Se il licenziamento è senza giusta causa e rientri nel regime del Jobs Act, di regola spetta un’indennità tra 6 e 36 mensilità della retribuzione di riferimento per il TFR, determinata dal giudice entro questi limiti, non in modo automatico sulla sola anzianità. La reintegrazione è possibile solo in ipotesi specifiche, come i licenziamenti nulli o discriminatori, i licenziamenti orali e quando manca il fatto materiale contestato. Per far valere i tuoi diritti devi impugnare il licenziamento entro 60 giorni e poi depositare il ricorso o la richiesta di conciliazione entro i successivi 180 giorni.
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Cosa spetta con il Jobs Act se il licenziamento è senza giusta causa?
In caso di licenziamento ingiustificato a tutele crescenti spetta un’indennità tra 6 e 36 mensilità, calcolata sulla retribuzione di riferimento per il TFR. L’importo è deciso dal giudice entro questa forbice e non è più determinato in modo rigido sulla sola anzianità.
La regola sta nel fatto che il datore è condannato a pagare un’indennità non soggetta a contributi, in una misura compresa tra un minimo e un massimo di mensilità della retribuzione di riferimento per il TFR, con criterio non più meramente automatico per effetto della giurisprudenza costituzionale, che ha superato il legame esclusivo con l’anzianità di servizio regola sulle tutele crescenti e orientamento della giurisprudenza costituzionale sul criterio di quantificazione.
Se il vizio riguarda la motivazione o la procedura disciplinare, l’indennità è tra 2 e 12 mensilità, determinata dal giudice, sempre sulla retribuzione di riferimento per il TFR vizi di motivazione o procedura e misura ridotta. Se il licenziamento è orale, cioè senza forma scritta, si applica la reintegrazione con risarcimento e contributi tutela in caso di licenziamento orale.
Quando scatta la reintegrazione con il Jobs Act?
La reintegrazione piena scatta nei licenziamenti nulli o discriminatori, nei licenziamenti orali e in altri casi di nullità previsti dalla legge, con risarcimento non inferiore a 5 mensilità e versamento dei contributi tutela reintegratoria nei casi di nullità e licenziamento orale.
La reintegrazione attenuata scatta se manca il fatto materiale contestato nel licenziamento disciplinare, con un’indennità risarcitoria entro il limite previsto insussistenza del fatto nel disciplinare.
La giurisprudenza costituzionale ha esteso la reintegrazione attenuata anche al licenziamento per motivo economico quando sia provata l’insussistenza del fatto materiale indicato dal datore, mentre la violazione dell’obbligo di ricollocamento in azienda comporta la sola tutela indennitaria estensione della reintegra attenuata al motivo economico.
Quando la contrattazione collettiva prevede per quello specifico comportamento solo una sanzione conservativa, il licenziamento disciplinare è equiparato ai casi di fatto insussistente e si applica la reintegra attenuata effetto delle sanzioni conservative da contratto collettivo.
Come si calcola l’indennità secondo il Jobs Act?
L’indennità è ancorata alla retribuzione di riferimento per il TFR e si colloca nella forbice tra 6 e 36 mensilità. Il giudice la fissa entro questi limiti, non più in modo automatico sulla sola anzianità di servizio forbice e base di calcolo e superamento del criterio esclusivo dell’anzianità.
Se il vizio riguarda la motivazione o la procedura disciplinare, l’indennità è tra 2 e 12 mensilità, determinata dal giudice misura nei vizi formali e procedurali.
Nei licenziamenti collettivi viziati nei criteri di scelta, per chi è nel Jobs Act spetta solo l’indennità prevista per l’ingiustificatezza individuale regola nei licenziamenti collettivi.
Quali sono i termini per impugnare il licenziamento?
Il lavoratore deve impugnare il licenziamento per iscritto entro 60 giorni dalla comunicazione. Poi, entro i successivi 180 giorni, deve depositare il ricorso al tribunale o chiedere la conciliazione, altrimenti l’impugnazione diventa inefficace impugnare entro 60 giorni e depositare entro 180 giorni.
Il datore può revocare il licenziamento entro 15 giorni dall’impugnazione e il rapporto si ripristina con diritto alla retribuzione maturata fino alla revoca revoca del licenziamento entro 15 giorni.
