Se hai un contratto a tempo indeterminato e vieni licenziato, la NASpI di norma spetta. Serve aver perso il lavoro in modo involontario, avere almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti e presentare domanda entro 68 giorni. Non spetta se ti dimetti, salvo giusta causa o risoluzione consensuale in sede protetta.
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Quando spetta la NASpI dopo un licenziamento a tempo indeterminato?
Spetta in tutti i casi di perdita involontaria del lavoro. Rientrano anche i licenziamenti disciplinari.
La NASpI è riconosciuta a chi perde il lavoro in modo involontario e ha i requisiti previsti. La domanda può essere presentata anche in caso di licenziamento per motivi disciplinari e in caso di licenziamento con accettazione dell’offerta conciliativa. Trovi queste regole nelle pagine ufficiali dedicate alla NASpI e nelle norme su requisiti, durata e domanda, rispettivamente su stato di disoccupazione e contributi, misura e decorrenza, durata, presentazione e termini.
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Perdita involontaria del lavoro, incluso il licenziamento disciplinare
Vedi le indicazioni su chi ha diritto alla NASpI e il richiamo ai licenziamenti disciplinari nelle istruzioni ufficiali del Ministero del lavoro
Perdita involontaria della propria occupazione -
Requisiti minimi di accesso
Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti -
Decorrenza e termini
La prestazione spetta dall’ottavo giorno successivo alla cessazione o dal giorno successivo alla domanda, se oltre l’ottavo, e va richiesta entro 68 giorni -
Durata
Numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni
In quali casi non spetta la NASpI?
Non spetta in caso di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale fuori dalle sedi protette. Spetta invece in caso di dimissioni per giusta causa.
La domanda è possibile anche se il rapporto si è risolto consensualmente nell’ambito della procedura di conciliazione assistita. La pagina istituzionale riassume le ipotesi ammesse.
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Quando non spetta
Dimissioni volontarie non per giusta causa e accordi risolutivi fuori sede protetta -
Eccezioni riconosciute
Dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale in sede protetta
Il licenziamento disciplinare dà diritto alla NASpI?
Sì. Il licenziamento disciplinare è una perdita involontaria dell’occupazione e rientra tra i casi ammessi.
Questo vale a prescindere dal fatto che il recesso sia per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, come chiarito nelle indicazioni ufficiali sulla NASpI e sui casi ammessi per la domanda in caso di licenziamento per motivi disciplinari.
Licenziamento intimato per motivi disciplinari tra i casi ammessi
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto dà diritto alla NASpI?
Sì. Il superamento del periodo di comporto comporta un licenziamento e quindi una perdita involontaria dell’occupazione, perciò la NASpI spetta se hai i requisiti previsti.
La regola generale è che la NASpI copre l’assenza involontaria dal lavoro.
Viene riconosciuta a chi ha perso involontariamente la propria occupazione
Quali requisiti servono e entro quando va fatta la domanda?
Servono stato di disoccupazione e almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni. La domanda va presentata entro 68 giorni.
La decorrenza è dall’ottavo giorno successivo alla cessazione se la domanda è presentata entro gli otto giorni, altrimenti dal giorno successivo alla domanda.
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Requisiti di accesso
Stato di disoccupazione e 13 settimane di contribuzione -
Termine e decorrenza
Entro 68 giorni, con decorrenza dall’ottavo giorno o dal giorno successivo alla domanda -
Obblighi durante la fruizione
Partecipazione a iniziative di attivazione e riqualificazione
Quanto dura la NASpI dopo il licenziamento?
Dura la metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 4 anni. Esempio, con 104 settimane di contributi la durata è 52 settimane.
Eventuali periodi già usati per prestazioni di disoccupazione non si conteggiano.
Durata pari alla metà delle settimane contributive, con esclusione di periodi già utilizzati
Come si calcola l’importo mensile?
Si parte dalla retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni e si applica la formula prevista. L’importo si riduce del 3 percento al mese dal primo giorno del sesto mese, dall’ottavo mese se hai almeno 55 anni.
