Se sei un docente di ruolo e hai bisogno di chiarezza su come funziona l'assenza per malattia, è normale sentirsi disorientati tra normative, durata e impatto sullo stipendio. In questo articolo troverai le risposte principali riguardo alla durata massima del congedo e al trattamento economico previsto.
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Quanti giorni di malattia può fare un docente a tempo indeterminato?
La normativa prevede la conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 18 mesi, corrispondenti a 548 giorni, all'interno di un arco temporale di 3 anni.
Questo periodo viene calcolato utilizzando il sistema del "triennio mobile", che consiste nel verificare, a partire da ogni nuovo giorno di malattia, quanti giorni di assenza sono stati accumulati nei tre anni immediatamente precedenti.
Una volta raggiunto il limite dei 18 mesi, il rapporto di lavoro non si interrompe automaticamente. In casi di patologie particolarmente gravi, il docente ha la possibilità di richiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita della durata di altri 18 mesi. Se questa opzione non viene richiesta o concessa, si può arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Come cambia lo stipendio durante la malattia?
Il trattamento economico per un docente a tempo indeterminato in malattia varia in base alla durata complessiva dell'assenza accumulata nel triennio di riferimento. La retribuzione è così strutturata:
- Primi 9 mesi: Lo stipendio viene corrisposto al 100%.
- Dal 10° al 12° mese: La retribuzione si riduce al 90%.
- Dal 13° al 18° mese: Non è previsto alcun compenso, ma viene comunque garantita la conservazione del posto di lavoro.
Questo significa che la retribuzione non è sempre uguale e diminuisce progressivamente dopo un lungo periodo di assenza continuativa o frammentata.
Quali sono le fasce di reperibilità per le visite fiscali?
Durante il periodo di malattia, il docente ha l'obbligo di rimanere reperibile presso il proprio domicilio per consentire eventuali controlli medici da parte dell'INPS. Le fasce orarie da rispettare sono:
- Mattina: dalle 10:00 alle 12:00.
- Pomeriggio: dalle 17:00 alle 19:00.
Questo obbligo è valido per tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi e le domeniche.
Esistono però delle eccezioni. Sono esonerati dall'obbligo di reperibilità i docenti la cui assenza è dovuta a:
- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
- Cause di servizio riconosciute.
- Stati di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
Cosa bisogna fare per comunicare l'assenza per malattia?
La procedura per comunicare correttamente la propria assenza è semplice ma deve essere seguita con attenzione.
Il primo passo è contattare il proprio medico curante, che provvederà a redigere e inviare telematicamente il certificato di malattia all'INPS. Sarà poi l'INPS stesso a inoltrare la comunicazione alla scuola di appartenenza.
Contemporaneamente, il docente è tenuto ad avvisare tempestivamente la segreteria scolastica della propria assenza, preferibilmente prima dell'inizio dell'orario di servizio.
Se un periodo di malattia inizia di venerdì e prosegue fino al lunedì successivo, il sabato e la domenica non vengono conteggiati nel calcolo dei 18 mesi, ma rientrano comunque nei giorni in cui è necessario rispettare le fasce di reperibilità.
Esistono tutele particolari per gravi patologie?
Sì, la legge prevede tutele specifiche per i docenti affetti da gravi patologie che richiedono terapie salvavita in modo temporaneo o ciclico, come ad esempio la chemioterapia o la dialisi.
In questi casi, i giorni di assenza per sottoporsi alle terapie e i relativi periodi di convalescenza non vengono conteggiati nel limite massimo dei 18 mesi.
Inoltre, per queste assenze non è prevista alcuna decurtazione dello stipendio, che rimane quindi al 100% per tutta la loro durata.
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