Un contratto a tempo indeterminato non può essere sciolto liberamente dal datore di lavoro: serve sempre un motivo previsto dalla legge. La giusta causa però non è il solo motivo valido, perché il licenziamento resta legittimo anche con un giustificato motivo soggettivo o oggettivo, in questi casi con preavviso. Se un motivo valido non c'è o non viene provato, il licenziamento è illegittimo e va contestato per iscritto entro 60 giorni.
Se preferisci farti guidare da un esperto prima di muoverti, puoi cliccare il bottone che trovi qui sopra: ti permette di parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in licenziamenti senza giusta causa nei rapporti a tempo indeterminato.
Si può licenziare un dipendente a tempo indeterminato senza giusta causa?
Sì, ma solo se esiste un altro motivo legittimo. Il datore di lavoro non può recedere a piacimento: deve indicare e poi dimostrare in giudizio la ragione del licenziamento, che può essere una giusta causa oppure un giustificato motivo, soggettivo od oggettivo.
La differenza pratica riguarda il preavviso. Con la giusta causa il rapporto si interrompe subito, senza preavviso. Con il giustificato motivo il lavoratore ha diritto al periodo di preavviso o alla relativa indennità.
Quindi ricevere una lettera che non parla di giusta causa non significa affatto che il licenziamento sia nullo: bisogna leggere quale motivo è stato scritto e verificare se regge.
Quali motivi rendono valido il licenziamento?
I motivi ammessi sono tre, di gravità decrescente:
- giusta causa: un fatto così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno provvisoria, con cessazione immediata;
- giustificato motivo soggettivo: un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, meno grave della giusta causa, con preavviso;
- giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro o al suo regolare funzionamento, quindi estranee alla condotta del lavoratore, sempre con preavviso.
Esistono poi situazioni in cui la legge non pretende un motivo:
- durante il periodo di prova, quando ciascuna delle parti può recedere;
- alla fine del periodo formativo di apprendistato;
- per i dirigenti e i lavoratori domestici, soggetti a regole proprie.
Va ricordato che il fallimento dell'impresa non è di per sé una giusta causa: la cessazione dell'attività va gestita come motivo oggettivo, con le procedure previste.
Quando il licenziamento senza giusta causa è illegittimo?
È illegittimo quando manca il motivo, quando il motivo indicato non viene provato o quando non sono rispettate le forme. La legge impone che il licenziamento sia comunicato per iscritto e contenga i motivi che lo hanno determinato.
I vizi più frequenti sono:
- licenziamento comunicato solo a voce, che è privo di effetto;
- licenziamento discriminatorio o riconducibile ad altri casi di nullità, per esempio legato al matrimonio o alla maternità;
- fatto contestato al lavoratore che non è mai accaduto, o che il contratto collettivo punisce con una sanzione più leggera;
- ragioni economiche affermate ma non dimostrate;
- procedura disciplinare o tentativo di conciliazione preventivo non rispettati, dove quest'ultimo è dovuto.
Cosa fare subito dopo un licenziamento senza giusta causa?
Il primo passo è contestarlo per iscritto: serve qualunque atto scritto entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, a pena di decadenza. Una raccomandata o una PEC con la volontà chiara di impugnare è sufficiente.
Il secondo passo ha un termine più lungo: entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso al tribunale del lavoro oppure va presentata una richiesta di conciliazione o di arbitrato, altrimenti l'impugnazione perde efficacia.
Nel frattempo conviene mettere da parte:
- la lettera di licenziamento e l'eventuale contestazione disciplinare che l'ha preceduta;
- il contratto individuale, con la data di assunzione;
- le ultime buste paga e il prospetto delle competenze finali;
- ogni scambio di messaggi o email sulle ragioni della cessazione.
Il datore di lavoro, dal suo lato, può revocare il licenziamento entro 15 giorni dalla comunicazione dell'impugnazione: in quel caso il rapporto riprende e la retribuzione maturata nel frattempo è dovuta.
Cosa spetta al lavoratore licenziato senza giusta causa?
Dipende dalla gravità del vizio: nei casi più gravi il giudice ordina il ritorno al lavoro, negli altri riconosce una somma di denaro. La reintegrazione è riservata al licenziamento discriminatorio, nullo o orale e, nei licenziamenti disciplinari, all'ipotesi in cui si dimostri che il fatto contestato non è materialmente accaduto.
In tutti gli altri casi la conseguenza è un'indennità risarcitoria, senza rientro in azienda.
Pesano due elementi:
- la data di assunzione, perché per chi è stato assunto dal 7 marzo 2015 si applica il regime a tutele crescenti;
- le dimensioni del datore di lavoro, con lo spartiacque dei più di 15 dipendenti nell'unità produttiva, più di 5 per le imprese agricole o più di 60 in totale, sotto il quale la tutela è solo economica.