Se la retribuzione media è inferiore all’importo mensile di riferimento aggiornato ogni anno, la NASpI è pari al 75 percento di quella retribuzione. Se è superiore, si aggiunge il 25 percento della differenza, entro un massimale mensile.
Formula di calcolo, soglia e massimale, e riduzione del 3 percento
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Esempio con retribuzione media 700 euro
Importo iniziale pari a 525 euro, cioè il 75 percento di 700 euro, perché 700 euro è normalmente inferiore alla soglia annuale di riferimento, secondo la formula prevista
Regola del 75 percento sotto la soglia e del 25 percento sulla quota eccedente -
Esempio con retribuzione media 1.500 euro
Si applica il 75 percento dell’importo di riferimento annuale più il 25 percento della differenza tra 1.500 euro e tale importo, senza superare il massimale. L’importo esatto dipende dai valori aggiornati ogni anno
Soglia, massimale e formula di calcolo annualmente aggiornate
Posso fare qualcosa per non perdere la NASpI se voglio andarmene?
Non esistono scorciatoie sicure. La NASpI spetta quando la perdita del lavoro è involontaria.
Se le condizioni sono insostenibili, puoi valutare le dimissioni per giusta causa, che consentono l’accesso alla NASpI.
Dimissioni per giusta causa tra i casi ammessi
Cosa succede se trovo un nuovo lavoro mentre percepisco la NASpI?
Se trovi un lavoro subordinato che dura fino a 6 mesi, la NASpI viene sospesa per la durata del contratto. Se dura oltre 6 mesi o il reddito supera il minimo imponibile, la prestazione decade.
Con redditi inferiori al minimo imponibile e datore diverso da quello che ha licenziato, la prestazione può proseguire ridotta, se comunichi il reddito previsto nei termini.
Sospensione, decadenza e prosecuzione ridotta con lavoro subordinato
Compatibilità e riduzione con attività autonoma o impresa individuale
Posso chiedere l’anticipo della NASpI?
Sì, puoi chiedere la liquidazione anticipata dell’intero importo se avvii un’attività autonoma, un’impresa individuale o entri in cooperativa come socio lavoratore. L’anticipazione è erogata in due rate, 70 percento subito e 30 percento al termine della durata, comunque non oltre sei mesi dalla domanda, previa verifica della mancata rioccupazione.
La richiesta va presentata prima di avviare l’attività o entro i termini indicati.
Liquidazione anticipata a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità in due rate
Cosa succede in pratica
Esempio tipo con date e importi applicando le regole vigenti.
Mario ha un tempo indeterminato, viene licenziato il 15 marzo, ha maturato 104 settimane di contributi negli ultimi 4 anni e una retribuzione media mensile di 1.200 euro.
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Requisiti
Ha perso il lavoro in modo involontario e ha almeno 13 settimane di contribuzione
Requisiti di accesso alla NASpI -
Domanda e decorrenza
Compila la domanda il 20 marzo. La NASpI decorre dal 23 marzo, ottavo giorno successivo alla cessazione
Decorrenza dall’ottavo giorno e domanda entro 68 giorni -
Durata
Con 104 settimane di contributi, la durata è 52 settimane
Durata pari alla metà delle settimane contributive -
Importo iniziale
Supponendo che 1.200 euro sia inferiore alla soglia annuale di riferimento, l’importo iniziale mensile è pari al 75 percento di 1.200 euro, cioè 900 euro. Dalla mensilità che decorre dal primo giorno del sesto mese, si applica la riduzione del 3 percento per ciascun mese
Formula del 75 percento sotto soglia e riduzione del 3 percento -
Nuova occupazione breve
Se a luglio firma un contratto subordinato di 3 mesi, la NASpI si sospende per la durata del rapporto e riprende alla fine
Sospensione per rapporti subordinati fino a 6 mesi
Fonti: D.lgs. 22/2015 · Ministero del Lavoro
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