Logo Giusto

    Licenziamento senza preavviso e NASpI: spetta? Ecco quando

    Richiedi una chiamata di confronto gratuita sul tema o leggi l'articolo

    Il licenziamento senza preavviso, cioè il licenziamento in tronco per giusta causa, dà diritto alla NASpI: la perdita del posto resta involontaria, perché la decisione di chiudere il rapporto è del datore di lavoro. Servono solo lo stato di disoccupazione e almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti. Il rischio di perdere l'indennità esiste in un caso diverso: quando l'uscita viene qualificata come dimissioni.

    Se preferisci muoverti con sicurezza e senza perdere termini importanti, puoi cliccare il bottone che trovi qui sopra e parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in licenziamenti senza preavviso e nell'accesso alla NASpI.

    La NASpI spetta anche se il licenziamento è in tronco?

    Sì. Il licenziamento per giusta causa, quello che chiude il rapporto nello stesso momento in cui ti viene comunicato, rientra a tutti gli effetti tra le ipotesi di perdita involontaria dell'occupazione.

    Non fa differenza quanto grave sia l'addebito che ti viene contestato: furto, insubordinazione, false timbrature, assenze ripetute. Finché la cessazione è un atto del datore di lavoro, l'indennità spetta.

    Lo stesso vale per il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, cioè quello disciplinare con preavviso, e per il licenziamento per motivi economici. L'INPS ha confermato che l'indennità spetta anche quando il licenziamento disciplinare nasce da assenze ingiustificate prolungate.

    Quali requisiti servono per avere la NASpI?

    Due, da verificare al momento della cessazione:

    • lo stato di disoccupazione, da dichiarare con la domanda;
    • almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni che precedono l'inizio della disoccupazione.

    Contano i contributi versati durante i rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli degli apprendisti, dei soci lavoratori di cooperativa, del personale artistico e dei dipendenti a termine delle pubbliche amministrazioni. Restano fuori i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, chi lavora con partita IVA e i collaboratori coordinati e continuativi, che hanno una tutela diversa.

    Entro quando si presenta la domanda e da quando arriva l'indennità?

    La domanda va presentata all'INPS per via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. È un termine di decadenza: oltre, il diritto si perde anche se tutti gli altri requisiti ci sono.

    La data da cui parte il pagamento dipende da quando presenti la domanda.

    Quando presenti la domandaDa quando decorre la NASpI
    Entro l'ottavo giorno dalla cessazioneDall'ottavo giorno successivo alla cessazione
    Dopo l'ottavo giorno ed entro il 68°Dal giorno successivo alla presentazione della domanda
    Oltre il 68° giornoNessuna indennità: il diritto è decaduto

    Utile tenere a portata di mano il documento di identità, l'IBAN su cui ricevere l'accredito, la lettera di licenziamento e le ultime buste paga.

    Quanto spetta e per quanto tempo?

    L'importo è pari al 75% della retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni fino a una soglia rivalutata ogni anno; sulla parte che supera quella soglia si aggiunge il 25%, sempre entro un tetto massimo mensile anch'esso aggiornato ogni anno.

    L'assegno non resta fisso: si riduce del 3% ogni mese a partire dal sesto mese di fruizione, dall'ottavo mese per chi ha compiuto 55 anni.

    La durata è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi.

    Quali cessazioni non danno diritto alla NASpI?

    Il problema non è mai il licenziamento: è l'uscita volontaria. Restano fuori dall'indennità:

    • le dimissioni volontarie, salvo che siano per giusta causa o avvenute nel periodo tutelato della maternità;
    • la risoluzione consensuale, a meno che non avvenga nella procedura di conciliazione davanti all'Ispettorato del lavoro;
    • le dimissioni per fatti concludenti, cioè l'uscita che il datore di lavoro comunica dopo un'assenza ingiustificata prolungata.

    Se mi assento senza giustificazione per farmi licenziare, rischio la NASpI?

    Sì, è il rischio più concreto oggi. Se resti assente senza giustificazione oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato o comunque per più di quindici giorni, il datore di lavoro può chiudere il rapporto come dimissioni per fatti concludenti, dopo averlo segnalato all'Ispettorato del lavoro.

    In quel caso la cessazione viene registrata come volontaria e il diritto alla NASpI si perde.

    Ci sono però due vie d'uscita, se la situazione è reale e non costruita:

    • l'assenza non vale come dimissione quando è dovuta a forza maggiore o a un fatto imputabile al datore di lavoro, per esempio se ti è stato impossibile comunicare il motivo;
    • se invii dimissioni per giusta causa, per esempio perché gli stipendi non vengono pagati, queste prevalgono sulla risoluzione per fatti concludenti e l'accesso all'indennità resta salvo.