Per i lavoratori nel regime a tutele crescenti non si applica l’obbligo del tentativo di conciliazione preventiva previsto per alcuni licenziamenti economici nel diverso regime, come chiarito dall’ispettorato esclusione del tentativo obbligatorio per chi è nelle tutele crescenti.
Cos’è l’offerta di conciliazione e quando può convenire?
Entro 60 giorni dal licenziamento, in una sede protetta, il datore può offrire una somma netta tra 3 e 27 mensilità della retribuzione di riferimento per il TFR. L’accettazione estingue il rapporto e comporta la rinuncia a impugnare il licenziamento offerta di conciliazione, importi e termini.
È uno strumento rapido e fiscalmente agevolato. Valuta però il confronto con la possibile indennità giudiziale, che rientra nella forbice 6-36 mensilità ed è determinata caso per caso forbice dell’indennità giudiziale e criteri non più automatici.
La conciliazione si svolge davanti al giudice, in sede sindacale o presso l’ispettorato territoriale del lavoro sedi protette e rinuncia all’impugnazione.
Cosa cambia se l’assunzione è anteriore al 7 marzo 2015?
Per chi è stato assunto prima del 7 marzo 2015 si applica il regime precedente, con una tutela reintegratoria più ampia in varie ipotesi, secondo le regole sul reintegro e sulle indennità collegate regola generale del reintegro nel regime anteriore.
Il Jobs Act si applica ai rapporti a tempo indeterminato iniziati dal 7 marzo 2015 e ai rapporti convertiti a tempo indeterminato dopo quella data ambito di applicazione del Jobs Act.
La lettera di licenziamento cosa deve contenere?
Il licenziamento deve essere scritto e contenere i motivi obbligo di forma scritta e motivazione. Se manca la forma scritta, il licenziamento è nullo e si applica la reintegrazione con risarcimento e contributi tutela in caso di licenziamento orale.
Se non sono comunicati i motivi, si applica l’indennità tra 2 e 12 mensilità, determinata dal giudice misura dell’indennità per vizi di motivazione.
NASpI dopo il licenziamento illegittimo: a cosa si ha diritto?
Dopo un licenziamento si può chiedere l’indennità di disoccupazione se si è in stato di disoccupazione involontaria e si possiedono i requisiti contributivi previsti requisiti generali della NASpI.
Il diritto alla NASpI è riconosciuto anche in caso di licenziamento disciplinare, mentre in caso di dimissioni è escluso salvo le ipotesi di giusta causa espressamente previste dalla stessa disciplina stato di disoccupazione involontario e eccezioni.
Il Jobs Act esiste ancora?
Sì, il regime a tutele crescenti è in vigore per le assunzioni dal 7 marzo 2015, con applicazione alle cessazioni illegittime dei rapporti a tempo indeterminato ambito di applicazione attuale.
Nel tempo ci sono stati interventi legislativi e decisioni della giurisprudenza costituzionale che hanno inciso su importi e tutele, mantenendo però la prevalenza dell’indennizzo e la reintegra nei casi previsti.
Cosa succede in pratica
Immagina un lavoratore assunto a tempo indeterminato il 10 aprile 2017 e licenziato il 20 settembre 2024 con una generica motivazione economica. Impugna entro 60 giorni e poi deposita ricorso entro 180 giorni termini per impugnare.
Il giudice accerta che non ci sono i presupposti oggettivi per il recesso. Essendo un rapporto iniziato dopo il 7 marzo 2015, si applicano le tutele crescenti ambito del Jobs Act.
Se il fatto materiale addotto dal datore è insussistente, può scattare la reintegra attenuata con indennità risarcitoria entro il limite previsto reintegra attenuata e suoi presupposti e estensione al motivo economico.
Se invece il fatto materiale esiste ma non giustifica il recesso, il giudice liquida un’indennità, per esempio 12 mensilità, nella forbice 6-36 mensilità sulla retribuzione di riferimento per il TFR forbice e base di calcolo dell’indennità e criteri di quantificazione non automatici.
Nei primi 60 giorni il datore può proporre l’offerta di conciliazione, per esempio 7 mensilità nette in sede protetta, con rinuncia all’impugnazione offerta, importi e sedi e rinuncia all’impugnazione in caso di accettazione.
Dopo il licenziamento, se in stato di disoccupazione involontaria e con i requisiti contributivi, il lavoratore può chiedere la NASpI requisiti generali della NASpI.
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