Quante mensilità si possono ottenere?
Gli importi si muovono dentro un minimo e un massimo fissati dalla legge, e il giudice li determina guardando anzianità, dimensioni dell'impresa, comportamento delle parti: il criterio automatico legato al solo numero di anni di servizio è stato dichiarato incostituzionale.
| Situazione | Conseguenza |
|---|---|
| Licenziamento nullo, discriminatorio o orale | Reintegrazione più indennità, non inferiore a 5 mensilità |
| Assunzione dal 7 marzo 2015, motivo insussistente, datore sopra le soglie | Indennità da 6 a 36 mensilità |
| Assunzione dal 7 marzo 2015, datore sotto le soglie | Indennità dimezzata, senza più il tetto di sei mensilità, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale |
| Assunzione dal 7 marzo 2015, soli vizi di forma o di procedura | Indennità da 2 a 12 mensilità |
| Assunzione prima del 7 marzo 2015, datore sopra le soglie | Indennità da 12 a 24 mensilità, oppure reintegrazione con indennità fino a 12 mensilità se il fatto contestato non sussiste |
| Assunzione prima del 7 marzo 2015, datore sotto le soglie | Riassunzione entro 3 giorni oppure indennità da 2,5 a 6 mensilità |
Si può ottenere una buonuscita senza fare causa?
Sì, ed è una via prevista dalla legge. Per evitare il giudizio il datore di lavoro può offrire, entro 60 giorni dal licenziamento, una somma tra un minimo di 3 e un massimo di 27 mensilità della retribuzione utile al calcolo del TFR.
La somma va corrisposta con assegno circolare, non è tassata né soggetta a contributi e l'accettazione comporta la rinuncia a impugnare, anche se l'impugnazione è già stata fatta. L'accordo va formalizzato davanti al giudice, in sede sindacale o presso la commissione di conciliazione dell'ispettorato territoriale del lavoro.
Chi non riceve alcuna offerta può comunque proporre lui stesso una conciliazione, come alternativa al ricorso, nei 180 giorni successivi all'impugnazione.
TFR, preavviso e NASpI spettano anche senza giusta causa?
Il TFR spetta sempre, perché è dovuto in ogni caso di cessazione del rapporto, quindi anche a chi viene licenziato per giusta causa. Il datore di lavoro è obbligato ad accantonarlo ogni anno, mettendo da parte una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutata nel tempo.
Il preavviso segue il motivo del licenziamento: con giustificato motivo soggettivo od oggettivo spetta il periodo fissato dal contratto collettivo, e se il rapporto cessa immediatamente è dovuta la relativa indennità sostitutiva. Solo la giusta causa consente di non darlo.
La NASpI è riconosciuta a chi ha perso involontariamente l'occupazione e possiede i requisiti contributivi richiesti: il licenziamento, anche disciplinare, rientra fra le perdite involontarie del lavoro, a differenza delle dimissioni volontarie.
Cosa succede in pratica
Un'addetta alle pulizie di un ristorante è assunta a tempo indeterminato dal 2019, in un'azienda con 30 dipendenti, con una retribuzione utile al calcolo del TFR di 1.800 euro al mese. Il 10 marzo riceve una lettera che motiva il licenziamento con lo scioglimento della società tra i soci, ma il suo posto viene subito affidato a un'altra persona.
I passaggi e le cifre:
- entro il 9 maggio, cioè nei 60 giorni dalla comunicazione, invia una PEC in cui contesta il licenziamento;
- ha poi tempo fino ai primi giorni di novembre, altri 180 giorni, per depositare il ricorso o chiedere la conciliazione;
- essendo assunta dopo il 7 marzo 2015 in un'azienda sopra le soglie, se il motivo economico non viene provato l'indennità si colloca tra 6 e 36 mensilità: 12 mensilità corrisponderebbero a 21.600 euro;
- il datore di lavoro, per chiudere prima, potrebbe offrirle 6 mensilità, cioè 10.800 euro netti e senza contributi, rinunciando lei all'impugnazione;
- restano dovuti in ogni caso il TFR maturato nei sei anni e l'indennità di preavviso se non è stato lavorato.
Se invece il giudice accertasse che il licenziamento è stato deciso per una ragione discriminatoria, la conseguenza cambierebbe: reintegrazione più indennità non inferiore a 5 mensilità.
Fonti: Codice civile · Legge 604/1966 · D.lgs. 23/2015 · Legge 300/1970 · D.lgs. 22/2015 · Ministero del Lavoro · Ispettorato nazionale del lavoro
Parla con un avvocato del lavoro.




- Risposta in un minuto
- Prima chiamata gratuita
- Costo chiaro fin dall’inizio