    Se invece il datore di lavoro sceglie la strada del procedimento disciplinare e ti licenzia, l'indennità spetta regolarmente.

    Cosa perdo con il licenziamento senza preavviso, e il TFR?

    Perdi l'indennità sostitutiva del preavviso. Il rapporto può essere interrotto senza preavviso quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto, mentre con un licenziamento ordinario ti spetterebbe un'indennità pari alla retribuzione del periodo di preavviso.

    Il TFR invece spetta sempre. Il trattamento di fine rapporto è dovuto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, quindi anche quando il licenziamento è per giusta causa e anche quando sei tu a dimetterti. Nessuna condotta, per quanto grave, lo fa perdere.

    I tempi di pagamento li fissa il contratto collettivo applicato: di regola il TFR viene liquidato con l'ultima busta paga o nel mese successivo alla cessazione. Se non arriva, il credito si prescrive in cinque anni dalla fine del rapporto.

    Oltre al TFR, in busta paga finale devono essere pagate ferie e permessi non goduti e le mensilità aggiuntive maturate.

    Posso contestare il licenziamento e intanto chiedere la NASpI?

    Sì: i due percorsi corrono in parallelo e hanno termini diversi, entrambi brevi. Il licenziamento va impugnato per iscritto entro 60 giorni dalla comunicazione, e nei 180 giorni successivi va depositato il ricorso in tribunale o avviato il tentativo di conciliazione.

    Vale la pena controllare anche come è stato condotto il procedimento disciplinare: prima del licenziamento devi aver ricevuto una contestazione scritta e specifica dell'addebito e devi aver avuto almeno cinque giorni per difenderti. Il mancato rispetto di questi passaggi incide sulla legittimità del provvedimento.

    E se sono io a dimettermi senza preavviso?

    In questo caso la situazione si ribalta. Chi si dimette senza rispettare il preavviso previsto dal contratto collettivo deve al datore di lavoro un'importo pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato, che viene trattenuto dalle competenze finali.

    Il TFR resta comunque dovuto per intero, perché matura in ogni caso di cessazione; la trattenuta riguarda solo l'importo del preavviso.

    La NASpI, invece, non spetta: le dimissioni volontarie sono un'uscita volontaria. L'eccezione sono le dimissioni per giusta causa, che danno diritto all'indennità e consentono anche di non lavorare il preavviso. Rientrano in questa ipotesi, tra le altre, il mancato pagamento delle retribuzioni, il mancato versamento dei contributi, il demansionamento, le molestie e le condotte vessatorie. Le dimissioni vanno comunque trasmesse con la procedura telematica, indicando la giusta causa e conservando le prove dei fatti che l'hanno determinata.

    Cosa succede in pratica

    Un magazziniere con quattro anni di anzianità riceve il 10 marzo una lettera che gli comunica il licenziamento per giusta causa, con effetto immediato, dopo una contestazione disciplinare. La sua retribuzione media degli ultimi quattro anni è di 1.400 euro lordi al mese e ha 104 settimane di contribuzione utile nello stesso periodo.

    Ecco i numeri del suo caso:

    VoceImporto o data
    Indennità sostitutiva del preavvisoNon dovuta, perché il recesso è per giusta causa
    TFR maturatoDovuto per intero, in ogni caso di cessazione
    Termine ultimo per la domanda di NASpI17 maggio, 68 giorni dopo la cessazione
    Termine ultimo per impugnare il licenziamento9 maggio, 60 giorni dalla comunicazione

    Presenta la domanda il 14 marzo, quindi entro l'ottavo giorno: l'indennità decorre dal 18 marzo.

    L'importo mensile è il 75% di 1.400 euro, cioè 1.050 euro lordi, che restano invariati per i primi cinque mesi. Dal sesto mese scatta la riduzione del 3% e l'assegno scende a circa 1.018 euro, poi a circa 988 euro il mese successivo, e così via.

    La durata è di 52 settimane, cioè la metà delle 104 settimane di contribuzione.

    Nel frattempo il magazziniere invia una lettera di impugnazione del licenziamento: ricevere la NASpI non gli impedisce di contestare la giusta causa, perché i due termini viaggiano su binari distinti.

    Hai ancora dubbi sul licenziamento senza preavviso e sulla NASpI?

    Ogni situazione ha i suoi dettagli: il motivo indicato nella lettera, il modo in cui la cessazione è stata comunicata all'INPS, i contributi effettivamente versati. Sono proprio questi dettagli a decidere se l'indennità arriva e se il licenziamento può essere contestato.

    Qualora desiderassi chiarire la tua posizione prima che scadano i termini, puoi cliccare il bottone che trovi qui sotto e parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza in licenziamenti senza preavviso e nel diritto alla NASpI.

    Parla con un avvocato

    Richiedi una chiamata di confronto gratuita sul tema o leggi l'articolo