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    Mensilità licenziamento illegittimo: calcolo e importi

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    In caso di licenziamento illegittimo le mensilità riconosciute vanno, nella maggior parte dei casi, da un minimo di 2,5 a un massimo di 36 della retribuzione. Il numero esatto dipende da tre elementi: la data di assunzione, le dimensioni del datore di lavoro e il tipo di vizio accertato dal giudice. Nei casi più gravi, invece, oltre al risarcimento spetta il ritorno al lavoro.

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    Quante mensilità spettano in caso di licenziamento illegittimo?

    Le forbici fissate dalla legge partono da 1 mensilità nei vizi solo formali delle piccole aziende e arrivano a 36 mensilità nei licenziamenti ingiustificati delle aziende sopra i 15 dipendenti. Dentro quella forbice è il giudice a decidere l'importo concreto.

    Gli elementi che spostano il risultato sono:

    • la data di assunzione, con lo spartiacque del 7 marzo 2015
    • il numero di dipendenti del datore di lavoro
    • il tipo di vizio: licenziamento nullo, ingiustificato oppure viziato solo nella forma o nella procedura
    SituazioneMensilità
    Assunto dal 7 marzo 2015, oltre 15 dipendenti, licenziamento senza giusta causa o giustificato motivoda 6 a 36
    Assunto dal 7 marzo 2015, oltre 15 dipendenti, vizi di forma o di procedurada 2 a 12
    Assunto dal 7 marzo 2015, fino a 15 dipendentiimporti dimezzati rispetto ai casi sopra
    Assunto prima del 7 marzo 2015, oltre 15 dipendenti, licenziamento ingiustificatoda 12 a 24
    Assunto prima del 7 marzo 2015, oltre 15 dipendenti, vizi di forma o di procedurada 6 a 12
    Assunto prima del 7 marzo 2015, fino a 15 dipendentida 2,5 a 6, con maggiorazioni per lunga anzianità
    Licenziamento nullo, discriminatorio o verbale, qualsiasi datorereintegrazione più almeno 5 mensilità

    Quando un licenziamento è illegittimo?

    Il licenziamento è illegittimo quando manca una ragione valida oppure quando il datore non rispetta la forma e la procedura previste. La gravità del difetto decide se spettano le mensilità o anche il posto di lavoro.

    I casi principali sono tre:

    • licenziamento nullo o inefficace: discriminatorio, per causa di matrimonio, legato alla maternità o alla paternità, oppure comunicato a voce e non per iscritto
    • licenziamento ingiustificato: manca la giusta causa o il giustificato motivo, soggettivo o oggettivo, che il datore ha indicato
    • licenziamento viziato nella forma o nella procedura: per esempio la mancanza dei motivi nella lettera oppure il mancato rispetto della procedura disciplinare, che impone la contestazione scritta e il diritto di difendersi

    Quante mensilità per chi è stato assunto dal 7 marzo 2015?

    Per chi è stato assunto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015, con oltre 15 dipendenti, il licenziamento ingiustificato vale da 6 a 36 mensilità. Se il vizio riguarda solo la forma o la procedura, l'indennità va da 2 a 12 mensilità.

    L'importo non è più legato alla sola anzianità di servizio: la giurisprudenza costituzionale ha escluso quel criterio automatico e ha restituito al giudice la scelta dentro la forbice, che valuta anche la gravità della violazione, le dimensioni dell'azienda e il comportamento delle parti.

    Questo significa che un'anzianità breve non limita più l'indennità a poche mensilità: chi ha lavorato due o tre anni può ottenere un importo molto superiore al doppio degli anni di servizio.

    Nel licenziamento collettivo illegittimo per violazione della procedura o dei criteri di scelta si applica la stessa indennità prevista per il licenziamento individuale ingiustificato.

    Quante mensilità per chi è stato assunto prima del 7 marzo 2015?

    Con un'assunzione anteriore al 7 marzo 2015 e un datore sopra i 15 dipendenti, il licenziamento ingiustificato comporta un'indennità tra 12 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, mentre i soli vizi di forma o di procedura valgono tra 6 e 12 mensilità.

    Il giudice si muove dentro questi limiti tenendo conto dell'anzianità, del numero di dipendenti, delle dimensioni dell'attività economica e delle condizioni delle parti.

    Resta il regime più favorevole quando il fatto contestato non esiste o è punibile solo con una sanzione conservativa, e nei licenziamenti per motivo oggettivo di cui sia accertata l'insussistenza del fatto posto a base del recesso, senza che occorra un'insussistenza manifesta, per inidoneità fisica o psichica o intimati prima della scadenza del periodo di comporto: in queste ipotesi spetta il rientro al lavoro con un risarcimento che copre il periodo di estromissione, entro il limite di 12 mensilità.

    Quante mensilità con meno di 15 dipendenti?

    Nelle piccole aziende gli importi sono più bassi, ma non esiste più un tetto rigido. Per chi è stato assunto dal 7 marzo 2015 le indennità sono dimezzate: il licenziamento ingiustificato vale quindi da 3 a 18 mensilità e i vizi formali da 1 a 6 mensilità, perché il limite fisso di sei mensilità che bloccava ogni liquidazione è stato dichiarato incostituzionale e non si applica più.

    Per chi è stato assunto prima del 7 marzo 2015, quando il giudice accerta che mancavano la giusta causa o il giustificato motivo, il datore deve riassumere il lavoratore entro tre giorni oppure, in alternativa, pagare un'indennità da 2,5 a 6 mensilità, che può arrivare fino a 10 mensilità oltre i dieci anni di anzianità e fino a 14 mensilità oltre i venti, purché il datore occupi complessivamente più di quindici lavoratori. La giurisprudenza legge quel requisito come riferito alle aziende che superano i quindici dipendenti in totale ma restano sotto le sessanta unità, con singole sedi tutte sotto soglia.

