Licenziamento volontario, in Italia, significa dimissioni volontarie. Si presentano solo online tramite il portale del Ministero, con marca temporale e codice identificativo, e decorrono dalla data indicata nel modulo. Il preavviso è quello previsto dal tuo CCNL, se non lo rispetti l’azienda può trattenere l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo mancante. La NASpI, in caso di dimissioni volontarie, di regola non spetta perché richiede disoccupazione involontaria.
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Perché si parla di licenziamento volontario ma si tratta di dimissioni?
In Italia non esiste il licenziamento volontario: si chiamano dimissioni volontarie. Sono un recesso del lavoratore, unilaterale, comunicato solo in via telematica.
La comunicazione è efficace solo se inviata con la procedura online prevista, che attribuisce data certa e codice univoco, e consente anche la revoca entro 7 giorni. La trasmissione avviene dal portale del Ministero, con invio automatico al datore e all’Ispettorato, oppure tramite soggetti abilitati come patronati e sindacati. La trasmissione telematica è richiesta a pena di inefficacia delle dimissioni, per contrastare le dimissioni in bianco.
- Come si inviano le dimissioni online
- Procedura telematica obbligatoria per le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale, a pena di inefficacia, dal 2016, tramite il portale dedicato del Ministero e secondo le regole definite
- Accesso con SPID o CIE, oppure tramite soggetti abilitati, con invio automatico al datore e all’INL dalla casella di sistema [email protected]
Come si presentano le dimissioni online, passo per passo?
Si accede al portale con SPID o CIE e si compila il modulo con i dati del rapporto e la decorrenza, poi si invia. In alternativa lo fa per tuo conto un soggetto abilitato.
La decorrenza è il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro e va indicata nel modulo; il sistema assegna marca temporale e codice identificativo.
- Passaggi essenziali
- Accedi al servizio e compila il modulo con i dati richiesti. Per i rapporti instaurati prima del 2008 inserisci manualmente l’indirizzo e-mail o PEC del datore, come indicato nel portale. Indica la data di decorrenza delle dimissioni, cioè il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro
- Per rapporti successivi al 2008, molti dati sono precompilati, per quelli antecedenti devi inserire datore e dati essenziali, come indicato nel portale
- Puoi delegare patronati, sindacati, enti bilaterali, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro o le sedi territoriali dell’INL, come previsto dalla procedura
- Dopo l’invio, il sistema genera un PDF e invia la comunicazione al datore e all’Ispettorato, come indicato nella scheda del Ministero
Quali sono le eccezioni alla procedura telematica?
La procedura telematica non si applica in alcuni casi specifici. Resta inoltre la convalida presso l’Ispettorato per i genitori lavoratori nei casi previsti.
Sono esclusi il lavoro domestico, i rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e le risoluzioni nelle sedi conciliative e nelle commissioni di certificazione.
- Eccezioni e tutele
- Sono fuori dal campo di applicazione: PA, lavoro domestico, risoluzioni in sedi conciliative e commissioni di certificazione, come chiarito nella pagina del Ministero
- Per i genitori lavoratori nelle ipotesi che richiedono convalida, si procede presso l’ITL come indicato nella scheda ministeriale
Qual è il preavviso e cosa succede se non lo rispetto?
Il preavviso è quello stabilito dal tuo CCNL o dal contratto individuale. Se non lo rispetti, devi corrispondere l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato.
Il preavviso non è dovuto nelle dimissioni per giusta causa. Se una parte vuole interrompere subito il rapporto, può farlo indennizzando l’altra.
- Regole in sintesi
- Il lavoratore è tenuto al preavviso, salvo giusta causa, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale, con indennità sostitutiva in caso di mancato rispetto, come indicato da Cliclavoro
- Chi recede senza preavviso deve corrispondere un’indennità pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato
Posso revocare le dimissioni dopo l’invio?
Sì. Puoi revocarle entro 7 giorni dalla trasmissione, con le stesse modalità telematiche.
Decorso il termine, per annullarle serve un nuovo accordo tra le parti o l’invio di nuove dimissioni per lo stesso rapporto, che non sono revocabili.
- Come si revoca
- La revoca entro 7 giorni si effettua dal medesimo sistema con invio al datore tramite la piattaforma, come previsto nella scheda ufficiale
- Il sistema invia notifiche anche tramite l’app IO su inserimento e revoca, come indicato nella pagina del Ministero
NASpI con le dimissioni volontarie: spetta o no?
In caso di dimissioni volontarie la NASpI, di regola, non spetta. La prestazione richiede disoccupazione involontaria.
Rientrano di norma nella disoccupazione involontaria i casi di licenziamento e non il recesso volontario del lavoratore.
- Riferimento normativo
- La prestazione di disoccupazione è riconosciuta a chi perde il lavoro in modo involontario
È meglio dimettersi o farsi licenziare?
Dipende dall’obiettivo e dal contesto. Dimettersi ti consente di gestire tempi e preavviso, ma di regola esclude la NASpI; il licenziamento può dare accesso alla NASpI perché implica disoccupazione involontaria.
Se non puoi rispettare il preavviso, considera che nelle dimissioni l’indennità è a tuo carico, mentre nel licenziamento l’indennità sostitutiva è a carico del datore.
- Cose da valutare
- La perdita involontaria del lavoro è rilevante per l’accesso alla NASpI, come indicato su Normattiva
- Si applicano le regole sull’indennità per mancato preavviso e gli accordi collettivi o individuali
Cosa perdo se do le dimissioni volontarie?
Di regola perdi l’accesso alla NASpI, perché serve disoccupazione involontaria.
Se non rispetti il preavviso, l’azienda può trattenere l’indennità sostitutiva dall’ultima busta paga.
- Effetti economici principali
- Requisito della disoccupazione involontaria per la NASpI su Normattiva
- L’indennità sostitutiva del preavviso è pari alla retribuzione del periodo non lavorato
Cosa succede in pratica
Un lavoratore compila e invia le dimissioni online il 10 del mese, indicando come decorrenza il 1 del mese successivo, cioè il giorno successivo all’ultimo giorno lavorato previsto dal modulo, come indicato nella scheda INPS dedicata. Riceve codice identificativo e marca temporale dalla piattaforma, secondo la procedura del Ministero.
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Revoca
- Fino al 17, entro 7 giorni dall’invio, può revocare le dimissioni, tramite la stessa piattaforma, come previsto dalla procedura telematica
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Mancato preavviso e importi
- Se decide di non lavorare 10 giorni di preavviso e la retribuzione giornaliera è 80 euro, l’indennità sostitutiva a suo carico è pari a 800 euro, cioè retribuzione per i giorni non lavorati
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Comunicazioni
- Il datore riceve automaticamente il modulo via PEC dal sistema e l’INL ne ha evidenza, come indicato nella pagina istituzionale
Le regole cambiano nel 2025?
La procedura resta esclusivamente telematica, con marca temporale, codice identificativo e revoca entro 7 giorni.
Il sistema invia anche notifiche via app IO su inserimento, revoca e fine revocabilità.
- Dove verificarlo
- Caratteristiche della procedura, revoca e codici identificativi sulla pagina del Ministero
Cos’è il licenziamento silenzioso?
È un’espressione giornalistica per indicare pratiche aziendali che spingono a lasciare, non un istituto giuridico.
Se si subiscono pressioni a dimettersi, prima di inviare il modulo telematico è utile farsi assistere da un soggetto abilitato o chiedere chiarimenti formali.
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Fonti: D.lgs. 151/2015 · Codice civile · D.lgs. 22/2015 · Ministero del Lavoro · INPS · ClicLavoro