre il limite o per più di 15 giorni senza motivazione, trattata come dimissioni per fatti concludenti.

    • Scenario B licenziamento disciplinare. Dopo contestazione e procedura disciplinare, arriva un licenziamento per giusta causa. Il lavoratore ha maturato 52 settimane di contributi utili negli ultimi 4 anni e una retribuzione media mensile di 1.200 euro.

      • Durata NASpI: 26 settimane, pari alla metà di 52 durata pari alla metà delle settimane.
      • Importo di partenza: 900 euro al mese, pari al 75 percento della retribuzione media di 1.200 euro misura e calcolo dell’indennità.
      • Scadenze: domanda entro 68 giorni dalla data di cessazione. Se la presenta entro 8 giorni, l’assegno decorre dall’ottavo giorno, altrimenti dal giorno successivo alla domanda domanda entro 68 giorni e decorrenza dalla data prevista.
      • Ammissibilità in caso di licenziamento disciplinare: sì, se ci sono i requisiti NASpI ammissibile in caso di licenziamento disciplinare se ricorrono i requisiti.

    E se il giudice mi reintegra?

    La NASpI può essere pagata anche mentre si attende l’esito della causa, ma se arriva la reintegra l’ente recupera le somme non dovute. Devi comunicarlo tempestivamente con gli strumenti previsti NASpI erogata con possibilità di recupero in caso di reintegra.

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    Fonti: D.lgs. 22/2015 · D.lgs. 150/2015 · INPS · Assolombarda

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