    La soglia non si conta solo sul totale aziendale: contano più di 15 dipendenti nella singola unità produttiva o nello stesso comune, oppure più di 60 dipendenti complessivi. Verificare il numero reale è spesso decisivo, perché sposta l'indennità da poche mensilità a decine.

    Il licenziamento discriminatorio o ritorsivo fa eccezione: la reintegrazione spetta anche nelle aziende più piccole, senza alcun limite dimensionale.

    Quando spetta la reintegrazione oltre alle mensilità?

    La reintegrazione spetta nei licenziamenti nulli, discriminatori o comunicati a voce e, per i lavoratori delle aziende sopra i 15 dipendenti, quando si dimostra che il fatto contestato non è mai accaduto. In questi casi il risarcimento si aggiunge al ritorno in servizio.

    Nel licenziamento nullo o verbale il lavoratore ha diritto all'indennità per tutto il periodo che va dal licenziamento alla reintegrazione effettiva, con un minimo di 5 mensilità, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e alla facoltà di sostituire il rientro con 15 mensilità, chiedendole entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o dall'invito a riprendere servizio.

    Per chi è stato assunto dal 7 marzo 2015 in un'azienda sopra i 15 dipendenti, la reintegrazione nel licenziamento disciplinare privo del fatto materiale contestato porta con sé un'indennità che non può superare 12 mensilità. Nelle aziende sotto soglia questa forma di reintegrazione è esclusa e resta solo la tutela in denaro.

    Come si calcola il valore di una mensilità?

    La mensilità non è lo stipendio netto in busta paga. Per chi è stato assunto dal 7 marzo 2015 si usa l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, quindi la retribuzione lorda che comprende tutte le voci non occasionali, comprese le mensilità aggiuntive riproporzionate.

    Per chi è stato assunto prima di quella data il parametro è l'ultima retribuzione globale di fatto, che di regola risulta più ampia perché include anche compensi legati alle modalità concrete della prestazione.

    Due aspetti incidono sull'importo finale:

    • l'indennità per il licenziamento ingiustificato non è soggetta a contribuzione previdenziale
    • dal risarcimento legato alla reintegrazione si detrae quanto percepito nel periodo di estromissione svolgendo altre attività lavorative

    Quante mensilità vale l'offerta di conciliazione?

    Per chi è stato assunto dal 7 marzo 2015 il datore può proporre, entro i 60 giorni utili per l'impugnazione, una somma che va da 3 a 27 mensilità, pari a una mensilità per ogni anno di servizio. Nelle aziende sotto soglia dimensionale l'importo è dimezzato.

    La somma viene offerta con assegno circolare, non è assoggettata a contribuzione né a tassazione e va formalizzata davanti al giudice, in sede sindacale o presso la commissione di conciliazione dell'ispettorato territoriale del lavoro. L'accettazione vale come rinuncia a impugnare il licenziamento, anche se l'impugnazione è già stata proposta.

    Il confronto conviene farlo prima di firmare: l'offerta resta ancorata agli anni di servizio, mentre in giudizio l'importo può essere molto più alto proprio perché l'anzianità non è più l'unico criterio.

    Entro quando va impugnato il licenziamento?

    Il licenziamento va impugnato con un atto scritto entro 60 giorni dalla sua comunicazione o dalla comunicazione successiva dei motivi, a pena di decadenza. Nei 180 giorni seguenti va depositato il ricorso in tribunale oppure inviata una richiesta di conciliazione o di arbitrato, altrimenti l'impugnazione perde efficacia.

    Se questi termini scadono, nessuna mensilità può più essere chiesta, qualunque sia la gravità del vizio.

    Il datore può revocare il licenziamento entro 15 giorni dalla comunicazione dell'impugnazione: in quel caso il rapporto riprende e spetta la retribuzione maturata fino alla revoca, senza indennità risarcitoria.

    Cosa succede in pratica

    Un impiegato assunto a maggio 2019 in un'azienda con 40 dipendenti viene licenziato il 10 marzo per una riorganizzazione che in giudizio si rivela inesistente. La retribuzione di riferimento per il TFR è di 1.900 euro al mese e l'anzianità è di circa 6 anni.

    • Impugnazione scritta entro 60 giorni dal licenziamento, quindi entro il 9 maggio, e ricorso nei 180 giorni successivi.
    • Il giudice dichiara il licenziamento ingiustificato e si muove nella forbice da 6 a 36 mensilità, valutando anzianità, dimensioni aziendali e comportamento delle parti.
    • Liquidando 12 mensilità, l'indennità è di 22.800 euro, senza prelievo contributivo.
    • L'offerta di conciliazione ricevuta prima della causa valeva una mensilità per anno di servizio, cioè 6 mensilità pari a 11.400 euro netti, in cambio della rinuncia a impugnare.

    Se la stessa azienda avesse avuto 8 dipendenti, gli importi sarebbero stati dimezzati, con una forbice da 3 a 18 mensilità e quindi, a parità di valutazione, 6 mensilità pari a 11.400 euro.

    Hai ancora dubbi sulle mensilità per un licenziamento illegittimo?

    Capire quante mensilità spettano richiede di incrociare la data di assunzione, il numero effettivo dei dipendenti, il vizio del licenziamento e la retribuzione da usare come base, e i termini per muoversi sono brevi. Qualora ti servisse un supporto sul tuo caso, puoi cliccare il bottone che trovi qui sotto e parlare gratis e senza impegno con un avvocato con esperienza nel calcolo delle mensilità dovute per un licenziamento illegittimo.

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